AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00254
Data decisione, Autorità:
17.09.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00254
Lugano
17 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul
ricorso 7 settembre 2001 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro
la sua inazione (recte: rifiuto) nel dare seguito alla domanda della ricorrente
di trasferire sul proprio conto l’importo sequestrato in suo favore nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ da essa promossa nei confronti di
importo peraltro
ugualmente sequestrato, il 26 giugno 2000, da
viste le
osservazioni 7 settembre 2001 dell'UEF di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 16 marzo
2000 dell’UEF di Bellinzona, __________ in liq., ha escusso __________ per il
pagamento di fr. 10'676'410,20 (pari a US$ 6'393'060 al cambio di 1.67 fr./US$
del 9 marzo 2000), oltre interessi al 5 % dal 16 febbraio 1996, a convalida del
sequestro n. 388’598 da essa ottenuto il 2 marzo 2000 sulla somma di US$
4'000'000.--, già sequestrata penalmente a garanzia delle sue medesime pretese.
B. Con
PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, __________ ha escusso il marito,
__________, per il pagamento di fr. 19'842'000.--, equivalente a US$
12'000'000.--, oltre interessi 10% dal 12 ottobre 1999, a convalida del
sequestro n. ________ del 26 giugno 2000 vertente sulla stessa somma di US$
4'000'000.--, già sequestrata a favore di __________.
C. La
somma sequestrata è stata pignorata a favore sia di __________ che di
__________, che sono state collocate nello stesso gruppo. La somma sequestrata
inclusiva degli interessi è stata convertita in 12'850'545 franchi svizzeri il
4 luglio 2001.
D. Con
raccomandata 25 luglio 2001, l’escusso ha chiesto all’UEF di Bellinzona di non
liberare l’importo sequestrato a favore di nessuna parte, senza il preventivo
accordo dei due procedenti e dell’escusso, in quanto, secondo quanto esposto
dallo stesso escusso, la Corte superiore di giustizia di __________, adita da
un’azione di __________ contro i coniugi __________, avrebbe ordinato, con
l’accordo preventivo di tutte le parti, che qualsiasi somma proveniente dai
fondi bloccati presso l’UEF di Bellinzona che dovesse essere liberata a favore
di una e/o dell’altra parte, sarebbe dovuta essere immediatamente versata sul
conto della Corte (l’ordine canadese è stato allegato senza traduzione in una
delle lingue ufficiali della Svizzera).
E. Il
16 agosto 2001, il Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona ha
decretato la decadenza del sequestro eseguito a favore di __________, per
mancata prestazione della garanzia ex art. 273 LEF chiesta, respingendo nel
contempo mediante ordinanza la richiesta di proroga del termine per prestarla.
F. Con
scritto 20 agosto 2001, il patrocinatore di __________, avv. __________, ha
comunicato all’UEF di Bellinzona di aver inoltrato presso la Pretura di
Bellinzona una domanda di restituzione in intero del termine per prestare la
garanzia ex art. 273 LEF, motivata dal fatto che, come attestato dal
certificato medico 9 agosto 2001 del dr. __________, la sua mandante soffrirebbe
di un grave stato depressivo che le avrebbe impedito di occuparsi di tutte le
implicazioni connesse con la prestazione della nota garanzia. L’avv. __________
ha inoltre preannunciato un appello contro la decisione del Pretore che dovesse
respingere la domanda di restituzione e richiamato il contenuto dello scritto
25 luglio 2001 del collega avv. __________.
G. Il
5 settembre 2001, __________ ha chiesto all’UEF di Bellinzona con scritto consegnato
a mano il trasferimento dell’importo sequestrato sul proprio conto, facendo
valere che “__________ è la sola creditrice nell’ambito della procedura
dipendente dal sequestro”.
H. Lo
stesso giorno, l’UEF di Bellinzona ha annullato l’esecuzione n. __________ di
__________, compreso il pignoramento eseguito in suo favore il 2 agosto 2000,
con decisione comunicata ai patrocinatori dei coniugi __________. Sempre il 5
settembre 2001, l’UEF di Bellinzona ha respinto la richiesta 25 luglio 2001
dell’escusso (supra cons. D), a motivo che la notifica dell’ordine emanato dall’autorità
canadese non era conforme alla Convenzione dell’Aja, ed ha annunciato il
versamento della somma pignorata a favore di __________.
