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Numero d'incarto:
15.2000.155
Data decisione, Autorità:
22.11.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00155
Lugano
22 novembre
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul
ricorso 23 ottobre 2000 di
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la decisione 13
ottobre 2000 di negare l’allestimento di uno stato di riparto provvisorio
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da
rappr. dall’avv.
procedura
concernente anche
__________ rappr.
dall’avv. __________
e
viste le osservazioni
6 novembre 2000 di
__________ 6 novembre 2000 della Ing. __________ 7 novembre 2000 dell’UE di Lugano;
esaminati gli atti e
i documenti:
in fatto:
A.
Con precetto
esecutivo in realizzazione del pegno immobiliare n. __________ del 14 luglio
1993 dell’UE di Lugano __________ chiede a __________ di pagare fr.
4'828'890.20 oltre interessi all’8% dal 1. luglio 1993, in seguito alla disdetta
di un mutuo ipotecario garantito da un’ipoteca in 2. rango di nominali fr.
600'000.-- e una cartella ipotecaria in 3. rango di nominali fr. 3'800'000.--
gravanti il mapp. __________ RFD di __________, di spettanza dell’escusso, che
si opposto. Con sentenza 26 novembre 1993 il Pretore del Distretto di Lugano Sezione
5 ha rigettato parzialmente l’opposizione limitatamente a fr. 4'351'850.-- oltre
interessi al 6% dal 1. gennaio 1992. Interposto tempestivo appello
dall’escusso, con sentenza 9 novembre 1994 questa Camera ha parzialmente accolto
l’appello, rigettando l’opposizione limitatamente a fr. 551'850.-- oltre interessi
al 6% dal 1. gennaio 1992, a motivo che solo la cartella ipotecaria in 3. rango
era stata consegnata alla banca a titolo di pegno mobiliare, ciò che impediva a
quest’ultima di procedere direttamente in realizzazione del pegno immobiliare.
B. Con petizione 21 novembre 1994 __________ ha chiesto al Pretore di
Lugano Sezione 2 di accertare l’inesistenza del debito nei confronti di
__________ di fr. 551'850.-- oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 1992 (come
previsto nella sentenza summenzionata di questa Camera).
C. Con precetto esecutivo in realizzazione del pegno manuale n. 408'730
del 17 febbraio 1995 dell’UE di Lugano __________ chiede a __________ di pagare
fr. 5'463'722.60 oltre interessi all’8% dal 1. luglio 1993 e dedotti fr.
551'850.-- (già coperti dal precedente precetto esecutivo), sempre indicando
quale titolo di credito il contratto di mutuo disdetto e quale pegno manuale la
cartella ipotecaria di nominali fr. 3'800'000.-- iscritta in 3. rango sul mapp.
__________ RFD di __________, di spettanza dell’escusso, che si è opposto.
D. __________ non ha inoltrato istanza di rigetto dell’opposizione, ma
in data 21 maggio 1996 ha presentato la risposta alla petizione 21 novembre
1994, chiedendone la reiezione e formulando al contempo domanda riconvenzionale
di accertare il credito residuo così come richiesto a __________ con PE n.
408'730 e di rigettarne al contempo l’opposizione.
La sentenza – a detta delle parti – sarebbe imminente, ma al momento
dell’inoltro del ricorso dell’escusso e della risposta della procedente non
sarebbe ancora stata prolata.
E.
Con scritto 22 agosto 2000 __________ invita
l’UE di Lugano:
“1. ad
aggiornare l’avere netto del deposito affitti esistente presso cod. lod.
Ufficio;
a voler
procedere ad allestire uno stato di riparto provvisorio inerente le pigioni attuali di cui al punto 1, in
forza del quale viene determinato l’importo che permane presso cod. lod. Ufficio
a fronte dell’es. no. __________ di __________ limitata a fr. 551'850.-- oltre
interessi al 6% dal 1° gennaio 1992 (importo definito dalla sentenza CEF del 25
ottobre 1994) sino a definizione dell’azione di disconoscimento del debito del
21 novembre 1994, rispettivamente gli importi da versare alla ditta ing.
__________, alla ditta __________ e al signor __________
- esperito quanto sopra, di voler prevedere il
versamento del provento netto degli affitti su base trimestrale in favore del signor
__________, dedotto unicamente il corrispettivo dell’interesse corrente al 6%
p.a. su fr. 551’850.-- che rimane depositato presso cod. lod. Ufficio sino a
definizione della causa __________ / __________ inerente l’es. no. 312349”.
F.
