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Numero d'incarto:
15.2000.192
Data decisione, Autorità:
26.02.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00192
Lugano
26 febbraio
2001
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11/12 dicembre 2000 di
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del 28
agosto 2000 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro il
reclamante da:
-
rappr. da __________
2. __________
rappr. da __________
3. __________
4. __________
3 e 4 rappr. da__________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 13 dicembre 2000 di non concessione dell’effetto
sospensivo al ricorso;
viste le
osservazioni:
-
22 dicembre 2000
della __________ e dello __________;
-
27 dicembre 2000
del Comune __________;
-
2 gennaio 2001
dell’UE di Lugano;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il
28 agosto 2000 l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento di salario nei
confronti di __________, nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei suoi
confronti, stabilendo il pignoramento della quota del reddito eccedente il
minimo di esistenza di fr. 2'180.-- mensili, determinato come segue:
Introiti:
Debitore fr. 3'449.15 (84%)
Contr.
moglie fr. 673.--
Totale fr. 4'122.15
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1’370.--
locazione fr.
350.--
cassa
malati fr. 503.20
trasferte
e pasti fr. 180.--
diversi fr.
190.--
totale
deduzioni fr. 2’593.20 fr. 2'178.29 (84%)
B. Con
scritto 6 dicembre 2000 __________ ha chiesto all’UE di Lugano di soprassedere
dal pignoramento della tredicesima mensilità per permettergli di fare dei
piccoli pagamenti e degli acquisti per le feste natalizie.
C. Con
decisione 7 dicembre 2000 l’UE ha respinto la richiesta del debitore.
D. Con
ricorso 11/12 dicembre 2000 __________ è insorto contro tale decisione
chiedendo di poter disporre della tredicesima mensilità, atteso che egli ha
dovuto pagare delle fatture mediche, le quote sindacali di fr. 16.-- mensili,
la cassa malati per fr. 503.20 mensili, le imposte comunali e cantonali per fr.
195.— mensili e deve sostenere delle spese di fr. 50.— mensili per vestiario.
E. Delle
osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se
necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Il ricorso 11/12 dicembre 2000 di __________ verte sul pignoramento
effettuato il 28 agosto 2000 dall’UE di Lugano, il cui verbale è stato intimato
alle parti il 5 ottobre successivo. Di principio pertanto, ritenuto che il
termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF era ampiamente scaduto il
12 dicembre 2000, lo stesso sarebbe intempestivo.
Tuttavia
nell'ambito della procedura di pignoramento di salario ex art. 93 LEF è sempre
possibile portare a conoscenza degli organi di esecuzione forzata cambiamenti
nelle basi di calcolo del minimo di esistenza suscettibili di modificare la
trattenuta mensile: in tal caso l'Ufficio di esecuzione opererà una revisione
della propria decisione, emanandone una seconda, sia che accolga integralmente
o parzialmente l’istanza sia che la respinga; contro quest'ultima decisione è
poi data nuovamente la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF (art. 93 cpv. 3 LEF; Georges Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 56 ad art. 93).
b) In
concreto __________ con scritto 6 dicembre 2000 ha chiesto all’UE di Lugano di
soprassedere dal pignoramento della tredicesima mensilità, chiedendo in
sostanza una revisione del pignoramento 28 agosto 2000. Con provvedimento 7
dicembre 2000 l’UE ha respinto la richiesta del debitore. Conformemente al
principio sopra esposto contro tale decisione è data al debitore facoltà di
ricorso ex art. 17 LEF. Il ricorso 11/12 dicembre 2000 di __________ è pertanto
tempestivo.
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13; Georges
Vonder Mühll, op. cit., n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo
di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e
delle spese effettivi mensili; la tredicesima, se percepita, fa parte del
salario e va pure essa presa in considerazione nel calcolo di un’eccedenza
pignorabile. Essa non può tuttavia venir staggita pro rata, ma va pignorata
quale reddito futuro, valendo il suo pignoramento unicamente al momento del
versamento da parte del datore di lavoro (DTF 71 III 61; Georges Vonder Mühll, op. cit.,
n. 4 ad art. 93).
-
Il 1° gennaio 2001 è entrata in
vigore la nuova Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo (FUCT n. 1 del 2/2001 pag. 74 ss.). Da tale data la
nuova Tabella risulta applicabile anche a quei pignoramenti di salario iniziati
sotto l’imperio della Tabella del 1. gennaio 1994 (cfr. punto IX della nuova
Tabella).
In
concreto, come risulta dal conteggio paga relativo al mese di dicembre 2000,
emesso dalla datrice di lavoro del ricorrente, la spett. __________, la
tredicesima mensilità è stata corrisposta al debitore valuta 1. dicembre 2000.
Ne consegue pertanto, in base ai principi di diritto intertemporale
sovraesposti, l’applicabilità al caso concreto della vecchia tabella.
- Il ricorrente postula di liberare dal pignoramento di salario la
tredicesima mensilità, chiedendo che venga tenuto conto nel calcolo del suo
minimo vitale dei seguenti costi mensili: cassa malati per fr. 503.20, debiti
per imposte comunali e cantonali per fr. 195.--, quote sindacali per fr. 16.--,
vestiario per fr. 50.-- e spese mediche non quantificate.
In
merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:
a. L’importo
di fr. 503.20 mensili per i costi della cassa malati è già stato considerato ai
fini del calcolo del minimo vitale da parte dell’UE di Lugano nel provvedimento
impugnato. La censura di __________ va pertanto respinta.
b. Per
quanto riguarda l’importo di fr. 195 per imposte cantonali e comunali va
evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori
occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del
Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che
determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di
pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire
interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in
particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni
indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per
il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa
dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’
di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento
dei debiti per imposte comunali e cantonali non possono entrare in linea di
conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali
richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia
concesso al Comune di __________ e al Cantone.
Abbondanzialmente
si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.
c. Secondo il punto 1.2 della Tabella dei minimi di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo del 1. gennaio 1994 l’importo base mensile
per coniugi ammonta fr. 1’370.--.
In
questo importo sono già contenuti le spese per vestiario quantificate dal
ricorrente in fr. 50.—mensili.
d. Anche
l’importo di fr. 16.-- mensili per la quota di affiliazione ad un sindacato è
già coperto, a non averne dubbio, dall’importo di fr. 190.-- riconosciuto
dall’UE di Lugano alla voce diversi.
e. Per
quanto riguarda invece le asserite spese mediche si evidenzia che le stesse
possono essere riconosciute quale supplemento all’importo base solo se sono
spese proporzionalmente rilevanti. In concreto il ricorrente si è limitato
all’apodittica affermazione di aver sostenuto delle spese mediche, senza
quantificarne l’ammontare e senza versare agli atti supporto probatorio alcuno.
Ne consegue che anche siffatta censura deve essere respinta, con l’avvertimento
al debitore che nell’ipotesi che egli avesse effettivamente sostenuto spese
mediche rilevanti e non coperte dalla cassa malattia, l’ammontare di tali spese
potrà essere riconosciuto anche in seguito dall’UE a condizione che il debitore
produca la documentazione a suffragio della sua asserzione.
-
Da
tutto quanto suesposto risulta pertanto che l’operato dell’UE di Lugano è stato
corretto e va confermato. Il ricorso 11/12 dicembre 2000 di __________ è dunque
respinto.
-
Sulle
tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a). Per lo stesso motivo
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 11/12 dicembre 2000 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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