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Numero d'incarto:
15.2000.197
Data decisione, Autorità:
16.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00197
Lugano
16 gennaio
2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 novembre 2000 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ promossa
contro il ricorrente da
esaminati
gli atti e i documenti
ritenuto
in
fatto:
A. Con
precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona del 3 novembre 2000, il
__________ chiede al prof. __________ il pagamento di CHF 7'329.25 oltre interessi
al 4% dal 1° ottobre 2000 per l’imposta comunale 1997 (dedotti CHF 4'066.— di
acconti già versati dall’escusso), di CHF 879.25 per gli interessi sino al 30
settembre 2000 e di CHF 30.— per tasse di diffida.
B. Il
PE n. __________ è stato notificato al prof. __________ il 6 novembre 2000.
C. Con
scritto 16 novembre 2000, inviato per raccomandata il 17 novembre 2000 alle
14.27 dall’Ufficio postale di Bellinzona 1, il prof. __________ chiede all’UEF
di Bellinzona la revisione del PE n. __________ sostenendo di aver già versato
a saldo CHF 6'099.--; al contempo chiede di “calcolare il giusto dovuto”.
D. Con
scritto non datato, ma susseguente alla raccomandata 17 novembre 2000 del prof.
__________, l’UEF di Bellinzona gli ha comunicato che la sua opposizione era
tardiva, ma che era possibile formulare istanza di restituzione del termine per
formulare opposizione dinanzi a questa Camera.
E. Con
istanza 27 novembre 2000 il prof. __________ chiede a questa Camera di poter
formulare opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, senza
tuttavia indicare quale sia stato il motivo che lo avrebbe impedito a formulare
tempestiva opposizione.
F. All’udienza
10 gennaio 2001 il prof. __________ ha prodotto il proprio passaporto
diplomatico del Parlamento per la Sicurezza e la Pace, e ha affermato di aver
sì ritirato il PE in questione il 6 novembre 2000, ma di essere partito il
giorno successivo alla volta di __________ per ragioni diplomatiche; egli è
rientrato al suo domicilio di __________ solo tra il 14 o il 15 novembre 2000;
visti gli impegni di lavoro e il viaggio affrontato, egli ha dovuto trascorrere
un giorno di riposo, e ha cominciato ad evadere la corrispondenza accumulatasi
durante la sua assenza solo il 16 novembre 2000. In tale data ha appunto
redatto l’opposizione al PE in questione.
considerando
in diritto:
-
In
virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è impedito ad agire entro il termine
stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità
di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione
dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità
competente l’atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di
restituzione del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta
ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità
personale non causata da colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile
(Francis Nordmann, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e
riferimenti ivi citati).
-
Secondo
giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una
breve assenza all’estero (Francis
Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33; DTF 112 V 255, 87 IV 147) o il sovraccarico di lavoro (DTF
99 II 349 e 87 IV 147).
-
Di
conseguenza, ritenuto che i motivi invocati dall’istante sono quelli menzionati
al cons. precedente, l’istanza di restituzione del termine 27 novembre 2000 va
respinta.
A titolo
abbondaziale si rileva che l’istante ha comprovato di aver versato CHF 6'099.—a
titolo di acconti al Comune procedente; se al termine della procedura
esecutiva, il Comune non dovesse riconoscere tali acconti e l’escusso fosse
costretto a versare una seconda volta quanto già anticipato, egli potrà
promuovere contro il creditore procedente, a sua scelta avanti il giudice
dell’esecuzione o al foro ordinario del convenuto, l’azione per la ripetizione
dell’indebito pagamento ex art. 86 LEF.
Resta
pure sin d’ora riservata la possibilità di promuovere dinanzi il tribunale del
luogo dell’esecuzione l’azione in accertamento dell’inesistenza (parziale) del
debito ex art. 85a LEF.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 33 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
L’istanza
27 novembre 2000 in restituzione del termine del prof. __________, è
respinta.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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