AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00221
Data decisione, Autorità:
06.07.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00221
Lugano
6 luglio 2001
/LG/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 7 giugno 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio
contro l'avviso e assegnazione di termine del 29 maggio 2001 per promuovere
azione ex art. 107 LEF nell'ambito di due procedure esecutive promosse da
nei
confronti di
viste
le osservazioni:
–
25 giugno 2001 dell'__________
–
26 giugno 2001 dell'UE di Lugano
–
27 giugno 2001 di __________
richiamata l'ordinanza presidenziale 8 giugno 2001 con la quale al
ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto: A. Con
verbale di pignoramento 11 ottobre 2000 l'UE di Lugano ha pignorato a favore di
__________ 4 quadri, 1 bronzo e una scultura di pertinenza di __________ e
depositate presso la "__________" di __________, segnalando al
contempo che queste opere erano state in precedenza già pignorate nell'ambito
di procedure esecutive a carico di __________ e che __________ le aveva
rivendicate in proprietà.
B. Con
raccomandata 27 aprile 2001 __________ ha comunicato all'UE di Lugano di essere
venuta a conoscenza del pignoramento delle sei opere d'arte di cui sopra e di
rivendicarle in proprietà in base ad un contratto di vendita datato 5 luglio
1997 tra lei e il marito __________, secondo il quale le sei opere d'arte
elencate nello stesso ordine e nella stessa forma del verbale di pignoramento
venivano cedute da __________ alla moglie per il prezzo complessivo di CHF
300'000.– già versato; nel contratto l'acquirente prende atto dal venditore che
la proprietà delle sei opere è contestata giudiziariamente da __________ e che
le stesse "saranno disponibili a condizione che la contestazione venga
respinta".
C. Il
9 maggio 2001 l'UE di Lugano ha comunicato alle parti del pignoramento a carico
di __________, che quest'ultimo non ha prestato l'anticipo nella causa promossa
contro __________ in riconoscimento della sua proprietà delle 6 opere d'arte e
che pertanto gli oggetti pignorati venivano depennati dal verbale di
pignoramento di __________.
D. L'11
maggio 2001 l'UE di Lugano ha comunicato a __________ la contestazione di
__________ della proprietà del marito sulle 6 opere pignorate nell'ambito delle
procedure esecutive promosse da ____________________ nei confronti del marito.
Al contempo ha fissato al debitore e al creditore un termine di 10 giorni per
contestare la pretesa di __________.
E. Il
15 maggio 2001 l'__________ ha contestato la rivendicazione di __________.
F. Il
29 maggio 2001 l'UE di Lugano ha avvisato __________ della contestazione di
__________ del 15 maggio 2001, assegnandole un termine di 20 giorni per promuovere
azione a norma dell'art. 107 cpv. 5 LEF in accertamento della sua proprietà
sulle 6 opere d'arte di cui sopra. Tale avviso è stato notificato al rappresentante
della rivendicante il 30 maggio 2001.
G. Con
ricorso 7 giugno 2001 __________ contesta la procedura ex art. 107 LEF seguita
dall'UE di Lugano, sostenendo che invece andava seguita quella prevista dall'art.
108 LEF, dal momento che essa vanterebbe "un diritto di possesso e detenzione
prevalente a quello dell'__________ ". Di conseguenza la ricorrente
chiede l'annullamento dell'avviso e assegnazione di termine del 29 maggio 2001.
H. Con
osservazioni 25 giugno 2001 __________ conferma di non essere mai stata
detentrice delle 6 opere d'arte e rileva che la galleria d'arte presso la quale
si trovano le opere è quarta detentrice per conto dell'escusso e marito della
rivendicante, che da sempre si è dichiarato proprietario (come nel caso della rivendicazione
nelle procedure esecutive di __________). __________ conclude dunque alla
reiezione del gravame.
I. Nelle
osservazioni 26 giugno 2001 l'UE di Lugano conferma il proprio operato chiedendo
la reiezione del gravame.
