AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00305
Data decisione, Autorità:
05.12.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00305
Lugano
5 dicembre
2001
FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 novembre 2001 di
contro
l’operato dell’
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il verbale di
sequestro 9 novembre 2001 emesso a suo carico nel sequestro n. __________ promosso
da
viste
le osservazioni 27 novembre 2001 dell’UEF di Locarno
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in
fatto:
A. In
data 9 novembre 2001 il Pretore di Locarno - Città, decretava, su istanza di
__________, il sequestro presso il datore di lavoro __________, del salario di
__________ per l’importo di fr. 21’366.25 oltre interessi al 5%.
B. Il
9 novembre 2001 il sequestro veniva eseguito dall’UEF di Locarno con il seguente
risultato:
Salario
percepito fr. 3'760.--
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1'250.--
figli
minorenni fr. 200.--
alimenti fr. 230.--
locazione
fr. 600.--
trasferte
e pasti fr. 680.--
spese
pul. vestiti fr. 100.--
Totale fr. 3'060.--
eccedenza
pignorabile fr. 700.--
C. Con ricorso 23 novembre 2001 __________ si aggrava contro il verbale
di sequestro, sostenendo che l’importo considerato dall’UEF di Locarno a titolo
di alimenti sarebbe errato. Il ricorrente assevera infatti di versare alla
moglie la somma mensile di lit. 500'000 pari a circa fr. 400.-- e non fr.
230.--, come erroneamente indicato nel verbale di sequestro impugnato. Il
debitore sostiene inoltre che nel calcolo del minimo di esistenza andrebbe
considerato l’importo di fr. 960.40 corrispondente alle rata mensile del
rimborso del prestito contratto con il __________ per l’acquisto del mobilio e
degli utensili della propria economia domestica.
D. Delle
osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in
diritto:
- Per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può
determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto
sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi
pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9).
Nel
caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 29 novembre 2001
per la decisione sull’effetto sospensivo. Essendo la documentazione prodotta da
__________ sufficiente per determinarsi sul merito del ricorso e non essendo
necessari ulteriori accertamenti fattuali, si prescinde dall’istruttoria.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106
III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
-
La Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
prevede un importo base mensile per debitore monoparentale con obblighi di
mantenimento, comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento,
biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici di fr. 1'250.--. Tuttavia
in una recente sentenza dell’Autorità di vigilanza di Basilea – Città è stato
stabilito che per un debitore frontaliero si giustifica una riduzione del 10%
dell’importo base mensile (BlSchK 2000, p.63). Nel caso di specie __________
pur esercitando la propria attività lavorativa in Svizzera vive in Italia, segnatamente
a __________.
Pertanto
quale importo base mensile l’UEF di Locarnoo avrebbe dovuto computare l’importo
di fr. 1'125.-- (= fr. 1'250.--./. fr. 125.--), giustificandosi anche per
l’Italia una riduzione del 10% __________. Tale riduzione deve inoltre essere effettuata
anche per l’importo riconosciuto quale supplemento per figli minorenni (cfr.
Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, punto I n.4
). Di conseguenza avendo il debitore dichiarato di avere, oltre alle figlia nata
dal precedente matrimonio, una figlia nata nel 1997, l’importo di fr. 250.--
deve essere decurtato del 10%, riducendosi pertanto a fr. 225.-- mensili (cfr.
verbale interno per le operazioni di pignoramento del 9 novembre 2001).
-
Il debitore ha dichiarato di convivere con __________, casalinga,
dalla quale ha avuto una figlia. In DTF 109 III 101 il Tribunale
federale ha considerato la partecipazione della concubina alla metà delle spese
comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile
permettere ai creditori dell’escusso di esigere dalla concubina che essa sopporti
le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in
effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello del
debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere nessun diritto al
mantenimento. Di conseguenza il debitore che vive in concubinato viene
considerato come persona singola che vive sola. La concubina è tenuta a
partecipare alle spese comuni anche se non esercita alcuna attività lucrativa
(cfr. Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 24 e 26
ad art.93 LEF). Diverso è il caso in cui i conviventi hanno un figlio in
comune, in quanto per consolidato principio dottrinale e giurisprudenziale il
debitore che vive in comunione famigliare analoga a quella matrimoniale e da
cui sono nati figli viene equiparato, ai fini della determinazione del suo
minimo vitale, al debitore coniugato (cfr. DTF 106 III 17 cons. 3d; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs,vol.I, Zurigo 1984, § 24 n. 83). Di conseguenza
nel calcolo del minimo vitale __________ deve essere applicato l’importo base
per coniugi pari a fr. 1'550.--, decurtato del 10%, pari a fr. 1'395, vivendo
il debitore in Italia.
