AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2000.203
Data decisione, Autorità:
12.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00203
Lugano
12 marzo 2001
/LG/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 ottobre 2000 di
(rappr. __________)
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro
lo stato di riparto degli affitti del 3 ottobre 2000 nell’ambito
dell’amministrazione di stabili in __________, appartenenti all’escussa
(rappr. dall’avv. __________)
procedure
esecutive promosse da
(rappr. dall'__________)
esaminati
gli atti e i documenti
viste
le osservazioni 5 dicembre 2000 dell’UEF di Bellinzona
ritenuto
in
fatto: A. Il __________ e lo __________ hanno promosso
delle esecuzioni in via di pignoramento conto __________ in liquidazione; in
seguito alle loro domande di proseguimento sono stati pignorati i mapp.
__________ e __________ RFD di __________: l’amministrazione di tali fondi è
stata affidata alla __________.
B. Con
raccomandata 3 ottobre 2000 l’UEF di Bellinzona ha comunicato ai creditori
procedenti che il saldo del conto affitti al 13 aprile 2000 era di CHF
19'172.55; tale importo andava così suddiviso:
-
(acc. PE __________) 6'396.00
- UEC
–
saldo PE __________ 2'394.50
–
acc. PE __________ 10'140.05
- Spese
e competenze UEF 242.00
19172.55
L’UEF
ha inoltre avvisato questi creditori che il creditore ipotecario (__________)
aveva promosso l’esecuzione in via di realizzazione del pegno con estensione
del pegno sugli affitti e che pertanto il saldo dell’amministrazione dei
mappali in questione sarebbe andato dal 14 aprile 2000 a favore del creditore
ipotecario.
C. Con
ricorso 9 ottobre 2000 il __________ contesta lo stato di riparto 3 ottobre
2000, chiedendo tuttavia che l’importo ivi riconosciutogli venga aumentato di
CHF 3'575.– per tasse varie afferenti agli anni 1996 e 1997 ancora insolute
dall’escussa; il ricorrente chiede inoltre che questa Camera imponga all’UEF di
versargli ogni mese la quota parte di spese accessorie incassate dagli
inquilini dell’escussa per coprire le tasse a favore del Comune o alla sua
azienda municipalizzata.
D. Con
osservazioni 5 dicembre 2000 l’UEF di Bellinzona rileva che le fatture per un
totale di CHF 3'575.–, il cui pagamento viene sollecitato con il ricorso 9
ottobre 2000, si riferiscono ad un periodo durante il quale l’UEF non era stato
incaricato di tenere l’amministrazione dei mapp. __________ e __________ RFD di
__________. L’UEF rileva inoltre che a tale modo di procedere si è pure opposto
il creditore ipotecario procedente (SUVA).
considerando
in
diritto: 1. Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di
vigilanza cantonale e ex art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale ha per oggetto non l’accertamento con
giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’ese-cuzione
forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo esecutivo. Il
ricorso LEF è un istituto di diritto di natura amministrativa, il cui scopo è
quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva
(Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.
1ss.; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.).
- Affinché
sia data la via del ricorso ex art. 17 LEF, è necessario che vi sia una decisione
dell’organo di esecuzione forzata, un motivo di ricorso, la legittimazione
attiva del ricorrente, il rispetto del termine di ricorso e la competenza
dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Basler Kommentar, n. 15 ss., 18
ss., 27 ss., 36 ss., 49 ss. e 55 ss.; Flavio Cometta, Commentario, n. 2.2 ad
art. 1 pag. 33s.).
2.1. In
casu il Comune ricorrente indica chiaramente che l’atto contestato è lo stato
di riparto (provvisorio) 3 ottobre 2000 dell’UEF di Bellinzona; nelle sue
richieste indica poi che non contesta l’ammontare del riparto a proprio favore
(CHF 6'396.–), tace sui riparti a favore delle due esecuzioni __________, e
chiede che l’UEF gli versi CHF 3'575.– a saldo di alcune tasse citate nel suo
ricorso.
Seppure
a prima vista la soluzione prospettata dal ricorrente è inattuabile, poiché non
contestando le quote a favore di ognuna delle tre esecuzioni qui in esame appare
evidente che non può esserci rimanenza alcuna per saldare le pretese del ricorrente
per tasse scadute ed insolute, per cui il ricorso sembrerebbe privo d’oggetto,
esso può però essere ammesso contro la decisione implicita dell’UEF di
Bellinzona, alla base dello stato di riparto, di accettare il saldo del conto
affitti, così come proposto dall’amministrazione incaricata, e di non dedurre
da questa cifra anche le tasse richieste dal ricorrente nell’ordine di CHF
3'575.— (cfr. art. 21 cpv. 1 RFF): di conseguenza sotto questo aspetto il
ricorso è ricevibile.
