Vigilance appeal against refusal to continue enforcement

15.2001.138Übriges Gericht10.12.2001Partially Granted

Zusammenfassung

The supervisory appeal against the Mendrisio debt enforcement office was partially upheld. The office's refusal to proceed with enforcement was annulled because it relied on case law that had been superseded by a Federal Tribunal ruling clarifying competence in radio-TV fee collection matters. However, the cantonal supervisory court did not itself order continuation of the enforcement, holding that this required a prior decision by the enforcement office. The matter was remitted for reconsideration, and no costs or indemnities were charged.

Regest

Art. 17 LEF, 88 LEF; Art. 55 cpv. 3 LRTV; Art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV; supervision over enforcement proceedings after a change in case law. A supervisory authority must annul a refusal to continue enforcement when it rests solely on jurisprudence superseded by a binding Federal Tribunal decision. It may not itself decide on continuation absent a prior decision of the enforcement office; the office must first re-examine whether the data of the enforcement notice correspond to the administrative decision and continuation request. The gratuitousness of the proceedings follows from the statutory regime of Art. 20a cpv. 1 LEF and Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF.

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.138

Data decisione, Autorità: 10.12.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00138

Lugano 10 dicembre 2001 CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di


rappr. dalla __________ patrocinato dall'avv. __________

contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro


preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (__________), secondo la quale __________ Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni radiotelevisivi, __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 della __________, rappresentata da __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UEF di Mendrisio di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UEF di Mendrisio di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________;

– __________.

Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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