AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.160
Data decisione, Autorità:
10.12.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00160
Lugano
10 dicembre
2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di
rappr. dalla __________
patrocinato dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e
meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di
prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo
la quale __________ è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c
ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse
di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni
fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima
società a nome e per conto della Confederazione;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la
giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale
federale;
considerato
che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio,
pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione
dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Riviera nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione,
verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed
all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle
menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione
dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso
8 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UEF di Biasca di
non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ 1.2. È
fatto ordine all’UEF di Biasca di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione
n. __________ ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione all’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster