AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2001.00258
Data decisione, Autorità:
29.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00258
Lugano
29 ottobre
2001
JC/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 17 settembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona,
e meglio contro il provvedimento (recte: i provvedimenti) emanati nell’ambito
delle procedure esecutive n. __________ e __________ a carico del ricorrente
promosse da:
(rappr. dallo St. leg. __________
rispettivamente
da
viste le osservazioni 24 e 25 settembre 2001 di __________ in
liquidazione e 22 ottobre 2001 dell'UEF di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 16 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona, __________ ha
escusso __________ per il pagamento di fr. 10'676'410,20 (pari a US$ 6'393'060
al cambio di 1.67 fr./US$ del 9 marzo 2000), oltre interessi al 5 % dal 16
febbraio 1996, a convalida del sequestro n. __________ da essa ottenuto il 2
marzo 2000 sulla somma di US$ 4'000'000.--, già sequestrata penalmente a
garanzia delle sue medesime pretese.
B. Con
PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, __________ ha escusso il marito,
__________, per il pagamento di fr. 19'842'000.--, equivalente a US$
12'000'000.--, oltre interessi 10% dal 12 ottobre 1999, a convalida del
sequestro n. __________ del 26 giugno 2000 vertente sulla stessa somma di US$
4'000'000.--, già sequestrata a favore di __________.
C. La
somma sequestrata è stata pignorata a favore sia di __________ che di
__________, che sono state collocate nello stesso gruppo. La somma sequestrata
inclusiva degli interessi è stata convertita in 12'850'545 franchi svizzeri il
4 luglio 2001.
D. Con
raccomandata 25 luglio 2001, l’escusso ha chiesto all’UEF di Bellinzona di non
liberare l’importo sequestrato a favore di nessuna parte, senza il preventivo
accordo dei due procedenti e dell’escusso, in quanto, secondo quanto esposto
dallo stesso escusso, la Corte superiore di giustizia di __________, adita da
un’azione di __________ contro i coniugi __________, avrebbe ordinato, con
l’accordo preventivo di tutte le parti, che qualsiasi somma proveniente dai
fondi bloccati presso l’UEF di Bellinzona che dovesse essere liberata a favore
di una e/o dell’altra parte, sarebbe dovuta essere immediatamente versata sul
conto della Corte (l’ordine __________ è stato allegato senza traduzione in una
delle lingue ufficiali della Svizzera).
E. Il
16 agosto 2001, il Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona ha
decretato la decadenza del sequestro eseguito a favore di __________, per
mancata prestazione della garanzia richiesta ex art. 273 LEF, respingendo nel
contempo mediante ordinanza l'istanza di proroga del termine per prestarla.
F. Con
scritto 20 agosto 2001, il patrocinatore di __________, avv. __________, ha
comunicato all’UEF di Bellinzona di aver inoltrato presso la Pretura di
Bellinzona una domanda di restituzione in intero del termine per prestare la
garanzia ex art. 273 LEF, motivata dal fatto che, come attestato dal
certificato medico 9 agosto 2001 del dr. __________, la sua mandante
soffrirebbe di un grave stato depressivo che le avrebbe impedito di occuparsi
di tutte le implicazioni connesse con la prestazione della nota garanzia.
L’avv. __________ ha inoltre preannunciato un appello contro la decisione del
Pretore che dovesse respingere la domanda di restituzione e richiamato il
contenuto dello scritto 25 luglio 2001 del collega avv. __________.
G. Il
5 settembre 2001, __________ ha chiesto all’UEF di Bellinzona, con scritto consegnato
a mano, il trasferimento dell’importo sequestrato sul proprio conto, facendo
valere che “__________ è la sola creditrice nell’ambito della procedura
dipendente dal sequestro”.
