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Numero d'incarto:
15.2001.00290
Data decisione, Autorità:
23.01.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.00290
15.2001.00232
Lugano
23 gennaio
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 29 giugno (versione in italiano
del 17 settembre 2001) e 5 novembre 2001 del
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, e meglio contro il verbale di pignoramento 15 febbraio 2001
notificato al ricorrente il 19 giugno 2001 (inc. 15.2001.232) , risp. contro il
complemento di pignoramento del 25 ottobre 2001 (inc. 15.2001.290), eseguiti
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente
contro
viste le
osservazioni 3 dicembre 2001 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
dall’incarto esecutivo risulta che l’avv. __________ ha chiesto ed ottenuto la
continuazione dell’esecuzione n. __________ oggetto del ricorso in base al giudizio
del Berzirksgericht Oberlandquart del 19 dicembre 2000, cresciuto in giudicato
il 23 gennaio 2001 (cfr. domanda di prosecuzione dell’esecuzione [Pfändungsbegehren]
del 1. febbraio 2001 e la decisione allegata [Beilage]);
che
tale sentenza non rigetta esplicitamente l’opposizione al precetto esecutivo n.
che
l’UEF di Locarno avrebbe quindi dovuto respingere la domanda di continuazione
dell’esecuzione (cfr. art. 79 cpv. 1, secondo periodo LEF);
che
secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 17 febbraio 1997
[15.1997.17]) e la dottrina (cfr. Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 12, secondo trattino a p. 167, ad art. 22, con rif.; Balthasar Bessenich, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 78, con
rif.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 78, che riserva tuttavia il caso in cui
l’opposizione è stata dichiarata irricevibile; Franco Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 28 ad art. 22 con rif.), la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non
sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi
dell’art. 22 LEF;
che
il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione in DTF 85 III
16-17, manifestando però seri dubbi sulla propria giurisprudenza precedente, secondo
la quale ogni provvedimento di continuazione dell’esecuzione è sì nullo quando
non è stato emesso alcun precetto esecutivo, ciò che vale di principio anche
per il caso in cui il precetto non è diventato un titolo esecutivo in seguito
all’interposizione di un’opposizione (cfr. DTF 73 III 147), ma che
considerava valida la prosecuzione dell’esecuzione qualora l’escusso non avesse
ricorso (ex art. 17 LEF) contro la decisione dell’ufficio, anteriore alla
continuazione dell’esecuzione, che riteneva l’opposizione non avvenuta (cfr. DTF
73 III 147-148; DTF 75 III 88), o addirittura qualora l’escusso non
avesse inoltrato ricorso contro il pignoramento (cfr. DTF 73 III 148 e
154 cons. 2), a motivo che la decisione di pignoramento manifesta in modo
concludente la volontà dell’ufficio di non considerare valida l’opposizione;
che
in DTF 92 III 56 è stato invece stabilito senza riserve che gli atti
esecutivi posteriori ad un’opposizione non ritirata o rigettata sono nulli;
che
in DTF 109 III 55-56, cons. 2b, il Tribunale federale ha ribadito (cfr. DTF
38 I 327) che un pignoramento ed un riparto sono nulli se non fondati su un
precetto esecutivo, anche se l’asserito credito è accertato in una decisione
giudiziale;
che
non si è esplicitamente pronunciato sul caso qui in esame;
che
si può però ritenere che pure il pignoramento ed il riparto fondati su un precetto
esecutivo colpito da opposizione non ritirata o non rigettata sono nulli, poiché
si può dedurre dalla sentenza del Tribunale federale, con un’interpretazione a
contrario, che la prosecuzione di un’esecuzione basata su un precetto esecutivo
non definitivo è nulla (“Une saisie et une distribution de deniers qui ne se
fondent pas sur un commandement de payer exécutoire heurtent les
principes fondamentaux de la poursuite pour dettes”, sottolineatura del redattore);
che
d’altronde non si vedono validi motivi per trattare in modo diverso il caso in
cui non è stato emesso alcun precetto esecutivo e quello in cui quand’anche emesso
il precetto è stato colpito da una valida opposizione, perché l’opposizione sospende
l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF), di guisa che l’escusso non deve aspettarsi
la continuazione dell’esecuzione prima dell’eventuale rigetto dell’opposizione;
che
comunque nel caso di specie è escluso ritenere che la decisione di pignoramento
costituisca una decisione implicita dell’Ufficio di considerare nulla
l’opposizione interposta dall’escusso, poiché si tratta manifestamente di una
svista;
che
può quindi essere lasciata aperta la questione di sapere se l’escusso possa o
no rimettere in questione in ogni tempo una decisione – esplicita –
dell’ufficio di esecuzione dichiarante non avvenuta o viziata l’opposizione
interposta dall’escusso;
che
la nullità di atti esecutivi va rilevata d’ufficio in ogni stadio della
procedura anche in assenza di un qualsivoglia ricorso o segnalazione (cfr. art.