L. Nelle
osservazioni 27 giugno 2001 __________ conferma di essere stato proprietario
delle 6 opere d'arte fino al momento in cui il Pretore di Lugano ha decretato
il 17 aprile 2001 lo stralcio della procedura avviata da __________ nei suoi
confronti in accertamento della proprietà, e che dunque a partire dal 17 aprile
2001 si sarebbe realizzata la clausola contenuta nel contratto di compravendita
5 luglio 1997 tra __________ e la moglie, per cui quest'ultima sarebbe
diventata proprietaria delle opere. Chiede pertanto l'accoglimento del gravame.
considerando
in diritto: 1. Il
ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non
l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad
art. 17; Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).
- Gli
art. 106 ss. LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente, codificandone
alcuni principi giurisprudenziali (cfr. Messaggio concernente la revisione
della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'8 maggio 1991, FF
1991 III 619), impongono all'organo di esecuzione forzata di dare luogo alla procedura
di rivendicazione quando il debitore sostenga che l'oggetto pignorato (o sequestrato
in virtù del rimando dell'art. 275 LEF) sia proprietà o pegno di un terzo,
oppure quando un terzo rivendichi un diritto di proprietà o di pegno
sull'oggetto stesso (cfr. STF 7B.231/2000 dell'11 ottobre 2000 in re
M.F. c. V.F. e L.S.C., cons. 5).
2.1. Se
il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio
assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro
colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore
(cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in
possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che
deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro
il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Con “possesso” nel senso
degli art. 106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo
effettivo ed esclusivo (STF 11 ottobre 2000 cons. 5; DTF 110 III
90 cons. 2a: “die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”).
Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi
possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF
87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea
di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al diritto (DTF
116 III 84 cons. 3). Questioni di diritto possono essere prese in
considerazione soltanto se risultano liquide e certe e permettono di risalire
in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità
esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura,
l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore
esame da parte del giudice di merito (cfr. Adrian
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 6 ad art. 107; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, §
24, pag. 191 n° 33).
2.2. Determinante
ai fini del giudizio dell’UEF nell’applicazione dell’art. 107 o 108 LEF è la
dichiarazione che il debitore, quale “possessore immediato” fornisce in
proposito; l’autorità di esecuzione, nell’assegnazione dei ruoli processuali,
vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti,
segnatamente non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del debitore è
esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La decisione di
applicare l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata
sulla semplice verosimiglianza (“Glaubhaftmachung”) dell’esattezza della
dichiarazione del debitore–possessore per conto di terzi, e ha l’unico effetto
di determinare chi sia la parte convenuta in giudizio, impregiudicata ogni
questione di merito.
2.3. Nel
caso in esame occorre rilevare che nell'incarto relativo alla procedure
esecutive a carico di __________ si trovano numerosi scritti redatti dai suoi
rappresentanti (non da ultimo anche le osservazioni 27 giugno 2001 presentante
nell'ambito di questa procedura esecutiva), tutti tesi a ribadire la sua
proprietà sulle 6 opere pignorate. La lettera più significativa risulta essere
quella sub doc. 5, redatta il 1° dicembre 1997 (e dunque successiva di
meno di 5 mesi al preteso contratto di compravendita stipulato con la moglie e
qui ricorrente (cfr. doc. C). Ne consegue che – almeno fino al 27 aprile
2001, data in cui __________ ha comunicato all'UE di Lugano di rivendicare in
proprietà le 6 opere d'arte – l'UE poteva e doveva considerare tali opere di
proprietà di __________.
La
situazione non è mutata il 17 aprile 2001, quando l'UE è stato informato dalla
Pretura di Lugano dello stralcio per non pagamento dell'anticipo nella causa promossa
da __________ contro __________ in accertamento della proprietà del primo sulle
6 opere d'arte qui in questione. Infatti a questo momento l'UE non era ancora a
conoscenza del contratto di compravendita 5 luglio 2001 e non aveva motivo di
dubitare della completa disponibilità di __________ sulle 6 opere pignorate.
Nulla
è pure mutato dopo il 27 aprile 2001 (dunque solo 10 giorni dopo la comunicazione
della Pretura di Lugano) quando l'UE è stato informato dell'esistenza di un contratto
di compravendita delle 6 opere da parte della ricorrente; infatti secondo la
clausola B del contratto di compravendita (doc. C), con il venir meno
della contestazione di __________, le opere d'arte sarebbero state "disponibili"
per il definitivo trapasso in proprietà da __________ a __________: tuttavia a
tale soluzione osta l'art. 96 cpv. 1 LEF, che vieta al debitore, sotto minaccia
di pena (art. 169 CP) di disporre, senza autorizzazione dell'Ufficiale, degli oggetti
pignorati.