K. Con
scritto 6 settembre 2001 anticipato per fax, __________ indipendentemente da
un’eventuale ricorso che si è riservato d’inoltrare contro la decisione 5
settembre 2001 dell’UEF di Bellinzona, ha diffidato quest’ultimo dal versare la
somma sequestrata a __________ (riservandosi, nel caso contrario, di chiedere
al Canton Ticino il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare per
l’escusso e sua moglie), adducendo in primo luogo che il Pretore di Bellinzona
aveva citato per l’11 settembre 2001 un’udienza di discussione della domanda di
restituzione in intero, ed in secondo luogo che era in corso la procedura di
notifica dell’ordine canadese secondo quanto disposto dalla Convenzione
dell’Aia.
L. Tramite
fax del 6 settembre 2001, __________, con riferimento allo scritto dell’escusso
di cui al punto precedente, ha informato l’UEF di Bellinzona che considerava lo
scritto 5 settembre 2001 relativo alla decadenza dell’esecuzione n. __________
di __________ (cfr. supra cons. H) quale semplice comunicazione e non quale
decisione suscettibile di ricorso, a motivo che tale decadenza era avvenuta per
legge, ricordando che “il Cantone risponde del danno risultante dal ritardo nel
pagamento”. Con ulteriore fax dello stesso giorno, __________ ha diffidato
l’UEF di Bellinzona dall’inviare ai coniugi __________ eventuali decisioni che
dovesse adottare ed ha richiesto il versamento in suo favore della somma
sequestrata per il giorno successivo.
M. Con
decisione 7 settembre 2001 notificata per fax e per posta A, l’UEF di Bellinzona
ha respinto la diffida di pagamento di __________, riferendosi ai suoi due provvedimenti
del 5 settembre 2001.
N. Lo
stesso 7 settembre 2001, __________ ha inoltrato ricorso a questa Camera contro
l’asserita inazione dell’UEF di Bellinzona. Ribadisce che non vi sono più, a
suo parere, ostacoli al trasferimento della somma sequestrata sul proprio conto
e che lo stesso deve pertanto essere attuato immediatamente. La ricorrente
ritiene infatti che le due comunicazioni 5 settembre 2001 ai coniugi __________
non costituiscano decisioni e non siano comunque impugnabili. Diffida inoltre
questa Camera a decidere il ricorso entro il 10 settembre 2001, paventando nel
caso contrario l’inoltro di un ricorso presso il Tribunale federale quale autorità
di vigilanza e riservandosi nuovamente di far valere azioni di responsabilità
nei confronti del Cantone nel caso di ulteriori ritardi. La ricorrente conclude
infine a che le spese e ripetibili siano poste a carico dello Stato.
O. Nelle
sue osservazioni 7 settembre 2001, l’UEF di Bellinzona si limita a rinviare
alle motivazioni del suo provvedimento 7 settembre 2001.
P. Con
scritto 10 settembre 2001, __________ ha trasmesso a questa Camera una
dichiarazione giurata dell’avv. __________, che si pretende patrocinatore di
__________ nella causa davanti alla Corte superiore di giustizia di __________
(il suo nome non figura tuttavia nel testo dell’ordine allegato all’affidavit),
con la quale lo stesso ha negato che vi sia stato accordo tra le parti per il
trasferimento della somma sequestrata sul conto della Corte canadese,
precisando che __________ avrebbe contestato il primo paragrafo dell’ordine
relativo precisamente a tale trasferimento.
Q. Con
atto 12 settembre 2001, __________ ha ricorso al Tribunale federale per denegata
giustizia contro la pretesa inazione dell’UEF di Bellinzona e di questa Camera.
Considerato
in diritto: 1. La ricorrente si lamenta dell’asserita
inazione dell’UEF di Bellinzona.
