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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.122
Data decisione, Autorità:
19.12.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00122
Lugano
19 dicembre
2001
/CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 8 marzo 2001 della
(rappr. da __________,
patrocinata dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio
contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di
prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo
la quale __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c
ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse
di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni
fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima
società a nome e per conto della Confederazione;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la
giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale
federale;
considerato
che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio,
pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione
dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione di Lugano nuovamente
esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le
indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo
richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate
nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione
dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso
8 marzo 2001 della __________, rappresentata da __________, è parzialmente
accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non
dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.
1.2. È
fatto ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione
dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione all’UE di
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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