Late challenge to auction terms and refusal to attach complaint

15.2001.155Übriges Gericht27.04.2001Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal supervisory court dismissed a debtor’s complaint against enforcement steps in a real-estate pledge foreclosure. The debtor had first sought to halt the auction, then attacked the auction result and the auction conditions. The court held that the later complaint against the auction conditions was manifestly late because the debtor had known the contested content since the conditions were deposited. It further held that the enforcement office was not required to attach a copy of the earlier complaint to the auction documents, because such a complaint is not an essential part of the auction conditions under the applicable regulation. No costs or indemnities were ordered.

Omnilex-Regeste

Art. 17 cpv. 2 LEF; tempestività del ricorso contro le condizioni d’incanto; Art. 45 cpv. 1 RFF; contenuto essenziale delle condizioni d’incanto. Il termine di dieci giorni decorre dalla conoscenza del provvedimento impugnato; la censura proposta oltre tale termine è irricevibile. Le condizioni d’incanto devono contenere unicamente gli elementi essenziali espressamente richiesti dal regolamento; l’indicazione dell’esistenza di ricorsi ex art. 17 LEF non ne costituisce elemento essenziale, sicché l’ufficio non è tenuto ad allegare ai documenti d’asta copia del ricorso pendente. La gratuità della procedura e l’assenza di indennità seguono dal regime speciale della LEF e dell’OTLEF (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.155

Data decisione, Autorità: 27.04.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00155

Lugano 27 aprile 2001 /FP/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 aprile 2001 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da


(rappr dall’avv. __________)


(rappr dall’avv. __________)


richiamata l’ordinanza presidenziale 10 aprile 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

– 19 aprile 2001 della __________

– 19 aprile 2001 della __________– 23 aprile 2001 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

che il 10 agosto 2000 l’UE di Lugano comunicava alla debitrice la domanda di realizzazione relativa alla part. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa;

che il 31 gennaio 2001 è stato depositato l’elenco oneri relativo alle part. __________ e __________ RFD di __________;

che il 13 marzo 2001 l’UE di Lugano depositava le condizioni d’incanto per la vendita dei fondi in oggetto, prevista per il 29 marzo 2001;

che con ricorso 23 marzo 2001 __________ insorgeva contro lo svolgimento dell’incanto postulandone la sospensione allo scopo di permettere alcuni aggiornamenti catastali sui beni da realizzare;

che la ricorrente sosteneva l’esistenza di un accordo per l’acquisto di mq 50 della part. __________ RFD di __________, adiacente ai mappali di proprietà dell’escussa, accordo che per dimenticanza non fu mai formalizzato;

che non avendo concesso effetto sospensivo al ricorso l’incanto si è svolto regolarmente il 29 marzo 2001 con l’aggiudicazione per fr.1’ 135'000.-- alla società __________;

che con ulteriore ricorso datato 9 aprile 2001 __________ si aggrava contro l’aggiudicazione degli immobili in oggetto postulandone l’annullamento;

che la ricorrente sostiene che il punto 17 delle condizioni d’incanto sarebbe errato avendo indicato che “il garage sito sul mappale n. __________ è stato costruito parzialmente sul mappale n. __________ di proprietà di terzi”;

che inoltre, a mente di __________, l’aver omesso di allegare al verbale d’incanto copia del ricorso 23 marzo 2001 avrebbe leso i propri interessi impedendo il raggiungimento di una somma maggiore in sede d’asta;

che delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito;

che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che nel caso di specie __________ era a conoscenza del contenuto del punto 17 delle condizioni d’incanto sin dal 13 marzo 2001, data di deposito delle stesse;

che il ricorso 9 aprile 2001, nella misura in cui è diretto contro le condizioni d’incanto delle part. __________ e __________ RFD di __________, si rivela manifestamente tardivo e quindi irricevibile;

che l’art. 45 cpv. 1 RFF stabilisce i contenuti essenziali delle condizioni d’incanto;

che l’indicazione dell’esistenza di eventuali ricorsi ex art. 17 LEF non costituisce elemento essenziale delle condizioni d’incanto;

che quindi l’UE di Lugano ha agito correttamente rifiutandosi di allegare alle condizioni d’incanto copia del ricorso 23 marzo 2001, in quanto non elemento essenziale delle stesse;

che il ricorso 9 aprile 2001, per quanto ricevibile, deve quindi essere respinto;

che sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

Richiamati l’art. 17LEF, 45 RFF

pronuncia: 1. Il ricorso 9 aprile 2001 __________, per quanto ricevibile, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complaint of 9 April 2001 against the auction conditions was timely.

Extrahierter Entscheid

The challenge to the auction conditions was filed out of time and is therefore inadmissible.

Extrahierte Begründung

The appellant knew the content of point 17 of the auction conditions when they were deposited on 13 March 2001; under Art. 17(2) SchKG the ten-day period had already expired.

Kernrechtsfrage

Whether the enforcement office acted unlawfully by refusing to attach a copy of the complaint of 23 March 2001 to the auction documents.

Extrahierter Entscheid

The office acted correctly; the existence of such a complaint is not an essential element of the auction conditions.

Extrahierte Begründung

Art. 45(1) RFF exhaustively defines the essential contents of auction conditions, and mention of complaints under Art. 17 SchKG is not among them.

Kernrechtsfrage

Whether the complaint should be upheld despite admissibility limits.

Extrahierter Entscheid

To the extent the complaint was admissible, it is rejected.

Extrahierte Begründung

No other ground justified setting aside the auction or the office’s conduct.

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