H. Lo
stesso giorno, l’UEF di Bellinzona ha annullato l’esecuzione n. __________ di
__________, compreso il pignoramento eseguito in suo favore il 2 agosto 2000, con
decisione comunicata ai patrocinatori dei coniugi __________. Sempre il 5 settembre
2001, l’UEF di Bellinzona ha respinto la richiesta 25 luglio 2001 dell’escusso
(supra cons. D), a motivo che la notifica dell’ordine emanato dall’autorità
canadese non era conforme alla Convenzione dell’Aia, ed ha annunciato il
versamento della somma pignorata a favore di __________.
K. Con
scritto 6 settembre 2001 anticipato per fax, __________ indipendentemente da un
eventuale ricorso che si è riservato d’inoltrare contro la decisione 5
settembre 2001 dell’UEF di Bellinzona, ha diffidato quest’ultimo dal versare la
somma sequestrata a __________ (riservandosi, nel caso contrario, di chiedere
al Canton Ticino il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare per l’escusso
e sua moglie), adducendo in primo luogo che il Pretore di Bellinzona aveva
citato per l’11 settembre 2001 un’udienza di discussione della domanda di
restituzione in intero, ed in secondo luogo che era in corso la procedura di
notifica dell’ordine __________ secondo quanto disposto dalla Convenzione
dell’Aia.
L. Tramite
fax del 6 settembre 2001, __________, con riferimento allo scritto dell’escusso
di cui al punto precedente, ha informato l’UEF di Bellinzona che considerava lo
scritto 5 settembre 2001 relativo alla decadenza dell’esecuzione n. __________
di __________ (cfr. supra cons. H) quale semplice comunicazione e non quale
decisione suscettibile di ricorso, a motivo che tale decadenza era avvenuta per
legge, ricordando che “il Cantone risponde del danno risultante dal ritardo nel
pagamento”. Con ulteriore fax dello stesso giorno, __________ ha diffidato
l’UEF di Bellinzona dall’inviare ai coniugi __________ eventuali decisioni che
dovesse adottare ed ha richiesto il versamento in suo favore della somma
sequestrata per il giorno successivo.
M. Con
decisione 7 settembre 2001 notificata per fax e per posta A, l’UEF di Bellinzona
ha respinto la diffida di pagamento di __________ riferendosi ai suoi due provvedimenti
del 5 settembre 2001.
N. Lo
stesso 7 settembre 2001, __________ ha inoltrato ricorso a questa Camera contro
l’asserita inazione dell’UEF di Bellinzona (inc. 15.01.254). Il ricorso è stato
respinto con decisione 17 settembre 2001, confermata dal Tribunale federale il
9 ottobre 2001 (inc.___________).
O. Con
scritto 17 settembre 2001, __________, richiamando il proprio scritto 6 settembre
2001 (supra cons. K), ha ribadito che l’importo sequestrato non può essere
liberato a favore di __________ prima della crescita in giudicato della decisione
12 settembre 2001 del Pretore di Bellinzona che respinge la richiesta di
restituzione in intero, e chiesto, se del caso, di considerare gli scritti 6 e
17 settembre 2001 quale ricorso contro la decisione 5 settembre del’UEF di
Bellinzona, con domanda di effetto sospensivo.
P. Il
18 settembre 2001, l’UEF di Bellinzona ha trasmesso a questa Camera lo scritto
17 settembre 2001 di __________ quale ricorso contro il suo provvedimento del 5
settembre 2001. L’atto ricorsuale è stato poi notificato, con fissazione di un
termine per le osservazioni di 20 giorni in considerazione del domicilio
all’estero degli interessati, sia a __________ che ad __________ – per quanto
concerne quest’ultima presso l’UEF di Bellinzona (cfr. art. 272 cpv. 2 LEF) con
copia per conoscenza all’avv. __________, che il 21 settembre 2001 aveva
informato di non più rappresentarla.
Q. Il
19 settembre 2001, questa Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
R. Nelle
sue osservazioni 24 settembre 2001, completate il 25 settembre 2001, __________
ribadisce che il provvedimento 5 settembre 2001 dell’UEF di Bellinzona non può
essere considerato alla stregua di una decisione impugnabile e contesta la
legittimazione di __________ a ricorrere. Ritiene che l’istanza di restituzione
in intero sia costitutiva di un palese abuso di diritto.