1.1. Seppur
in modo non ineccepibile dal profilo formale né del tutto chiaro per quanto
riguarda la motivazione, l’UEF di Bellinzona ha in realtà emanato, mediante
invio per fax e per posta A del 7 settembre 2001 (cfr. supra cons. M), una
decisione negativa relativa alle richieste di trasferimento immediato dei fondi
sequestrati presentate dalla ricorrente (in data 5 e 6 settembre 2001, cfr.
supra cons. G e L), con riferimento ai suoi due provvedimenti del 5 settembre
2001 (cfr. supra cons. H), che dalla lettura dell’atto ricorsuale risultano
noti alla ricorrente. Certo, la decisione del 7 settembre non è di immediata
comprensione, dato che dalle premesse di cui ai punti 1 e 2 risulta che non vi
sono più ostacoli al versamento a favore di __________ dei fondi sequestrati,
mentre è stata invece decisa la reiezione della domanda della ricorrente.
Secondo un’interpretazione oggettiva, il significato della decisione 7 settembre,
in quanto la stessa rinvia alle decisioni 5 settembre 2001, appare tuttavia
essere quello di una reiezione fondata sul carattere prematuro della domanda di
__________, poiché le decisioni 5 settembre non erano ancora cresciute in giudicato
il 7 settembre 2001; quest’ultima decisione non rimette però in questione la decisione
5 settembre 2001 di liberazione a favore di __________ dei fondi sequestrati,
decisione questa che andrà eseguita tosto cresciuta in giudicato (tenuto conto
che i coniugi __________ hanno avuto conoscenza di tale provvedimento al più tardi
il 6 settembre 2001 [cfr. scritto/fax di medesima data dell’avv. __________, supra
cons. K], il termine di ricorso scade il lunedì 17 settembre 2001, il Digiuno
federale non essendo un giorno festivo nel Ticino, cfr. Decreto legislativo 10
luglio 1934 concernente i giorni festivi nel Cantone, RL 10.1.1.1.2 e Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 62 ad art. 56).
1.2. Il ricorso in oggetto può e deve comunque essere
considerato in realtà quale contestazione della decisione 7 settembre 2001
dell’UEF di Bellinzona; interposto lo stesso 7 settembre 2001, il ricorso è
ovviamente tempestivo.
- La
decisione 7 settembre 2001, così come interpretata al cons. 1.1, merita conferma.
2.1. Secondo
la giurisprudenza di questa Camera nota alla ricorrente __________, l'ufficio
di esecuzione deve procedere al dissequestro dei beni sequestrati, se così richiesto
e qualora sia giustificato, unicamente dietro formale decisione debitamente
notificata all'escutente e dopo decorrenza del termine di ricorso ex art. 17
LEF contro detta decisione, riservata la concessione di un eventuale effetto
sospensivo qualora venisse effettivamente interposto ricorso. Tale modo di
procedere, quand'anche formalmente contrario all'art. 36 LEF, il quale,
interpretato a contrario, presuppone che il ricorso ex art. 17 LEF non abbia
effetto sospensivo, è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
78 III 59, c. 1; 109 III 41 s., cons. 2c; cfr. pure Flavio Cometta, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 21), secondo la
quale l'ufficiale, di regola, non è tenuto ad eseguire immediatamente una sua
decisione, ma deve differirne l'esecuzione fino alla decadenza del termine di
ricorso o, quando il ricorrente ha ricorso e chiesto l'effetto sospensivo, fino
alla decisione su questo punto.
2.2. Trasposta
al caso in esame, questa giurisprudenza legittima i provvedimenti adottati
dall’UEF di Bellinzona. Infatti, l’ufficio ha correttamente notificato la sua
decisione 5 settembre 2001 di liberazione dei beni sequestrati a favore di
__________ sia all’escusso che ad __________ (il cui interesse giuridico alla
contestazione della realizzazione delle condizioni poste per il dissequestro è
evidente), così come ha rettamente rifiutato di eseguire materialmente tale
decisione prima della sua crescita in giudicato, con provvedimento del 7
settembre 2001. L’ufficio avrebbe invece dovuto notificare formalmente le sue
decisioni 5 settembre 2001 anche a __________, ma dallo scritto 6 settembre
2001 di quest’ultima risulta comunque che ne ha avuto conoscenza quasi
immediatamente.
