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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.67
Data decisione, Autorità:
08.06.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00067
Lugano
8 giugno 2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 maggio 2000 di
Contro
__________ nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione
del pegno manuale n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________ patr. dall’avv. __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 15 maggio 2000, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
- 29
maggio 2000 di __________ - 31 maggio 2000 __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede in via di realizzazione del pegno manuale nei
confronti di __________ per l’incasso del proprio credito ;
che
in data 2 maggio 2000 l’UEF di __________ fissava per il 22 maggio 2000
l’incanto degli oggetti costituiti in pegno nell’esecuzione n. __________
promossa da __________ nei confronti di __________, segnatamente alcune
litografie e un quadro;
che
con ricorso 12 maggio 2000 __________ si è aggravato contro la fissazione
dell’incanto, contestando la stima attribuita dall’UEF al quadro, che il
ricorrente sostiene essere opera del pittore __________;
che
con le loro osservazioni il creditore __________ e l’UEF di __________ chiedono
la reiezione del gravame;
che
per l’art. 97 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura in via di realizzazione
del pegno per il rinvio dell’art.155 cpv. 1 LEF, il funzionario stima gli
oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti;
che
nel caso di specie l’UEF di __________ in data 3 aprile 2000 ha comunicato alle
parti di aver stimato il quadro in oggetto fr. 1'000.--, dando nel contempo la
facoltà di contestare tale stima e richiederne una nuova entro dieci giorni;
che
entro tale termine non è stata inoltrato alcun ricorso contro la stima
effettuata dall’UEF di __________ con l’ausilio di __________, direttore dei
Servizi Culturali del Comune di __________;
che
il gravame 12 maggio 2000 è manifestamente tardivo e va quindi dichiarato irricevibile;
che
sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean
- François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,
Berna
1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato
per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1
primo
periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons.
2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato
l'art. 46 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 12 maggio 2000 __________ , __________ è irricevibile.
-
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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