-
In
linea di principio la ripartizione a favore dei creditori dovrebbe avvenire
unicamente al termine del pignoramento o con il ritiro delle esecuzioni. È
tuttavia possibile effettuare dei pagamenti parziali ex art. 144 cpv. 2 LEF a
favore dei creditori procedenti, soprattutto se ciò si impone per il genere del
credito posto in esecuzione (p.es. prestazioni alimentari); tale modo di
procedere diventa tuttavia più complicato e sicuramente più oneroso sia in
tempo che in costi, allorquando l’organo di esecuzione forzata deve effettuare
dei pagamenti parziali a più creditori nello stesso gruppo di esecuzioni:
infatti l’Ufficio dovrebbe in linea di principio allestire ogni volta uno stato
di riparto provvisorio, ponendo a carico del debitore le spese previste dalla
OTLEF (CEF vig. 16/18 gennaio 2001 in re F. B.; cfr. per analogia: Georges
Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, n. 63 s. ad art. 93).
-
L’amministrazione
coatta del fondo oggetto di esecuzione deve essere assunta dall’organo di
esecuzione forzata alle condizioni previste dalla LEF e dal CC, che distinguono
fra l’esecuzione ordinaria in via di pignoramento e quella in via di realizzazione
del pegno (cfr. Circolare n. 14/1999 del 13 agosto 1999 di questa Camera sui
doveri degli Uffici di esecuzione in caso di fondi in locazione, in particolare
in relazione al blocco delle pigioni e dei fitti e all’assunzione
dell'amministrazione del fondo).
4.1. Per
gli art. 102 cpv. 1 LEF e art. 14 cpv. 1 primo periodo RFF il pignoramento di
un fondo comprende senz’altro le pigioni e i fitti in corso (“altri redditi”).
Fitti e pigioni non saranno quindi indicati singolarmente nel verbale di
pignoramento, che dovrà tuttavia fare menzione dei contratti di locazione o
affitto esistenti (cfr. art. 14 cpv. 1 secondo e terzo periodo RFF). Gli
inquilini e gli affittuari devono essere informati – d’ufficio e senza
necessità di richiesta da parte del creditore – dall’UEF del pignoramento e
invitati a pagare le pigioni e i fitti nelle mani dell’UEF (art. 102 cpv. 2 LEF
e art. 15 cpv. 1 lett. b RFF). A partire dal pignoramento l’amministrazione del
fondo passa per legge all’UEF, a meno che il fondo non si trovi in possesso di
un terzo che lo rivendica (art. 102 cpv. 3 LEF e art. 16 ss. RFF); sotto la sua
responsabilità l’Ufficio può incaricare anche un terzo dell’amministrazione e
della coltura del fondo (art. 16 cpv. 3 primo periodo RFF).
4.2. Per
l’art. 806 cpv. 1 CC se un fondo gravato da pegno immobiliare è dato in locazione
o in affitto, il diritto del creditore si estende ai crediti per pigioni e
fitti decorrenti dopo introdotta l’esecuzione in via di realizzazione del pegno
fino alla realizzazione. Malgrado il tenore dell’art. 806 cpv. 1 CC
l’estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e fitti non avviene
per legge con l’introduzione della procedura esecutiva, bensì spetta al
creditore – se vuole profittare delle pigioni e dei fitti scadenti prima della
domanda di vendita – avvalersene facendone esplicita richiesta e anticipandone
le spese (art. 152 cpv. 2 LEF; DTF 71 III 158, 64 III 28).
Non appena ricevuta la richiesta del creditore pignoratizio procedente di
estendere il diritto di pegno ex art. 806 CC ai crediti per pigioni e fitti –
richiesta che può avvenire già contestualmente alla domanda di esecuzione –
l’Ufficio di esecuzione costaterà se esistano contratti di locazione o di
affitto sul fondo, e ingiungerà agli inquilini e agli affittuari di pagare da
quel momento in avanti le pigioni e i fitti che verranno a scadenza soltanto
all’Ufficio (art. 91 cpv.1 RFF).
Il blocco delle pigioni e dei fitti resta in vigore anche in caso di
opposizione al precetto esecutivo, se tale blocco è stato richiesto con la
domanda di esecuzione. In caso di contestazione dell’estensione del diritto di
pegno alle pigioni o ai fitti si applica l’art. 93 RFF, con il rilievo che il non
rispetto dei termini stabiliti da quella norma da parte del creditore avrà per
conseguenza la revoca (parziale o totale) del blocco.
