projekte
15.2001.172 ΓÇó Refusal to continue enforcement annulled and remitted for reconsideration
15.2001.172Übriges Gericht19.12.2001Partially Granted
The complainant attacked the Locarno debt enforcement office's refusal to continue an enforcement proceeding. The cantonal supervisory court noted that a Federal Supreme Court decision had superseded the earlier cantonal case law on which the refusal rested. It therefore annulled the office's refusal and ordered the office to reconsider the continuation request. However, the supervisory court declined to order continuation itself because no enforceability decision from the office existed at that stage. No costs or indemnities were awarded.
Art. 17, 88 LEF; supervisory complaint against a debt enforcement office's refusal to continue enforcement. Where the refusal rests solely on case law superseded by a later Federal Supreme Court judgment, the supervisory authority must annul the decision. It may not itself order continuation of enforcement if the office has not yet taken the relevant decision; the matter must first be reconsidered by the enforcement office, which must verify the correspondence between the debtor designation, claim cause and amount in the enforcement title and in the continuation request. Under Art. 20a cpv. 1 LEF and Art. 61 cpv. 2 let. a OTLEF, the proceedings are gratuitous.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.172
Data decisione, Autorità: 19.12.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00172
Lugano 19 dicembre 2001 /CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 marzo 2001 della
(rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la decisione 26 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso 12 marzo 2001 __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 26 febbraio 2001 dell’UEF di Locarno di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ 1.2. È fatto ordine all’UEF di Locarno di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster