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Numero d'incarto:
15.2000.45
Data decisione, Autorità:
08.06.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00045
Lugano
8 giugno 2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 febbraio 2000 di
__________, __________
Contro
__________ e meglio contro la decisione 14 febbraio 2000 nelle
diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
patr. __________
patr.
____________________rappr. __________
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti. In data 25 ottobre 1999 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento
della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore,
determinato come segue:
Introiti: fr. 3’500.--
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1’370.--
locazione fr. 1’600.--
trasferte,
pasti fuori dom.,
fr. 300.--
totale
deduzioni fr. 3’270.--
B. In
data 14 febbraio 2000 l’UE di Lugano, su istanza di un creditore procedeva alla
modifica del calcolo del minimo vitale dell’escusso, riducendo l’importo mensile
riconosciuto a titolo di canone locatizio da fr. 1’600.-- a fr. 1'200.-- a
partire dal 1° settembre 2000.
C. Con
ricorso 23 febbraio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento
postulando il riconoscimento del canone di locazione originario, fissato dall’UE
di Lugano in fr. 1'600.-- oltre alle spese di riscaldamento, stimate in circa
fr. 2'400.--/2'600.-- annui. Il ricorrente sostiene infatti di avere la necessità
di occupare un alloggio spazioso, dovendo ospitare, per ragioni di lavoro,
numerosi animali esotici. Inoltre una stanza dell’abitazione occupata
dall’escusso sarebbe necessaria per alloggiare la suocera, che soggiornerebbe
presso la famiglia __________ circa sei mesi l’anno, essendo bisognosa
d’assistenza. Da ultimo il ricorrente chiede il riconoscimento dell’importo
mensile di fr. 310.-- a titolo di premi della cassa malati.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano
e delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se necessario, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al
pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare
d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro
o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della
sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento
delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza
solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III
16).
Nel caso di specie il ricorrente
non paga il premio della cassa malati, essendo la __________ e la __________
tra i creditori che hanno promosso l’esecuzione nei confronti di __________.
Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi
effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che dal
verbale di pignoramento risulta che fra i creditori vi siano la cassa malati __________
e la cassa malati __________, avendo il debitore richiesto il riconoscimento
dell’importo di fr. 310.-- relativo al premio della cassa malati, tale voce di
spesa non può essere inserita nel calcolo del minimo di esistenza.
- Nel determinare il minimo vitale va
considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del
quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze
concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per
un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87
III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988
su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep.
1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere
ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo
per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989
su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere
operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p.
178).
Nel
caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr.
1'600.-- per un alloggio che l'escusso occupa unitamente alla moglie a
__________.
E’
di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone
locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze ed al
reddito dichiarato. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’600.-- non può
essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza
dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che
nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo
contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo
mensile di fr. 1'000.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un
appartamento di 2 locali a __________ o in un comune viciniore.
-
Per
l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può, fino all’invio della sua risposta,
riconsiderare il provvedimento impugnato La giurisprudenza e la dottrina
prevedono tale possibilità unicamente entro il termine di ricorso. In seguito
non è possibile modificare un provvedimento cresciuto in giudicato (cfr. DTF 97
III 5 cons. 2 ; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 60 ad art. 17 LEF). Nel caso di specie l’UE di
Lugano con decisione 14 febbraio 2000 ha modificato il pignoramento di salario
a carico dell’escusso nel gruppo __________, riducendo a partire dal 1°
settembre 2000 l’importo riconosciuto a titolo di canone locatizio da fr.
1'600.-- a fr. 1'200.--. Orbene, essendo il verbale di pignoramento stato
spedito ai creditori il 7 dicembre 1999, la decisione 14 febbraio 2000 è
manifestamente irrita e va quindi annullata. La decurtazione del quantum
relativo al canone locatizio potrà, se del caso, essere operante solo in
occasione di futuri pignoramenti.
-
Ne consegue il parziale accoglimento del
gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art.
81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 febbraio 2000
__________, __________, è parzialmente accolto.
1.1
Di conseguenza è
annullata la decisione 14 febbraio 2000 emanata dall’UE di Lugano nell’ambito
del pignoramento gruppo n. __________ a carico di __________, __________
1.2
Il minimo
d’esistenza resta confermato in fr. 3'270.--.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano
indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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