- In
virtù dell'art. 96 LEF il debitore, soggetto a procedure esecutive giunte allo
stadio del pignoramento, deve essere avvisato dall'Ufficiale o dal funzionario
che procede al pignoramento del divieto e delle conseguenze di disporre senza
il consenso di questi funzionari degli oggetti pignorati (Bénédict Foëx, Basler Kommentar
zum SchKG, n. 15 ss. ad art. 96). Di principio, a parte le sanzioni penali,
tali atti sono sanzionati con la nullità (Bénédict
Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, n. 24 ad art. 96; cfr.
altre tesi in merito agli effetti di tali atti: Amonn/Gasser, op. cit., § 22 N 68 che propende per
l'invalidità esecutiva; a favore di una validità non opponibile ai creditori
procedenti si schierano invece: Pierre–Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 2000, n. 30 ad art. 96, Hans
Fritsche / Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. 1, Zurigo 1984, § 25 n. 3, Adrian Staehelin, Probleme aus
dem Grenzbereich zwischen Privat– und Zwangsvollstreckungsrecht, Basilea
1968, pag. 58 e 64; la soluzione di una relativa nullità è difesa da: Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M.
Kull / Martin Kottmann, Das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 13 ad art. 96; Gilliéron, Le dessaisissement du
"débiteur" poursuivi dans l'exécution forcée selon la loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite, in: Beiträge zum
schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht, in: Festschrift Oscar
Vogel, Friborgo 1991, pag. 271) a condizione tuttavia che i diritti dei
creditori acquisiti con il pignoramento siano stati lesi (Bénédict Foëx, Basler Kommentar
zum SchKG, n. 31 ss. ad art. 96) e che il terzo non abbia acquisito i beni
di buona fede (Bénédict Foëx,
op. cit., n. 34 ss. ad art. 96).
3.1. Ne
consegue che, dal momento che l'UE di Lugano non è mai stato richiesto da parte
di _____________ di autorizzare tale trasferimento di proprietà, né che lo
stesso Ufficio abbia mai autorizzato tale atto la proprietà delle 6 opere
d'arte, quest'ultime vanno riconosciute – ai fini esecutivi – di proprietà di
__________. Dal momento che pure __________ è a conoscenza di tale pignoramento
e della mancanza di autorizzazione da parte dell'UE per eseguire il trapasso di
proprietà (cfr. doc. C dal quale si desume che la ricorrente sa già
della realizzazione della condizione sospensiva contenuta nella clausola B
relativa alla causa tra il marito e __________ e che quindi – escluso un pignoramento
di tali opere – esse dovrebbero appartenerle; inoltre essa dimostra pure di
conoscere l'esistenza del pignoramento inviando la propria rivendicazione
proprio all'UE di Lugano), essa non può ora invocare un'acquisizione in buona
fede.
Infine, va rilevato che la stessa ricorrente riconosce al § 6 del proprio
ricorso che "le opere d'arte litigiose sono ora collocate, con
il consenso del debitore, che lo ha rilasciato all'UE, presso un gallerista
d'arte di __________ ".
- Ritenuto
dunque che – ai fini esecutivi – la proprietà delle 6 opere d'arte pignorate a
favore di __________ devono essere ancora considerate di proprietà di
__________, occorre concludere che __________ (presso la cui galleria sono
state pignorate le opere) è quarto detentore (immediato) dei beni dell'escusso
(possessore mediato).Di conseguenza, dal momento che la ricorrente non ha
dimostrato almeno un copossesso su tali beni (cfr. art. 108 cpv. 1 cifra 1 in
fine LEF), l'UE di Lugano ha correttamente applicato la procedura dell'art. 107
LEF.
Il
ricorso 7 giugno 2001 di __________ va pertanto respinto.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean–François Poudret /
Suzette Sandoz–Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17, 20a, 96 e 106 ss. LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 7 giugno 2001 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il
tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione all'UE di
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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