2.3. Secondo
la giurisprudenza federale citata (DTF 78 III 59, c. 1), l'esecuzione
seduta stante di una decisione si impone solo in caso di immediato pericolo di
danno irreparabile. Nel caso di specie, trattandosi della decisione di liberare
i fondi sequestrati a favore di un creditore sequestrante __________ mentre un
altro procedente __________ il cui sequestro è stato decretato decaduto, ha
chiesto la restituzione del termine per prestare la garanzia ed allegato
l’esistenza di un accordo tra le parti sulla destinazione della somma
sequestrata nonché di un ordine giudiziario estero riferito allo stesso
importo, la probabilità che essa generi, se immediatamente eseguita, un danno
irreparabile per l’altro procedente __________ è elevata, particolarmente
quando il creditore a cui andrebbe versato l’importo sequestrato __________ è
domiciliato all'estero. All'opposto, il rifiuto di dissequestrare i beni
sequestrati fino a decisione su un'eventuale richiesta di effetto sospensivo
causa all’escutente che pretende la liberazione immediata __________, se del
caso, solo un danno limitato, comunque ridotto trattandosi di fondi depositati
in banca e fruttiferi. Pertanto, una corretta applicazione del principio della
proporzionalità giustifica parimenti l’emanazione di una decisione di
dissequestro da eseguirsi tosto cresciuta in giudicato.
2.4. La
ricorrente sostiene tuttavia che i provvedimenti del 5 settembre 2001 dell’UEF
di Bellinzona non sarebbero decisioni suscettibili di ricorso, in quanto il
sequestro decade per legge ex art. 280 LEF, come pure il pignoramento e
l’esecuzione a convalida dello stesso sequestro.
a) Contrariamente
a quanto asserito dalla ricorrente, né il sequestro, almeno nel caso in esame,
né l’esecuzione di __________ sono decaduti – nemmeno potevano decadere –
automaticamente. Infatti, non ci si trova in un caso di decadenza ex lege del
sequestro di cui all’art. 280 LEF. Al contrario, come lo dimostra del resto il
decreto 16 agosto 2001 del Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona
(cfr. supra cons. E), la decadenza del sequestro eseguito a favore di
__________ è stata decretata dal giudice del sequestro nell’ambito della procedura
di sequestro per mancata prestazione della garanzia. Non vi sono d’altronde
disposizioni legali che prevedano la decadenza automatica dell’esecuzione a
convalida del sequestro dichiarato decaduto. Comunque, anche nel caso di
decadenza ex lege del sequestro (art. 280 LEF), una decisione dell’ufficio di
esecuzione è pur sempre necessaria per l’attuazione effettiva – materiale –
della liberazione dei beni sequestrati, già per il fatto che le condizioni poste
dalla legge devono comunque essere verificate. Del resto, secondo la giurisprudenza,
spetta proprio all’ufficio di esecuzione constatare la decadenza del sequestro
(cfr. DTF 66 III 59, 77 III 142, 81 III 158, 93 III 70, c. 1, 9, 93 III
75 c. 1). Vero è che la giurisprudenza e la dottrina riconoscono al debitore
sequestrato il diritto di ricorrere in ogni tempo in caso di rifiuto da parte
dell’ufficio di esecuzione di liberare i beni oggetto di un sequestro decaduto
(cfr. DTF 106 III 93 s., cons. 1; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans
la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 486; Louis Dallèves, Le séquestre, Fiche
Juridique n. 740, Ginevra 1999, p. 20 lett. E), ovvero ammettono la possibilità
di un ricorso per denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 17 cpv. 3 LEF).
Questa considerazione vale però soltanto nei casi in cui l’ufficio non ha
espresso il suo rifiuto in una decisione formale (“formelle Rechtsverweigerung”);
nel caso contrario, il ricorso deve essere inoltrato nel termine legale
dell’art. 17 cpv. 2 LEF (“materielle Rechtsverweigerung”) (cfr. Cometta, op. cit., n. 54 ad art.
17; cfr. pure Gilliéron,
op. cit., n. 240 ad art. 17).
b) Orbene,
nel caso in esame, i provvedimenti del 5 settembre 2001 sono da considerare
decisioni formali.
