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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00298
Data decisione, Autorità:
19.09.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.00298
Lugano
19 settembre
2002
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 novembre 2001 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
__________ nell’ambito del fallimento della società
richiamata l’ordinanza presidenziale 22 novembre 2001
con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
viste le
osservazioni 20 novembre 2001 dell’UEF di __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 14 febbraio 2000 la Pretura del Distretto di __________ ha decretato il
fallimento della società __________.
B. Con
scritto 15 febbraio 2000 la ditta __________ rivendicava tutto il materiale e
i macchinari situati nei locali della fallita.
C. Il
2/11 ottobre 2000 l’UEF di __________ procedeva all’inventario dei beni della
fallita. In tale occasione l’Ufficio constatava, su indicazione
dell’amministratore unico, che diversi automezzi, autovetture e macchine edili,
indicati nell’inventario con i numeri dal al 49 al 63, non risultavano essere
in possesso della fallita.
D. Con
circolare 21 dicembre 2000, inviata a tutti i creditori iscritti in
graduatoria, l’UEF di __________ decideva di rinunciare alla rivendicazione
della proprietà della fallita sui beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario
fallimentare 2/11 ottobre 2000.Nella circolare si assegnava nel contempo ai
creditori il diritto di chiedere la cessione della citata pretesa, con
l’avvertenza che se nessun creditore avesse inoltrato richiesta di cessione
entro il 15 gennaio 2001, la rinuncia della massa sarebbe stata definitiva ed
il citato diritto sarebbe stato realizzato a pubblico incanto.
E. Non
avendo nessun creditore richiesto la cessione del diritto di rivendicare la
proprietà della fallita sui beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario
fallimentare 2/11 ottobre 2000, l’UEF di __________ pubblicava sul __________
l’avviso d’incanto relativo a tale diritto.
F. Con
ricorso 19 novembre 2001 la __________ ha impugnato l’avviso d’incanto
__________ chiedendone l’annullamento. La ricorrente sostiene che avendo l’UEF
di __________ rinunciato a promuovere l’azione di rivendicazione, esso avrebbe
riconosciuto il diritto di proprietà della __________ sugli oggetti
rivendicati.
G. Con
osservazioni 20 novembre 2001 l’UEF di __________ chiede la reiezione del
ricorso ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 242 cpv. 3 LEF la massa che rivendica come proprietà
del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti
nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.
Alla norma di cui all’art. 242 LEF, in caso di rinuncia della massa, risulta
applicabile l’art.260 LEF ( cfr. Marc Russenberger, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44 ad art. 242 LEF).
Giusta
l’art. 260 cpv.1 LEF ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di
quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. La pretesa può
essere realizzata, conformemente all’art. 256, se la massa dei creditori
rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione ( art 260 cpv.
3 LEF).
-
Nel
caso di specie l’UEF di __________ ha rinunciato a promuovere l’azione di
rivendicazione della proprietà della fallita __________. sui beni dal n. 49 al
n. 63 dell’inventario fallimentare 2/11 ottobre 2000, detenuti da terzi. La
facoltà di chiedere la cessione del diritto di promuovere tale azione è stata
data ai creditori con circolare 21 dicembre 2000. Non avendo alcun creditore
richiesto la cessione del diritto di rivendicare la proprietà della fallita sui
beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario fallimentare 2/11 ottobre 2000, l’UEF
di Leventina, in applicazione dell’art. 260 cpv. 3 LEF, ha pubblicato sul
__________ l’avviso d’incanto relativo a tale diritto. L’Ufficio ha quindi
agito correttamente mettendo all’asta tale diritto, in quanto espressamente
previsto dall’art. 260 cpv. 3 LEF, applicabile alla procedura di rivendicazione
di cui all’art. 242 cpv. 3 LEF. L’aver rinunciato a promuovere l’azione di
rivendicazione non implica quindi in alcun modo, contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente, il riconoscimento della proprietà della __________
sui beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario fallimentare 2/11 ottobre 2000.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Per lo
stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 242 e 260 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 novembre 2001 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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