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Numero d'incarto:
15.2000.57
Data decisione, Autorità:
26.06.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00057
Lugano
26 giugno
2000
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 marzo 2000 di
(rappr. dall'avv. __________)
contro
__________ e meglio contro il
pignoramento di salario 18 novembre 1999/7 marzo 2000 nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti della ricorrente da
__________)
viste
le osservazioni
–30
marzo 2000 di __________–19 aprile 2000 dell’UEF di __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.
B. Il
18 novembre 1999 l’UEF di __________ procedeva al pignoramento della quota del
salario dell’escussa eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base
del seguente calcolo:
Reddito
della debitrice fr. 3'000.--
Minimo
base fr. 925.--
locazione fr. 625.--
AVS fr. 151.50
AI/AD/CP fr. 167.10
cassa
malati fr. 266.--
trasferte fr. 53.--
pasti
fuori domicilio fr. 180.--
lavori
faticosi fr. 120.--
abbigliamento
fr. 50.--
totale fr. 2’537.60
C. Contro
tale calcolo si è aggravata in data 9 marzo 2000 __________ postulando
l’annullamento del pignoramento di salario. La ricorrente sostiene che sarebbe
errato pignorare una quota eccedente il minimo vitale, in luogo di un importo
fisso mensile. Inoltre l’escussa chiede il riconoscimento dell’importo di fr.
1250.-- quale minimo base, nonché il riconoscimento dell’importo mensile di fr.
1'250.-- a titolo di canone di locazione, in quanto il convivente dell’escussa
non avrebbe alcun obbligo di contribuire al pagamento di tale importo, che
verrebbe quindi interamente soluto dalla ricorrente. Inoltre gli importi per
spese di trasferta, per pasti fuori domicilio e per abbigliamento professionale,
riconosciuti dall’Ufficio, sarebbero insufficienti. Inoltre la ricorrente
sostiene che dal salario lordo andrebbero dedotte le somme effettive trattenute
dal datore di lavoro.
D. Delle
osservazioni di __________ e dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
La
ricorrente postula il pignoramento di un importo fisso mensile in luogo della
quota del salario eccedente il minimo di esistenza. Tale richiesta non può
essere accolta, in quanto per stessa ammissione dell'escussa, il reddito
percepito risulta essere irregolare. Stabilendo una quota pignorabile fissa
mensile vi sarebbe, o una parte di reddito che sfuggirebbe al pignoramento,
arrecando quindi un pregiudizio ai creditori, oppure verrebbe intaccato il
minimo vitale dell’escussa, a dipendenza delle fluttuazioni mensili del
reddito. Inoltre dal pignoramento verrebbero escluse le gratifiche e le
eventuali mance percepite dall’escussa. Tali prestazioni costituiscono parte integrante
del reddito e vanno quindi pignorate (Georges
Vonder Mühll, Basler Kommentar zum ScKG,, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
n. 4 e n. 50 ad art. 93 LEF).
-
Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
edita da questa Camera (in seguito : Tabella) l’importo base per persona
singola che vive presso parenti è di fr. 925.--. In caso di conviventi senza
figli in comune, il debitore viene considerato agli effetti della
determinazione del minimo vitale, come persona sola vivente presso parenti (Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 24
ad art. 93 LEF). Nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato di convivere
con __________ e di non avere figli (cfr. verbale interno per le operazioni di
pignoramento 3 maggio 1999, sottoscritto dall’escussa). Di conseguenza l’UEF di
__________ ha correttamente riconosciuto l’importo mensile di fr. 925.-- come
prescritto dal punto 1.1 della Tabella.
-
In
DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione del convivente
alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe
ammissibile permettere ai creditori dell’escussa di esigere dal convivente che
egli sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò
significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è
quello della debitrice e verso il quale quest’ul-tima non può far valere nessun
diritto al mantenimento.
Ne
consegue che la decisione dell’UEF di __________ di considerare nel calcolo del
minimo vitale la partecipazione del convivente dell’escussa alle spese di locazione,
nella misura del
50
%, è da ritenere corretta.
- Secondo
il punto 1.1 della Tabella l’importo base di fr. 925.-- è comprensivo delle
spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a
prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento da
fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3). Per
il personale di servizio è previsto inoltre un supplemento per il vitto
variante da fr. 3.-- a fr. 6.-- per giornata lavorativa (Tabella punto 2.4.1)
Nel
caso di specie alla debitrice è stato riconosciuto per il vitto l’importo
complessivo di fr. 300.--. Orbene dagli atti risulta che l'escussa, di
professione cameriera, consuma i pasti principali sul luogo di lavoro, il cui
costo viene dedotto dallo stipendio. Di conseguenza tale importo, pari a fr.
308.-- mensili, deve essere considerato nel minimo vitale dell’escussa in luogo
dell’importo di fr. 300.-- riconosciuto dall’Ufficio.
Per
il personale di servizio la Tabella prevede al punto 2.4.2 un supplemento per
spese di abbigliamento da fr. 20.-- a fr. 50.--. Nel caso di specie l’UEF di
Vallemaggia ha quindi agito correttamente riconoscendo all’escussa a tale
titolo l’importo mensile di fr. 50.--.
Lo
stesso dicasi per le spese di trasferta riconosciute integralmente dall’Ufficio
nella misura di fr. 53.--, pari al costo dell’abbonamento “Arcobaleno”. La
ricorrente abita infatti a __________ e utilizza il mezzo pubblico per recarsi
al lavoro a __________.
-
sostiene che dal salario lordo andrebbero dedotte le somme effettive trattenute
dal datore di lavoro. L’UEF di __________ ha considerato nel determinare il
minimo di esistenza della debitrice i seguenti importi: AVS fr. 151.50,
AI/AD/CP
fr.
167.10. Tali importi risultano perfettamente corrispondenti al conteggio di
stipendio prodotto in occasione del pignoramento di salario. La censura della
ricorrente si rivela pertanto infondata.
- Sulla
scorta di quanto espresso precedentemente il minimo di esistenza dell’escussa
si presenta nel modo seguente:
Minimo
base fr. 925.--
locazione fr. 625.--
AVS fr. 151.50
AI/AD/CP fr. 167.10
cassa
malati fr. 266.--
trasferte fr. 53.--
pasti
fuori domicilio fr. 308.--
abbigliamento
fr. 50.--
totale fr. 2’545.60
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo
l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette
Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) .
Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF)
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso
9 marzo 2000 __________, __________, è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza il minimo di esistenza di __________, __________, è determinato in
fr. 2'545.60.-- mensili in luogo di fr. 2'537.60.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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