Infatti, la decisione viene definita come un’azione
determinata compiuta in un caso di specie individuale e concreto da un organo
dell’esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la
prosecuzione dell’esecuzione e determina effetti verso l’esterno (cfr. Franco
Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 46 ad art. 17; cfr. pure Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 17: “tout acte de poursuite pris
unilatéralement ou d’office, de nature à créer ou modifier une situation du
droit de l’exécuzion forcée”). La decisione non deve quindi
rivestire una forma particolare e non sembra dover essere né motivata né
indicare i rimedi di diritto (cfr. art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF, che esige siffatti
requisiti soltanto per le decisioni delle autorità di vigilanza), anche se,
vale la pena ricordarlo in casu all’UEF di Bellinzona, motivi di chiarezza e di
sicurezza inducono a consigliare una redazione delle decisioni in forma
imperativa ogni volta che l’ufficio si pronuncia su una richiesta di una parte
in una procedura esecutiva nonché un richiamo all’art. 17 LEF, non fosse che
per evitare discussioni sul carattere del provvedimento adottato.
c) A
dire il vero, la decisione 5 settembre 2001 indirizzata all’avv. __________ potrebbe
indurre una certa perplessità, in quanto l’ufficio annuncia il versamento della
somma pignorata a favore della __________ senza fissare una data. Orbene, la
dichiarazione d’intenti rilasciata da un funzionario dell’ufficio riferita ad
un provvedimento futuro non costituisce una decisione (cfr. DTF 96 III
44, con rif.; 113 III 29, Cometta, op.cit., n. 22 ad art. 17). Nel caso
in esame tuttavia, si è in realtà in presenza di una decisione immediata –
consecutiva alla constatazione della decadenza del sequestro ed
all’annullamento dell’esecuzione n. _________, di cui solo l’esecuzione
effettiva è stata rinviata alla fine del termine di ricorso. Che l’avv.
__________ l’abbia considerata quale decisione risulta del resto chiaramente
dal suo scritto 6 settembre 2001 (cfr. supra cons. K), a pagina 2, laddove si
riserva di inoltrare contro la decisione dell’UEF di Bellinzona una procedura ricorsuale.
-
L’operato
dell’UEF di Bellinzona va quindi confermato, sotto riserva dei problemi di
ordine formale segnalati nei precedenti considerandi, i quali comunque sono
rimasti senza incidenza per le parti. Qualora nessun ricorso dovesse essere
interposto contro le decisioni 5 settembre 2001 entro lunedì 17 settembre 2001,
rimane aperta l'incidenza sul seguito di procedura del riconoscimento della
pronuncia canadese ("order") del 26 aprile 2001, avuto riguardo al
preteso novum secondo cui sarebbe stata promossa la procedura di riconoscimento
ed esecuzione della decisione canadese in Svizzera (cfr. lettera 6 settembre
2001 avv. __________ a UEF Bellinzona). Per il giudizio sulla liberazione o no
dell'importo oggetto di pignoramento l'UEF si determinerà secondo i principi
espressi al consid. 2.1.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare alla ricorrente che – benché la gratuità della procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette
Sandoz–Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
- La
presente decisione va ovviamente notificata anche all’escusso nonché a sua
moglie. L’interesse dell’escusso, che è proprietario degli averi sequestrati, è
ovvio. Quello di __________ può essere discusso, poiché dopo la decadenza del
sequestro e l’annullamento dell’esecuzione da essa promossi, la stessa appare
non più essere parte nella vertenza in esame. In realtà, i suoi interessi
personali e concreti sono pure in gioco. Tale notifica non pregiudica comunque
gli interessi della ricorrente, fermo restando che l’UEF di Bellinzona non
comunicherà il numero del conto su cui __________ ha chiesto il versamento dei
fondi sequestrati, informazione ovviamente riservata e per il rilascio della
quale i coniugi __________ non possono pretendere alcun interesse degno di
protezione nella causa in esame. Visto l’esito del ricorso, non è stato
necessario sentire i coniugi __________, poiché i loro interessi non sono
pregiudicati in modo diretto.
Richiamati gli art.
17, 20a, 36, 280 LEF nonché 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 7 settembre 2001 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
–
Comunicazione
all'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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