-
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF
8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4
agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del
canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989
su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può
però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119 III 73; Amonn/Gasser,
op. cit., § 23 n. 64 p. 178). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel
caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 600.--., compresivi
delle spese di riscaldamento Tale importo, come si evince dagli atti, si
riferisce al canone di locazione di lit 700'000.-- per un alloggio che egli
occupa a __________ unitamente alla propria famiglia. Di conseguenza viste le
peculiarità del caso tale importo appare adeguato alle circostanze, ritenuto
che gli alloggi nella fascia di confine sono notoriamente più cari che nel
resto d’Italia per la domanda di frontalieri.
-
E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3
LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione
(cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn /Gasser, op. cit., § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60). In
casu il debitore abita in Italia e percorre circa 60 km al giorno per recarsi
sul luogo di lavoro a __________. L’UEF di Locarno ha riconosciuto a titolo di
spese di trasferta e pasti fuori domicilio l’importo mensile di fr. 680.--.
Orbene, considerando che il debitore percorre circa 1’200 km al mese per
recarsi sul luogo di lavoro e ritenuto che il debitore che è costretto, per
motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a
un supplemento di fr. 11.-- per ogni pasto principale, pari a fr. 220.--
mensili (cfr. Tabella, punto II 4.b), l’importo riconosciuto dall’UEF di
Locarno è da ritenere adeguato alle circostanze.
-
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento
delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di
esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121
III 20; 120 III 16).
Nel
caso di specie l’UEF di Locarno ha riconosciuto a titolo di alimenti unicamente
l’importo mensile di fr. 230.-- in luogo di fr. 400.--, pari a circa lit.
500'000.--, che il debitore e tenuto a versare alla moglie in base alla sentenza
di divorzio 7 maggio 2001 del Tribunale di __________. Orbene, considerato che
possono essere posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati
dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che con il ricorso
__________ ha prodotto la ricevuta del pagamento dell’importo di lit.
500'000.--, pari a fr. 383.70, a favore dell’ex moglie, tale importo deve
essere considerato nel calcolo del minimo vitale. Si ordina tuttavia al
debitore di produrre all’UEF di Locarno ogni mese la prova degli avvenuti pagamenti
per tutta la durata del pignoramento di salario.
- Il
debitore sostiene inoltre che nel calcolo del minimo di esistenza andrebbe considerato
l’importo di fr. 960.40 corrispondente alle rata mensile del rimborso del
prestito contratto con il __________ per l’acquisto del mobilio e degli
utensili della propria economia domestica. Perché si diano privilegi in diritto
di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La
giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo
principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel
senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato
ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il
caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di
beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore
e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa
dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’
di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento
dei debito contratto non può entrare in linea di conto per il calcolo del
minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla
giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al __________.
Abbondanzialmente
si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che l’importo di cui si
chiede la deduzione venga effettivamente versato al creditore.
- Sulla
base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo di esistenza si
presenta come segue:
Salario
percepito fr. 3'760.--
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1'395.--
figli
minorenni fr. 225.--
alimenti fr. 383.70
locazione
fr. 600.--
trasferte
e pasti fr. 680.--
spese
pul. vestiti fr. 100.--
Totale fr. 3’383.70
eccedenza
pignorabile fr. 376.30
- Ne consegue il parziale accoglimento del gravame. Sulle spese e
sulle ripetibili, protestate dal ricorrente, occorre ricordare a futura memoria
che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz -
Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 23 novembre 2001 __________, è parzialmente accolto.
-
Di
conseguenza il minimo di esistenza __________ e determinato in fr. 3383.70 in
luogo di fr. 3'060.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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