Dopo
aver dato agli inquilini e agli affittuari l’avviso di cui all’art. 91 RFF,
l’Ufficio di esecuzione prenderà in luogo del debitore o del proprietario del
pegno le misure necessarie onde garantire il pagamento delle pigioni e dei
fitti ed effettuarne l’incasso, eventualmente anche in via di esecuzione,
eserciterà il diritto di ritenzione, disdirà i contratti, provvederà allo
sfratto degli inquilini, stipulerà nuovi contratti di locazione o di affitto.
Avrà inoltre facoltà di ordinare le riparazioni urgenti e di pagare col ricavo
di pigioni e fitti i contributi correnti (per il gas, l’acqua potabile,
l’elettricità, ecc.; DTF 62 III 56; André E. Lebrecht, Basler Kommentar, n. 15s
ad art. 102), le riparazioni ed i sussidi previsti dall’art. 103 cpv. 2 LEF
(art. 94 cpv. 1 RFF). Tali compiti possono essere affidati anche ad un terzo,
tuttavia sotto la responsabilità dell’ufficio (art. 94 cpv. 2 RFF).
A
partire dalla domanda di vendita, nel caso in cui il creditore pignoratizio non
avesse chiesto nemmeno con tale atto l’amministrazione del fondo, l’Ufficio di
esecuzione provvede per legge all’amministrazione e alla coltura del fondo nel
modo previsto per l’esecuzione in via di pignoramento (art. 155 cpv. 1 e 102
cpv. 3 LEF e art. 16 ss. RFF), a meno che il creditore istante abbia
espressamente dichiarato di rinunciarvi (art. 101 cpv. 1 RFF). Se il fondo
appartiene ad un terzo l’Ufficio potrà assumere l’amministrazione soltanto
quando l’opposizione da questi sollevata è stata rigettata (art. 101 cpv. 2
RFF).
4.3. Per
amministrazione coatta si intendono tutte quelle operazioni normalmente espletate
da un'oculata amministrazione di un fondo, allo scopo di mantenere integro l'oggetto
amministrato o di migliorarlo nell'intento di aumentarne la redditività. Sono
pertanto di competenza dell'organo di esecuzione forzata o dell'amministratore
speciale da esso incaricato i lavori di miglioramento, coltivazione, raccolta,
di custodia e vigilanza di breve durata, stipulare a tale fine contratti
(mandato, appalto, locazione , ecc.) ed esercitare le facoltà che derivano
dagli stessi, comprese quelle di pagare e riscuotere somme di denaro per il
proprietario del fondo, ed in particolare a pagare le tasse correnti per il
gas, l'acqua potabile, l'elettricità, ecc. (cfr. art. 17 RFF, che ricalca il concetto
di amministrazione ordinaria della comproprietà previsto dall'art. 647a CC ad
esclusione della facoltà di stipulare contratti con terzi; cfr. inoltre André
Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, n. 15 ad art. 102; Pierre–Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 2000, n. 37 s. ad art. 102).
Sono invece esclusi dai compiti dell'amministrazione coatta i lavori tesi
all'abbellimento, al miglioramento dell'aspetto o alla maggiore comodità, o
l'avvio di cause (cfr. art. 18 RFF e per analogia anche l'art. 647d CC): solo
in caso d'urgenza l'amministrazione coatta è legittimata ad intervenire, ma
dovrà comunque chiedere ai creditori la ratifica dei propri atti (art. 18 cpv.
1 RFF). Se non vi è urgenza, l'amministrazione coatta dovrà chiedere il
consenso (anche tacito) dei creditori (art. 18 cpv. 2 RFF; Lebrecht, op. cit.,
n. 16 ad art. 102; Gilliéron, op . cit., n. 38 ss. ad art. 102).
4.4. In
virtù dell'art. 17 RFF l'amministrazione coatta di un fondo è tenuta al
pagamento delle spese correnti per il gas, l'acqua potabile, l'elettricità,
ecc. Per spese correnti si intendono tutte quelle spese sorte durante il
periodo di amministrazione coatta che permettono di usufruire normalmente del
fondo amministrato.
Criterio
temporale determinante per accettare queste spese quali spese da prelevarsi sul
ricavo dell'amministrazione coatta piuttosto che sul ricavo dell'incanto del
fondo sono quello del momento della nascita del credito (che di regola
corrisponde con la fornitura dei servizi) e quello dell'esigibilità
(determinata dal diritto privato o da quello pubblico a seconda dei casi).