Con decisione 13 ottobre 2000 l’UE di Lugano
ha rigettato le richieste di , rilevando che l’Ufficio non poteva
procedere a pagamenti, fino a che tutti i crediti dell’ __________
contestati dal ricorrente non fossero cresciuti in giudicato o depennati
dall’elenco oneri; la prudenza imporrebbe a detta dell’ufficio di attendere
l’esito della vertenza summenzionata.
G. Con ricorso 23 ottobre 2000 __________ si aggrava contro la
decisione 13 ottobre 2000 dell’UE di Lugano, chiedendo nuovamente
l’allestimento di uno stato di riparto provvisorio delle pigioni incassate
durante la procedura esecutiva in realizzazione del pegno immobiliare (PE n. __________).
Il ricorrente ripercorre l’istoriato delle procedure esecutive e della vertenza
da lui avviata in accertamento di inesistenza del debito e fonda dunque la sua
richiesta sul fatto che la sua petizione, se accolta, estrometterebbe
__________ dalle procedure in realizzazione del mapp. __________ RFD di
__________, ciò che permetterebbe all’UE di far capo ad un conto deposito su
cui sono sinora confluiti i ricavi netti dell’amministrazione dell’immobile in
questione, al fine di pagare i crediti della Ing. __________ e di __________, entrambi
a beneficio di un’ipoteca legale definitiva degli artigiani ed imprenditori, di
trattenere (fino al termine della causa) l’importo di fr. 551'850.-- oltre
interessi al 6% dal 1. gennaio 1992, e di riversare nel frattempo l’eccedenza
positiva al ricorrente stesso.
H. Con osservazioni 6 novembre 2000 __________ rileva che giusta l’art.
95 RRF solo il creditore istante – e dunque non il debitore - ha diritto ad un
acconto sul ricavo dall’amministrazione del fondo, purché giustifichi un
credito riconosciuto o passato in giudicato. Secondariamente osserva che in
risposta all’azione in inesistenza di debito promossa da __________, la
creditrice ha chiesto la reiezione dell’istanza e ha chiesto
riconvenzionalmente l’accertamento della rimanenza del credito, così come
esposto sul PE __________, cosicché in caso di soccombenza dell’attore e di
successo nella domanda riconvenzionale, __________ diverrebbe a pieno titolo
titolare dell’intero credito iscritto nell’elenco oneri del mapp. __________
RFD di __________.
In terzo luogo __________ rileva che in virtù del contratto di mutuo e di pegno
tra di lei e l’escusso, essa avrebbe diritto al ricavo netto degli affitti
incassati dalla domanda di esecuzione fino alla vendita del fondo.
In conclusione __________ chiede la conferma della decisione 13 ottobre 2000
dell’UE di Lugano.
I.
Con osservazioni 6 novembre 2000 la ditta
__________ si rimette al giudizio di questa Camera.
J. Con
osservazioni 7 novembre 2000 l’UE di Lugano si riconferma nella propria
decisione.
Considerando
in
diritto:
Nell’ambito di una procedura esecutiva in
realizzazione del pegno immobiliare, se il fondo gravato è dato in locazione,
il diritto del creditore procedente si estende anche ai crediti per pigioni e
fitti decorrenti dopo l’introduzione della domanda di esecuzione o dopo la
dichiarazione di fallimento del debitore e fino alla realizzazione (art. 806
cpv. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. 3, n.
2730 ss., pag. 145 ss.). Tale facoltà non esclude la possibilità da parte del
creditore di separatamente farsi cedere o consegnare in pegno le locazioni e
gli affitti: in questo caso il creditore garantito da un pegno manuale (p.es.
una cartella ipotecaria) può chiedere l’estensione del pegno agli affitti e
alle locazioni (Philipp Känzig/Marc
Bernheim, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 9 ad art. 152).
Se il creditore pignoratizio procedente
richiede l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti
(art. 806 cvp. 1 CC), l'ufficio di esecuzione, non appena ricevuta la domanda
di esecuzione constaterà se esistano contratti di locazione o affitto sul
fondo, e ingiungerà agli inquilini o affittuari di pagare d'ora innanzi pigioni
ed affitti solo in mano dell'ufficio avvisandoli del pericolo di dover pagare
due volte (art. 806 cpv. 2 CC, art. 152 cpv. 2 LEF, art. 91 cpv. 1 RFF; Philipp Känzig/Marc Bernheim, op.
cit., n. 11 ss. ad art. 152).
