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15.2001.00311 ΓÇó Supervisory jurisdiction excluded for representative under Art. 609 CC
15.2001.00311Übriges Gericht11.01.2002Inadmissible
The supervisory chamber of the Ticino Court of Appeal held that it lacked jurisdiction over the enforcement officer's decision appointing himself as representative in an inheritance division under Art. 609 CC. The challenged conduct was not an enforcement-law act but a civil-law function in the estate division, and cantonal law did not assign supervisory power over it to the chamber. The complaint was therefore inadmissible. Owing to the circumstances, no court costs or indemnities were imposed.
Art. 10 LALEF; art. 609 cpv. 1 CC; art. 96 cpv. 2 LAC: supervisory jurisdiction of the enforcement chamber is confined to acts governed by enforcement law. The conduct of an enforcement officer acting as authority under Art. 609 CC in an estate division falls under civil law and is not subject to the chamber's oversight unless cantonal law expressly provides otherwise. The absence of an explicit cantonal supervisory basis excludes review by the enforcement chamber; a complaint directed against such an act is therefore inadmissible (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00311
Data decisione, Autorità: 11.01.2002, CEF
Incarto n. 15.2001.00311
Lugano 11 gennaio 2002 /CJ/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 novembre 2001
contro
l’operato dell’Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la sua decisione 8 novembre 2001 di nominarsi quale patrocinatore
decisione resa nelle veste di autorità ex art. 609 CC preposta alla rappresentanza nella successione della madre di
la cui quota ereditaria è stata pignorata nell’ambito delle esecuzioni n. __________ (primo gruppo, pignoramento del 1. febbraio 2000), __________, __________, __________ (secondo gruppo, pignoramento del 14 aprile 2000), __________ (terzo gruppo, pignoramento del 10 luglio 2000), nonché __________ e __________ (quarto gruppo, pignoramento del 20 settembre 2000), promosse, oltre alla ricorrente, da:
– __________
– __________
(rappr. da __________, per l’esecuzione n. __________ e
da__________ __________, per l’esecuzione n. __________)
– __________
viste le osservazioni 22 novembre 2001 __________, 23 novembre 2001 dell’avv. __________ 3 dicembre 2001 di , e 14 dicembre 2001 del __________;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni sopramenzionate sono state pignorate le ragioni ereditarie di __________ nella successione di sua madre __________
che __________ di __________ in virtù dell’art. 96 cpv. 2 LAC, ha chiesto ed ottenuto di poter intervenire nella divisione della successione in luogo dell’escusso quale autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1 CC;
che, il 16 agosto 2001, l’Ufficiale ha affidato all’avv. __________, già patrocinatore dell’escusso, il mandato di rappresentarlo nella procedura di divisione;
che, nel corso di una riunione dei creditori tenutasi il 12 settembre 2001, l’Ufficiale ha assegnato loro un termine di 10 giorni per determinarsi sulla designazione dell’avv. __________ quale suo patrocinatore;
che con scritto 8 novembre 2001, oggetto dell’impugnazione, l’Ufficiale ha comunicato ai creditori che il mandato affidato all’avv. __________ era da loro stato confermato a maggioranza relativa;
che, visto il titolo stesso della LALEF, il potere generale di vigilanza conferito alla CEF sull’operato degli organi dell’esecuzione forzata (cfr. art. 10 LALEF) è limitato esclusivamente all’applicazione del diritto esecutivo federale e cantonale;
che l’operato dell’Ufficiale agente quale autorità ex art. 609 CC non si fonda sul diritto esecutivo, ma è riferito alle operazioni di divisione della successione regolate dal Codice civile, e non presuppone nemmeno necessariamente l’esistenza di una procedura esecutiva in corso (caso della cessione dei diritti successori o dell’erede gravato da attestati di carenza di beni);
che al contrario di quanto previsto all’art. 4 del Decreto esecutivo del 4 maggio 1918 circa l’autorizzazione per l’esercizio del prestito su pegno del bestiame (RL 4.1.1.4), che conferisce a questa Camera la sorveglianza dell’operato degli uffici di esecuzione in materia di registro per il pegno del bestiame, il legislatore cantonale, all’art. 96 cpv. 2 LAC, non ha attribuito a questa Camera alcuna competenza di sorveglianza dell’operato dell’ufficiale agente nelle sue veste di autorità ex art. 609 CC;
che la situazione in esame è invece simile a quella riguardante l'operato dell'Ufficio nella sua funzione – oggi esercitata da un terzo autorizzato dal Dipartimento delle Istituzioni – di venditore degli oggetti dati a pegno e non riscattati, fondata sul diritto civile federale (e meglio l’art. 915 CC), che non è sottoposta alla vigilanza di questa Camera (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4b ad art. 3);
che il ricorso si rivela quindi irricevibile;
che viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare spese e non si assegnano indennità, peraltro non richieste.
Richiamati gli art. 609 cpv. 1 CC e 96 cpv. 2 LAC
pronuncia: 1. Il ricorso 19 novembre 2001 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Intimazione a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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