4.4.1. Spese
per prestazioni fornite prima dell'amministrazione, indipendentemente dal
momento in cui sono divenute esigibili non possono essere prelevate sull'utile
di amministrazione e devono fare oggetto di un procedura di esecuzione in via
di pignoramento; il loro pagamento avverrà comunque con il prodotto della
realizzazione del fondo, ritenuto che – se esse sono garantite da ipoteca
legale – beneficeranno del privilegio di essere pagate per prime e – in caso
contrario – saranno pagate dopo la tacitazione dei creditori pignoratizi.
4.4.2. Spese
per prestazioni fornite durante l'amministrazione, ma esigibili dopo l'aggiudicazione
sono a carico dell'aggiudicatario (cfr. in tal senso il chiaro tenore dell'art.
49 cpv. 1 lett. b in fine RFF, che in effetti deroga al principio sancito
dall'art. 17 RFF).
4.4.3. Di
conseguenza le uniche spese che possono essere pagate sull'utile dell'amministrazione
coatta sono quelle relative a spese prestate e divenute esigibili durante
l'amministrazione coatta. Nel caso in cui parte di queste spese sono state
prestate prima, l'amministrazione coatta potrà pagare unicamente le spese relative
alle prestazioni fatte durante la sua amministrazione: la rimanenza andrà fatta
valere con procedura esecutiva separata (cfr. cons. 4.4.1).
Tale soluzione, apparentemente discriminante per i fornitori di prestazioni,
che tuttavia in certuni casi possono mettere in atto determinate pressioni sul
proprietario di un fondo in ritardo con i pagamenti (p.es. l'ipoteca legale
degli artigiani, la sospensione dell'energia elettrica, o la sospensione in
determinati orari dell'acqua, ecc.), è l'unica possibile per garantire
l'uguaglianza dei diritti dei creditori pignoranti nell'ambito delle procedure
esecutive previste esaustivamente dalla LEF.
- In
casu il Comune ricorrente chiede in primo luogo il pagamento di alcune tasse
afferenti il periodo 1996–1997: dall’incarto trasmesso a questa Camera risulta
unicamente che l’importo di CHF 456.00 dovuto dall’escussa quale conguaglio per
la tassa uso canalizzazione del 1997 è stato richiesto per la prima volta il 12
febbraio 1998. Degli altri due importi (CHF 1'980.00 per tassa rifiuti 1997 e
CHF 1'139.00 per tassa uso canalizzazioni 1996) non vi è documento alcuno che
comprovi la data di emissione delle fatture.
Questa
Camera ha appurato presso la Cancelleria del __________ che nessuna delle tre
fatture è stata emessa ed è diventata esigibile durante il periodo di amministrazione
coatta avvenuta per le cure dell’UEF di Bellinzona (cfr. osservazioni 5.12.2000
dell’UEF). Di conseguenza esse non possono essere pagate con l'utile
dell'amministrazione coatta.
Va ancora rilevato che tali tasse non beneficiano di un'ipoteca legale (cfr.
art. 183 LAC, che si riferisce ad imposte correlate con il fondo e dunque non alle
tasse qui in esame) e che pertanto non possono essere pagate per prime
con il provento della vendita all'incanto dei fondi qui in esame.
Da
ultimo, per quanto riguarda l'argomento ricorsuale secondo il quale le tasse comunali
non a beneficio di un'ipoteca legale dovrebbero essere pagate perché esse sono
anticipate dagli inquilini con il pagamento di regolari acconti e di conguagli
per spese accessorie, nelle quali notoriamente sono comprese tali tasse, non
può trovare accoglimento, onde garantire – come considerato in precedenza
(cons. 4.4. in fine) la parità di trattamento di tutti i creditori pignoranti
dell'escusso.
-
Di
conseguenza il ricorso 9 ottobre 2000 __________ va respinto; lo stato di
riparto 3 ottobre 2000 dell’UEF di Bellinzona va pertanto confermato.
-
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean–François Poudret /
Suzette Sandoz–Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
per
questi motivi,
richiamati gli art. 647a e 647d CC, art. 17, 19, 20a, 49, 102, 103,
144, 152, 155 LEF, art. 14ss., 21, 49, 91, 93, 94, 101 RFF, art. 61 e 62
OTLEF, art. 183 LAC
pronuncia: 1. Il ricorso
9 ottobre 2000 del __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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