S. Nelle
sue osservazioni 22 ottobre 2001, l’UEF di Bellinzona chiede la reiezione del
ricorso.
T. __________
non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Il
provvedimento impugnato è in realtà costituito di due decisioni formalmente e materialmente
distinte, benché di stessa data, ossia, da una parte, la decisione di annullamento
dell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro ottenuto da __________
nonché del relativo pignoramento, decisione indirizzata al patrocinatore di
quest’ultima con copia al patrocinatore dell’escusso, e dall’altra la decisione
di reiezione della domanda 25 luglio 2001 del ricorrente (cfr. supra cons. D)
di trasferimento in __________ della somma sequestrata, indirizzata al patrocinatore
di quest’ultimo con copia a quello di __________. Entrambe le decisioni
appaiono impugnate, poiché __________ contesta sia il carattere definitivo
della decisione pretorile che ha pronunciato la decadenza del sequestro sia il
rifiuto di dare seguito all’”order” __________.
1.1. Dopo
la conferma della decisione 17 settembre 2001 di questa Camera (inc. 15.01.254)
da parte del Tribunale federale, non può più essere messo in discussione il
carattere di decisione impugnabile del primo provvedimento (annullamento
dell’esecuzione e del pignoramento a favore di __________) (cfr. STF
[7B.225/2001] 9 ottobre 2001, cons. 5b, primo capoverso). Il ricorso in esame,
spedito il 17 settembre 2001, è tempestivo (cfr. CEF [15.2001.254] 17
settembre 2001, cons. 1.1 i.f.; STF [7B.225/2001] 9 ottobre 2001, cons.
5b, secondo capoverso).
1.2. La questione della natura del secondo
provvedimento (“comunicazione”) è invece stata lasciata aperta dal Tribunale
federale (cfr. STF
[7B.225/2001] 9 ottobre 2001, cons. 5b, secondo capoverso i.f.). Ora, siffatto provvedimento riveste le caratteristiche
di una decisione (cfr. CEF [15.2001.254] 17
settembre 2001, cons. 2.4b); del
resto, la censura riferita all’”order” canadese dovrebbe comunque essere esaminata
nell’ambito del ricorso contro la (prima) decisione di dissequestro, in quanto
volta anche ad evitare la liberazione dei beni sequestrati a favore di
__________.
- Quo
alla legittimazione di __________, va ricordato che essa dipende dalla questione
di sapere se il ricorrente possa vantare un interesse giuridico o di fatto
degno di protezione attuale, personale e concreto (Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss ad art. 17; Flavio
Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 2.4 ad art. 7, p. 115 s.).
2.1. Ad
__________ difetta sicuramente un interesse personale per opporsi
all’annullamento dell’esecuzione e del pignoramento a favore della di lui
moglie. Anche se il debitore può avere un interesse a che il provento della
realizzazione dei suoi beni sia ripartito tra i suoi creditori a norma di
legge, non può sostituirsi al creditore che non fa valere i propri diritti –
nell'ipotesi che ne abbia –, tanto è vero che ogni creditore è libero di
rinunciarvi.