22 cpv. 1, 2. periodo LEF; Cometta,
op. cit., n. 15 ad art. 22; Gilliéron,
op. cit., n. 12 e 34 ad art. 22);
che
il pignoramento del 15 febbraio 2001 nonché il pignoramento complementare del
25 ottobre 2001 devono essere annullati d’ufficio a scapito del solo ricorrente;
che
i suddetti pignoramenti rimangono per il resto validi a favore degli altri creditori
procedenti;
che
in particolare va confermato il pignoramento delle pretese dell’escusso contro
la __________
che
l’asserito diritto di pegno legale vantato dal ricorrente sulla base dell’art.
60 LCA non impedisce il pignoramento, fermo restando che se ne dovrà tenere conto
in conformità degli art. 106 ss. LEF;
che
quand’anche alcuni autori e tribunali cantonali ritengono che la pretesa
d’indennizzo (Befreiungsanspruch) dell’assicurato contro l’assicuratore RC sia
impignorabile (ad es. Roelli/ Jaeger, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz
über den Versicherungsvertrag, vol. II, Berna 1932, n. 24 ad art. 59 e n. 24 ad
art. 60), il Tribunale federale ha statuito con argomenti convincenti che non
vi sono motivi per non ammettere la cedibilità – e pertanto pure la pignorabilità
– di siffatta pretesa al danneggiato (DTF 115 II 265 ss., cons. 3;
occorre tuttavia osservare che pure Roelli/Jaeger
[n. 24 ad art. 59, 2. frase] ammettono che essa possa essere ceduta al danneggiato);
che
pure la cessione a favore di terzi non appare esclusa, un’eventuale incedibilità
convenzionale (cfr. art. 164 CO) essendo inopponibile nell’ambito di
un’esecuzione forzata (cfr. Georges
Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 92; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,
Losanna 2000, n. 30 ad art. 92);
che
se l’art. 60 LCA ha sì quale scopo di evitare che l’indennità dovuta
dall’assicurazione sia sottratta al danneggiato dai creditori dell’assicurato
(cfr. Benoît Carron, Kommentar
zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
Basilea/Ginevra/Monaco 2001, n. 2 ad art. 60), il legislatore non ha inteso
conferire al danneggiato un diritto diretto contro l’assicuratore (ad es. DTF
87 I 98, cons. 1; Roelli/Jaeger,
n. 28 ad art. 60; Carron,
op. cit., n. 13 ad art. 60) – contrariamente a quanto prevede l’art. 65 cpv. 1
LCStr – e nemmeno un diritto di distrazione – come invece statuito ad es.
