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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.55
Data decisione, Autorità:
14.06.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00055
Lugano
14 giugno
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di
__________ rappr. dall’avv. __________
Contro
e meglio contro il pignoramento di salario 14/30 marzo
2000
richiamata
l’ordinanza presidenziale 12 aprile 2000, con la quale al ricorso è stato concesso
l’effetto sospensivo;
preso atto
che con provvedimento 31 maggio 2000 l’UEF di __________ ha riconsiderato il
provvedimento impugnato ex art 17 cpv. 4 LEF;
ritenuto
che il pregresso provvedimento, munito dell’indicazione dei mezzi di ricorso
non è stato impugnato;
considerato
come il gravame sia così divenuto privo di oggetto;
vista
l’istanza 10 aprile 2000 di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio presentata dalla ricorrente;
ritenuto
che a norma dell’art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF
il
gratuito
patrocinio è concesso nei limiti dell’art. 29 cpv. 3 Cost., con effetto dal
momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di
patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito
favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri;
considerato
che la necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di
nozioni
giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e
le questioni di diritto da risolvere sono complesse;
di regola,
vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo
del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (cfr. DTF 122 I
10 cons. 2c Flavio Cometta Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2.4.1 ad art.
15a, p. 230;);
ne
consegue che, vertendo il gravame sul calcolo del minimo di esistenza
dell’escusso ed essendo l’Autorità di vigilanza tenuta ad accertare d’ufficio i
fatti e ad applicare d’ufficio il diritto, la domanda di assistenza giudiziaria
di __________ deve essere
respinta
non necessitando nel caso di specie di patrocinatore;
richiamati
gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 10 aprile 2000 di __________, __________, è stralciato dai ruoli,
poiché divenuto privo di oggetto.
-
L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria di
__________ è respinta.
-
Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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