2.2. A
titolo abbondanziale, si evidenzia comunque come la procedura di restituzione
in intero del termine per prestare la garanzia ex art. 273 LEF (cfr. supra
cons. F) sia irrilevante per il problema da risolvere in questa sede. Infatti,
__________ non ha ottenuto – e non ha nemmeno chiesto – la concessione di un
effetto sospensivo che non è dato per legge (cfr. art. 141 CPC). D’altronde, la
domanda di restituzione appare d’acchito sprovvista di possibilità di esito
favorevole, poiché abusiva. L’asserito stato depressivo di __________, secondo
il certificato del dott. __________, sarebbe esistito dal mese di maggio 2001,
quindi ancora prima dell’inizio della scadenza del termine per prestare la
garanzia (29 giugno 2001, cfr. decisione 16 agosto 2001 del Segretario assessore
della Pretura di Bellinzona). Orbene, __________ era già allora rappresentata
in __________ dallo __________ (cfr. fax 30 luglio 2001 dell’avv. __________)
ed in Svizzera dall’avv. __________ (cfr. STF [5P.106/2001] 28 giugno
2001). Quest’ultimo ha nondimeno aspettato l’ultimo giorno del termine, ossia
il 30 luglio 2001, per chiedere una proroga, il cui scopo dilatorio appare
quindi evidente.
-
ha per contro un interesse personale, attuale e concreto ad impugnare la
decisione che respinge la domanda di trasferimento della somma sequestrata a
destinazione del __________, poiché lo stesso è parte nella procedura canadese,
ciò che __________ non contesta.
3.1. La
decisione dell’UEF di Bellinzona va nondimeno confermata. Non solo l’”order”
della giudice __________ del 26 aprile 2001 è stata prodotta senza traduzione
in italiano, in fotocopia, e sprovvista dell’apposita postilla prevista dalla
Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli
atti pubblici esteri (______) – e a distanza di quasi due mesi dallo scritto 6
settembre 2001 dell’avv. __________ non vi è stato alcun riscontro concreto
dell’esistenza di “una procedura di notifica” dell’”order” –, ma ancora non è
stato provato che tale “order” sia stato riconosciuto esecutivo in Svizzera e
nemmeno che sia stata inoltrata un’istanza di delibazione, con una domanda cautelare
volta all’immobilizzo della somma sequestrata.
3.2. Del
resto, anche se si volesse ammettere il carattere esecutivo dell’"order"
canadese in Svizzera, esso non potrebbe comunque essere qui eseguito. Infatti,
i provvedimenti destinati ad assicurare il pagamento di un credito sono
regolati a titolo esclusivo dalla LEF (cfr. art. 38 cpv. 1; Stefan Grundmann, Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer einstweiliger Massnahmen nach IPRG und Lugano-Übereinkommen, tesi
Berna 1995, p. 38 ad 2.2; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a
ed., Berna 1999, n. 194 ad cap. 12; Cocchi/Trezzini,
CPC commentato, Lugano 2000, n. 21 ss. ad art. 376), ciò che vale anche nei
rapporti internazionali regolati dalla LDIP (cfr. Grundmann, op. cit., p. 59 ad 4; Richard Gassmann, Arrest im internationalen
Rechtsverkehr, tesi Zurigo 1996, p. 99 ss., segnatamente 104 ad III; ne va
diversamente nei rapporti retti dalla Convenzione di Lugano, in cui sembra
ammessa la validità in Svizzera delle misure di garanzia pronunciate
all’estero, ad es. delle cosiddette “Mareva-Injunctions” [cfr. Olivier Merkt, Les mesures provisoires en
droit international privé, tesi Neuchâtel 1993, n. 461 ss., segnatamente 464; Daniel
Stoll, Die Britische
Mareva-Injunction als Gegenstand eines Vollstreckungsbegehren unter dem
Lugano-Übereinkommen, in SJZ 1996, 104 ss], ma quest’ammissibilità può fondarsi
sull’art. 39 CL, norma che non ha equivalente nella LDIP). Orbene, dagli
antefatti della presente causa risulta che il processo __________ sia stato
inoltrato da __________ per far annullare la sentenza 12 ottobre 1999
della Corte Superiore di Giustizia __________ che aveva riconosciuto
ad __________ contro suo marito il credito di fr. 19'842'000.-- da essa fatto
valere nell’esecuzione n. __________ (cfr. supra cons. B et CEF [14.2000.127]
12 marzo 2001, cons. 5 i.f.).Trattandosi di una causa creditoria, l’”order”
canadese apparirebbe quindi in ogni caso ineseguibile in Svizzera.