all’art. 401 cpv. 3 CO – bensì solo un diritto di pegno legale, alla stregua
dei diritti di ritenzione (art. 895 ss. CC);
che
il pignoramento è tuttavia escluso se gli escutenti non contestano il diritto
di pegno del danneggiato (ad es. facendo valere che la pretesa dell’escusso
verte su un’assicurazione contro le conseguenze della responsabilità
contrattuale e non legale) né la sua estensione all’intera prestazione dovuta
dall'assicurazione (ad es. allegando che tutto o parte del danno è già stato
risarcito dall’escusso personalmente), ritenuto che, primo, è altamente
improbabile che il ricavo di una vendita all’asta della pretesa
dell’assicurato/escusso superi l’importo dovuto dall’assicurazione e che, secundo,
quest’ultimo importo non sarà di regola superiore al credito vantato dal danneggiato,
ossia al suo danno, di modo che non è ipotizzabile un’eccedenza che possa
essere versata ai procedenti;
che
infatti un diritto senza valore venale è impignorabile (cfr. art. 92 cpv. 2
LEF);
che
per mettere i procedenti nella situazione di poter contestare l’esistenza o
l’estensione del diritto di pegno vantato da_____________, occorre ordinare
all’UEF di Locarno la notifica del verbale di pignoramento complementare ai
creditori del gruppo n. 3 (che non risultano averne avuto conoscenza finora, poiché
l’Ufficio ha erroneamente considerato che poteva pignorare la pretesa assicurativa
a favore del solo ricorrente), impartendo loro contemporaneamente il termine di
20 giorni dell’art. 108 cpv. 2 LEF per eventualmente contestare giudizialmente
il diritto di pegno legale ex art. 60 cpv. 1 LCA rivendicato da___________
sulla pretesa vantata dall’escusso contro la __________, rendendoli attenti che
se nessuna azione sarà promossa, la pretesa del ricorrente sarà da ritenere
riconosciuta nell’esecuzione in atto (art. 108 cpv. 3 LEF) e che pertanto il
pignoramento complementare decadrà;
che
le spese di pignoramento messe a carico del__________ per l’importo di fr.
222.10, visto l’annullamento del pignoramento indebitamente eseguito a suo favore,
vanno ripartite tra i creditori del gruppo n. 3 – che avrebbero comunque dovuto
sopportarle se la domanda di continuazione dell’esecuzione inoltrata dal ricorrente
fosse stata respinta –, tranne le somme di fr. 18.-- e fr. 16.-- contabilizzate
per l’avviso di pignoramento, risp. la copia del verbale di pignoramento destinati
a____________________, che vanno lasciate a carico dello Stato;
che
il ricorrente rimane tuttavia debitore della tassa di fr. 5.-- di cui all’art.
20 cpv. 4 OTLEF;
che
i ricorsi sono pertanto evasi nel senso dei considerandi, con il rilievo che si
prescinde dall’esaminare le censure riferite agli art. 89 e 91 LEF di cui alle
cifre 2, 4-8, che non sono state tradotte;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 22, 88, 106 LEF; 164 CO; 60 LCA
pronuncia:
-
I
ricorsi 29 giugno 2001 e 5 novembre __________, sono evasi nel senso dei considerandi.
-
Il pignoramento 15 febbraio 2001 nonché il pignoramento
complementare 25 ottobre 2001 sono annullati limitatamente alla pretesa di
-
È
ordinata all’UEF di __________ la notifica del verbale di pignoramento complementare
25 ottobre 2001 ai creditori del gruppo n. 3, con contemporanea fissazione del
termine di 20 giorni dell’art. 108 cpv. 2 LEF per eventualmente contestare
giudizialmente il diritto di pegno legale ex art. 60 cpv. 1 LCA rivendicato dal
ricorrente sulla pretesa vantata dall’escusso contro la __________ nell’ambito
del sinistro n. __________
-
Il
verbale di pignoramento relativo al gruppo n. 3 è modificato nel senso che le
spese per l’esecuzione del pignoramento sono stabilite in fr. 534.-- invece di
fr. 568.-- e sono ripartite tra i creditori del gruppo n. 3 ad esclusione di
__________.
-
è debitore della tassa per la registrazione della domanda di proseguimento
dell’esecuzione pari a fr. 5.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UEF di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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