L’amministrazione da parte dell’organo di esecuzione forzata di un fondo di spettanza
dell’escusso ha il duplice scopo di impedire che quest’ultimo sottragga al
procedente un’importante parte di utile in seno alla realizzazione forzata del
fondo (soprattutto se dalla vendita del fondo non sono state soddisfatte
integralmente le pretese del creditore procedente), e secondariamente di
assicurare a tutte le parti un trattamento paritario dei loro diritti,
salvaguardando la situazione di fatto e di diritto dell’immobile. In tal modo,
anche se la procedura di realizzazione del fondo si prolunga nel tempo, il
ruolo attivo dell’Ufficio di esecuzione (o se del caso dell’amministratore da
esso nominato) permette di mantenere la situazione sotto controllo per lungo
tempo, senza che i diritti del debitore, del creditore e di eventuali terzi
interessati vengano intaccati (Philipp
Känzig/Marc Bernheim, op. cit., n. 24 s. ad art. 152).
Le pigioni e gli affitti non possono servire
al pagamento degli interessi di crediti garantiti da pegno pei quali non sono
introdotte esecuzioni, ma potranno servire per versare, anche prima della
domanda di vendita, degli acconti al creditore istante purché esso giustifichi
che il suo credito fu riconosciuto o è stato constatato da giudizio passato in
giudicato (art. 95 cpv. 1 RFF). Inoltre, a più creditori, che abbiano promossa
esecuzione in via di realizzazione del pegno sul medesimo fondo, potranno
essere versati degli acconti, ove tutti siano d'accordo sul modo di ripartirli,
o, in caso contrario, ove l'esistenza ed il grado dei crediti garantiti siano
stati accertati mediante graduatoria allestita in conformità dell'articolo 157
cpv. 3 LEF; le ripartizioni saranno fatte in base ad uno stato di riparto
provvisorio, secondo l’art. 144 cpv. 2 LEF applicabile per espresso rimando
dell’art. 156 cpv. 1 LEF (art. 95 cpv. 2 RFF; Philipp Känzig/Marc Bernheim, op. cit., n. 21 ad
art. 152).
Nel caso in esame non vi è dubbio, che il
ricorrente, in qualità di escusso, non ha il diritto di chiedere pagamenti
parziali a favore di alcuni creditori e a favore suo, ostandovi come detto il
chiaro tenore dell’art. 95 RFF.
Tuttavia, occorre rilevare che l’escusso deve beneficiare di una procedura la
più rapida possibile, che garantisca al meglio i diritti di tutte le parti. Se
egli ritiene che l’Ufficio dispone di mezzi sufficienti per saldare tutte le
procedure esecutive a suo carico, egli ha il diritto di chiedere all’Ufficio di
effettuare tutti i pagamenti alle parti interessate nel più breve termine
possibile. A difetto di immediata risposta o in caso di diniego da parte
dell’organo di esecuzione forzata, l’escusso può interporre in ogni tempo
ricorso per ritardata o rispettivamente denegata giustizia all’autorità di
vigilanza (art. 17 cpv. 3 LEF).
In questo senso, il ricorso 23 ottobre 2000 di __________ non può essere accolto
per quanto tenda all’allestimento di uno stato di riparto provvisorio; il
ricorso avrebbe tuttavia analoga sorte se si volesse supporre, per svista
redazionale del ricorrente, che il ricorso tenda all’allestimento di uno stato
di riparto definitivo.
In casu occorre rilevare che tra il
ricorrente e __________ è in corso una causa, il cui esito finale determinerà
l’esistenza e eventualmente l’ammontare complessivo del credito vantato dalla
seconda nei confronti del primo. Dal momento che la parte perdente avrà la
possibilità di appellarsi, visti i valori di causa, non è escluso che la
vertenza si prolunghi nel tempo.
In queste circostanze, si rileva particolarmente utile l’amministrazione del
fondo, sia per i diritti dell’escusso (che in caso di successo nelle menzionata
vertenza potrà disporre di un importante e fruttifero capitale) sia per i
diritti del (presunto) creditore ipotecario (che in caso di successo aumenterà
le proprie possibilità di diminuire lo scoperto sulla realizzazione del fondo).
Occorre da ultimo rilevare che a questo stadio non è possibile prevedere chi risulterà
vincente nella menzionata procedura di merito, e pertanto non è possibile dare
seguito alla richiesta del ricorrente di allestire uno stato di riparto
(finale), come se __________ avesse perso la sua qualità di creditore
(ipotecario). La richiesta si rileva pertanto prematura e dunque irricevibile.
Di conseguenza, per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
- Sulle
tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.
2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 806 CC, art. 17, 20a, 144, 152, 156 e 157 LEF, art. 91 e 95 RFF, art.
61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso 23 ottobre 2000 __________, per
quanto ricevibile, è respinto.
Non si prelevano tasse, né si assegnano
indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro
dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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