3.3. Nemmeno
gli art. 168 CO (al quale il Tribunale federale si è riferito in alcune decisioni,
in cui, nell’ambito fallimentare, un dividendo era conteso tra il creditore
iscritto nella graduatoria ed un sedicente cessionario, risp. surrogato, cfr. Charles
Jaques, Le “rang” des
créances dans l’exécution forcée, le cas des subordinations de créance
(postpositions), tesi Losanna 1999, n. 1555 ss. e 1603 ss.), risp. 9 LEF (in
materia di fallimento, cfr. art. 82 cpv. 2 RUF), appaiono applicabili alla
fattispecie. In effetti, né __________ né __________ rivendicano la titolarità
del credito vantato da __________. Non sono poi dati il caso di deposito del
dividendo di cui all’art. 144 cpv. 5 LEF, né altre ipotesi dottrinali (cfr. Schöniger, op. cit., n. 16, 18 e 20
ad art. 144; Gilliéron,
vol. I, n. 10 ad art. 9; vol. II, n. 47 ad art. 144).
3.4. Nel
suo scritto 6 settembre 2001, il ricorrente pretende che l’”order” __________
sia stato concordato tra le parti. __________ lo ha contestato, con scritto 10
settembre 2001 prodotto nell’ambito della precedente procedura ricorsuale (inc.
CEF 15.01.254), allegando a conforto della sua affermazione una
dichiarazione giurata (affidavit) non autenticata dell’avv. __________, che si
pretende patrocinatore di __________ nella causa davanti alla Corte superiore
di giustizia __________ (il suo nome non figura tuttavia nel testo dell’ordine
allegato all’affidavit). A prescindere dalla validità di quest’ultimo documento,
risulta comunque chiaro, allo stadio attuale, che non vi è unanimità sulla
destinazione della somma sequestrata né prova dell’esistenza di un accordo su
tale punto.
-
Non
vi sono quindi al momento attuale ostacoli alla liberazione della somma sequestrata
a favore di __________. Ne consegue la reiezione del gravame.
-
Vista
la prassi di questa Camera, nota alle parti __________, ed ora confermata dal
Tribunale federale (STF [7B.225/2001] 9 ottobre 2001, cons. 5b, primo
capoverso), occorre ordinare all’UEF di Bellinzona il trasferimento
dell’importo pignorato a favore di __________ nell’esecuzione n. __________ a
concorrenza dell’importo del suo credito (fr. 10'676'410,20, oltre interessi al
5% dal 16 febbraio 1996 al 4 maggio 2000 su fr. 10'676'410,20 e al 5% dal 5
maggio 2000 al 4 luglio 2001 su fr. 10'667'910,20, cfr. CEF [15.2000.185]
20 marzo 2001, cons. 3.3 e scritto 4 luglio 2001 dell’UEF di Bellinzona), sul
conto indicato da __________ tosto scaduto il termine di 10 giorni
dall’intimazione della presente decisione, che per evidenti motivi pratici va
notificata al ricorrente per raccomandata con ricevuta di ritorno; resta ovviamente
riservata l’ipotesi di una concessione dell’effetto sospensivo al ricorso contro
la presente sentenza nell'ipotesi che fosse adito il Tribunale federale.
-
Sulle
spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette
Sandoz–Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 9, 17, 36, 38, 280 LEF; 25 ss. LDIP; 168 CO; nonché 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 17 settembre 2001 __________ è respinto.
-
È
ordinato all’UEF di Bellinzona il trasferimento sul conto indicato da
__________, dell’importo pignorato in suo favore nell’ambito dell’esecuzione n.
__________ a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione, secondo le
modalità di cui al cons. 5, tosto scaduto il termine di 10 giorni
dall'intimazione di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
__________ presso l’UEF di Bellinzona (cfr. art. 272 cpv. 2 LEF), con avviso raccomandato
all’avv. __________
Comunicazione all'UEF di
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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