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Numero d'incarto:
15.2000.69
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00069
Lugano
6 giugno 2000/FC/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 maggio 2000 di
contro
l’operato di __________ e __________, nella
loro qualità di Amministrazione fallimentare __________
in materia di pubblici incanti;
ritenuto
in fatto: A.
Con atti identici 6
maggio 2000, inviati all'Ufficio fallimenti di Lugano e a __________,
__________ ha formulato "ricorso contro asta del 7 aprile 2000 relativa
__________ " nei termini che seguono:
"La presente per formalizzare
il ricorso nella conduzione d'asta del 7 aprile. Infatti da informazioni
assunte, l'asta in questione è stata condotta e viziata da irregolarità gravi,
in considerazione dell'ingente patrimonio in gioco. Pertanto vi comunico che le
motivazioni dettagliate vi verranno inoltrate dal mio legale di fiducia nei
prossimi giorni, informandovi nel contempo che ogni azione derivante da ogni
qualsivoglia negligenza passata, presente e futura, costituirà una mia presa di
posizione in merito. Pertanto egregio signor __________, voglia comunicare il
mio ricorso all'autorità di vigilanza in questione, allo spettabile Ufficio
fallimenti Lugano, nonché ad ogni organo competente in materia di sua
conoscenza, senza esclusione alcuna".
B. Con atto 8 maggio 2000 l'Ufficio fallimenti
di Lugano ha trasmesso per competenza a __________ e __________, nella loro
qualità di Amministrazione fallimentare speciale nel fallimento __________,
l'atto irritualmente trasmesso anche all'organo ordinario d'esecuzione forzata.
C. Il 19 maggio 2000 __________ ha reso noto
al ricorrente di aver trasmesso il gravame all'Autorità di vigilanza, con il
rilievo che non sono ancora state presentate le motivazioni prospettate
nell'atto ricorsuale del 6 maggio 2000.
D. Con scritto 26 maggio 2000 __________ ha
chiesto all'Autorità cantonale di vigilanza di comunicargli "il termine e
le condizioni di ricorso, onde procedere nei termini stabiliti dalla legge per
la presentazione delle motivazioni".
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 7 cpv. 1 LPR, l'atto di
ricorso deve essere presentato in forma scritta all'organo di esecuzione e
fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono
le parti interessate più due (per l'organo e per l'autorità di vigilanza).
L'atto deve indicare, tra l'altro, le domande e la motivazione, anche sommaria
(art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR).
a) Le domande del ricorso devono sempre
riferirsi all'oggetto della contestazione ed essere topiche, ossia organiche al
tema della disputa. Solo i punti rilevanti per il giudizio impugnato possono di
massima essere vagliati dall'Autorità cantonale di vigilanza in sede di ricorso
(Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.1.a-b all'art. 7, p.
129). L'impugnazione che non contiene domande esplicite e che non consente di
determinarne con precisione le conclusioni nemmeno in via di interpretazione
può essere d'acchito dichiarata irricevibile o respinta dall'Autorità cantonale
di vigilanza in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR (CEF 8 settembre 1999 in re
A. SA c. F.-C. cons. 1; Cometta, op. cit., n. 2.2.a all'art. 9).
b) L'esigenza di motivazione è disciplinata
dall'art. 7 cpv. 3 lett. b LPR nel senso che l'atto di ricorso deve indicare,
almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale
violate e in che consiste la violazione. Non soddisfa l'onere di motivazione,
ad esempio, il ricorrente che si limita ad opporsi alla realizzazione
immobiliare senza indicare altro (CEF 20 aprile 1994 in re O. L. c. __________).
Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve
comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 915; Fritz
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p. 197).
c) Decorso il termine per presentare il
ricorso - dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF, ridotto a cinque in materia di
esecuzione cambiaria (art. 20 LEF) - è esclusa la possibilità per il ricorrente
di motivare, ove se ne fosse scordato, o aggiungere un'ulteriore motivazione,
avuto riguardo alla natura perentoria dei termini di ricorso fissati dal
diritto federale.
Il gravame deve essere inoltrato, con una
motivazione conforme alle esigenze legali, entro il termine di ricorso. Uno
scritto complementare, presentato dopo la scadenza di tale termine, non può più
essere considerato, anche qualora esso sia stato annunciato in una tempestiva dichiarazione
di ricorso (DTF 126 III 31 cons. 1b; 114 III 5 cons. 3; 82 III 16; Markus
Dieth, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff.
SchKG, tesi Zurigo 1999, p. 77; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 all'art. 18).
Una motivazione insufficiente non è un
vizio emendabile ex art. 32 cpv. 4 LEF (DTF 126 III 31 s. cons. 1b; Francis
Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15
all'art. 32).
- Nel caso di specie, __________ si è
aggravato il 6 maggio 2000 contro la "conduzione d'asta del 7 aprile
2000", preannunciando che "le motivazioni dettagliate vi verranno
inoltrate dal mio legale di fiducia nei prossimi giorni".
Dall'atto ricorsuale non è dato sapere
quali censure __________ intenda formulare e nemmeno quali siano le domande.
Con atto 26 maggio 2000 __________ ha poi
chiesto all'Autorità di vigilanza lumi sui termini e le condizioni di ricorso,
per poter "procedere nei termini stabiliti dalla legge per la presentazione
delle motivazioni".
Ne consegue l'irrimediabile carenza formale
del ricorso irrito, siccome mancante delle domande e della motivazione, non più
emendabile per il decorso del termine perentorio di impugnativa (dieci giorni
da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento, cfr. art. 17
cpv. 2 LEF), senza che occorra accertare, visto l'esito, se già l'atto 6 maggio
2000 fosse tardivo siccome riferito ai pubblici incanti svoltisi il 7 aprile
2000.
- Il ricorso deve pertanto essere dichiarato
irricevibile.
Sulle spese occorre
ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p.
804) - il principio dell'esenzione è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 cpv. 2 e 32 cpv. 4 LEF; 7 e 9
LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; 9 e 11 LPR,
pronuncia: 1. l ricorso 6 maggio 2000 __________, è
irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa sentenza è dato ricorso
entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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