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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00275
Data decisione, Autorità:
30.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00275
Lugano
30 ottobre
2001
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 settembre 2001 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’emanazione del
PE n. __________ a carico del ricorrente chiesta dalla:
rappr.
dallo St.leg. __________
viste le
osservazioni 12 ottobre 2001 della __________ e 15 ottobre 2001 dell’UE di
Lugano;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la
__________ ha fatto emettere contro il ricorrente, il 24 settembre 2001, un
precetto esecutivo per l’importo di fr. 320'000.-- oltre interessi al 5% dal 25
ottobre 1989, indicando quale titolo di credito la “restituzione dell’indebito
arricchimento dovuto al versamento di DM 314'381__________ da parte della
__________ ” (doc. A);
che la
__________ aveva già in precedenza fatto spiccare altri tre precetti esecutivi
per la stessa somma e la stessa causale in data 23 settembre 1998 (doc. B),
risp. 27 settembre 1999 (doc. C) e 26 settembre 2000 (doc. D);
che
l’escusso ha sempre interposto opposizione;
che il
ricorrente si aggrava contro l’ultimo precetto in data, allegando che “il fatto
di reiterare con i precetti esecutivi, non per incassare i presunti crediti, ma
unicamente per irritare l’escusso ledendone l’immagine finanziaria, e per
interrompere la prescrizione di un’eventuale, mai proposta, causa ordinaria di
indebito arricchimento, è suscettibile di raffigurare un manifesto abuso di
diritto”;
che la
resistente afferma invece che vi sono ragioni oggettive (chiarificazione della
posizione di terze persone e di altri punti per disporre dei necessari mezzi di
prova) che impedirebbero al momento attuale di adire le vie legali per ottenere
l’importo posto in esecuzione;
che la
stessa si dice disposta a spiegare la sua posizione nel dettaglio ai giudici
per dimostrare la sua assoluta buona fede;
che tale
provvedimento, a supporre che fosse ammissibile, si rivela inutile;
che
infatti soltanto l’abuso manifesto di un diritto non è protetto dalla legge
(art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente
restrittivo in materia esecutiva visto il limitato potere di cognizione
dell’ufficio di esecuzione (cfr. Flavio Cometta,
Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991,
p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 15 ad art.
69) e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i
propri interessi (cfr. art. 85 e 85a LEF; azione di accertamento
dell’inesistenza di un credito, cfr. DTF 125 III 149 ss.);
che
l’inoltro di diverse esecuzioni per lo stesso credito è inammissibile soltanto
se il creditore ha già chiesto il proseguimento in una delle esecuzioni
precedenti o è in grado di chiederlo (cfr. DTF 100 III 42 s.);
che in
casu le precedenti esecuzioni sono tutte sospese da opposizioni;
che
d’altronde, non è contestato che uno degli scopi dell’escutente è di
interrompere la prescrizione del suo asserito credito;
che tale
scopo – di regola considerato lecito (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 136 ad art. 67), già per il fatto che l’art. 135 n. 2
CO prevede che il decorso della prescrizione possa essere interrotto mediante
atti esecutivi – non può certo essere qualificato di abusivo qualora
l’escutente, come nel caso di specie, si dichiara disposto a non (più)
promuovere esecuzioni (risp. a ritirare quelle inoltrate dietro rimborso delle
spese esecutive) nel caso in cui l’escusso dovesse rinunciare formalmente a far
valere l’eccezione di prescrizione;
che
siffatta rinuncia, con le riserve d’uso, non arreca alcun danno all’escusso
qualora lo stesso ritenga di non essere debitore dell’importo richiesto;
che in
queste circostanze la domanda di esecuzione della resistente non appare
manifestamente abusiva;
che
pertanto il ricorso è da respingere;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 70 ss. LEF; 2 CC
pronuncia:
Il ricorso 28 settembre 2001 __________ è
respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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