AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2000.150
Data decisione, Autorità:
18.12.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00150
Lugano
18 dicembre
2000 /C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, astenuto)
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2000 di
(patr. dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’ambito delle procedure di sequestro n. __________, __________, __________
decretate il 7 maggio 1997 dalla Segretaria assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 4, su istanza della ricorrente contro
__________ sequestro n. __________ e n. ____________________
sequestro n. __________ (entrambi patrocinati
dall’avv. __________
in tema di spese esecutive;
viste le osservazioni 24 ottobre 2000 dell’UE di
Lugano;
ritenuto che l’UE non ha proceduto all’intimazione del
ricorso e alla fissazione a __________ e a __________ del termine ex art. 9
cpv. 2 LPR per la presentazione delle loro osservazioni, perché trattasi di una
questione di spese esecutive riguardante unicamente la parte creditrice;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreti 7 maggio 1997 la Segretaria
Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato fino a concorrenza
del credito in esecuzione su istanza:
- della
__________ contro __________ con __________ quale condebitore solidale per un
credito di fr. 43'308.45 oltre accessori (sequestro n. __________, convalidato
con l’esecuzione n. __________):
“presso
__________: gli averi ivi depositati, intestati e/o appartenenti al
debitore; in particolare il conto corrente N. __________ ed il conto deposito
titoli N. __________ sempreché risultino intestati o appartenenti al debitore;
presso
la __________: tutti gli averi ivi depositati, intestati e/o appartenenti
al debitore; in particolare il conto N. __________ ed il conto N. __________, sempreché
risultino intestati e/o appartenenti al debitore”.
- della
__________ contro __________ con __________ quale condebitore solidale per un
credito di fr. 43'308.45 oltre accessori (sequestro n. __________, convalidato
con l’esecuzione n. __________):
“presso
__________: gli averi ivi depositati, intestati e/o appartenenti al
debitore; in particolare il conto N. __________ sempreché risulti intestato e/o
appartenente al debitore”.
- della
__________ contro __________ per un credito di fr. 31'303.45 oltre accessori
(sequestro n. __________ poi convalidato con l’esecuzione n. __________):
“presso
__________: gli averi ivi depositati, intestati e/o appartenenti al
debitore; in particolare il conto corrente N. __________ ed il conto deposito
titoli N. __________ sempreché risultino intestati e/o appartenenti al
debitore;
presso
__________: tutti gli averi ivi depositati, intestati e/o appartenenti al
debitore; in particolare il conto N. __________ ed il conto N. __________ sempreché
risultino intestati e/o appartenenti al debitore”.
B. Lo stesso giorno l’UE di Lugano ha
eseguito i sequestri presso __________ (in seguito: __________) e la __________
(in seguito: __________).
C. Il 4 giugno 1997 __________ ha trasmesso all’UE
due fideiussioni solidali di fr. 65'000.-- (fideiussione n. __________ e n.
__________) e una fideiussione solidale di fr. 48'000.-- (fideiussione n.
__________) a garanzia delle pretese della __________ nell’ambito dei sequestri
n. __________, n. __________ e n. __________.
D. Con provvedimenti ex art. 277 LEF del 9
giugno 1997 l’UE ha lasciato a libera disposizione dei debitori i beni
sequestrati.
E. Il 7 luglio 1997 la ____________________ ha
promosso alla Pretura del Distretto di Lugano le azioni a convalida del
sequestro.
F. Con pronunciato 6 ottobre 2000 il Pretore,
avendo le parti concluso un accordo transattivo, ha stralciato dai ruoli le
cause promosse dalla __________ e ha liberato le note fideiussioni solidali
nella seguente misura:
“- la
fideiussione solidale di fr. 65'000.--, rilasciata da__________ di __________,
n. __________, prestata da __________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________
è liberata a favore della __________ nella misura di fr. 27'500.--;
- la
fideiussione solidale di fr. 65'000.--, rilasciata da__________ di __________,
n. __________, prestata da __________ nell’ambito dell’esecuzione n.
__________, è liberata a favore della __________ nella misura di fr.
27'500.--“.
La fideiussione di fr.
48'000.-- (n. __________), prestata da __________ nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ è stata “liberata nella misura di fr. 10'000.--, da depositare
presso il notaio avv. __________ ”.
G. In data 11 ottobre 2000 l’UE ha richiesto
alla creditrice, prima di procedere allo svincolo delle fideiussioni come
ordinato dal Pretore, il versamento di fr. 1'830.-- quale copertura delle sue
spese e competenze.
H. Con tempestivo ricorso 23 ottobre 2000
__________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, che venga
annullato il provvedimento 11 ottobre 2000 dell’UE di Lugano, che venga
ordinato all’UE lo svincolo immediato delle fideiussioni solidali e che lo
Stato venga condannato a versarle interessi al 5% dall’11.10.2000 su fr.
65'000.--, atteso che:
-
nel
provvedimento impugnato l’UE non specifica la natura delle spese e competenze
che esso intende coprire;
-
la
creditrice ha già anticipato tutte le spese relative all’esecuzione in
questione;
-
“dai
colloqui telefonici intercorsi tra il sottoscritto legale e l’ufficio è emerso
che tali spese e competenze si riferiscono alla custodia di beni mobili, in
particolare di titoli, di cui all’art. 26 OTLEF”;
-
le
fideiussioni solidali costituite sulla base dell’art. 496 CO non sono beni
mobili e non sono dei titoli:
-
“la
definizione di titolo è esaustivamente specificata all’art. 965 CO (…) la
fideiussione solidale di cui all’art. 496 CO è invece un contratto, in base al
quale l’obbligazione assunta dal fideiussore permane indipendentemente
dall’esistenza dell’originale del documento, la perdita del quale non richiede
la speciale procedura di ammortamento”;
-
anche
l’UE ammetterebbe esplicitamente che le fideiussioni solidali non sono titoli
che giustificano il prelievo della tassa di custodia di cui all’art. 26 OTLEF,
perché non le ha depositate presso lo stabilimento dei depositi, come previsto dall’art.
9 LEF.
I. Con osservazioni 24 ottobre 2000 l’UE di
Lugano ha postulato la reiezione del gravame, con motivazioni che, se del caso,
saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto
-
La
ricorrente contesta il provvedimento 11 ottobre 2000 con il quale l’UE di
Lugano le ha richiesto, prima di procedere allo svincolo delle tre fideiussioni
come ordinato dal Pretore con decreto 6 ottobre 2000, il versamento di
complessivi fr. 1'830.-- quale copertura delle sue spese e competenze.
-
Per
il principio di esclusività ex art. 1 OTLEF gli uffici in materia di esecuzione
possono riscuotere, per le operazioni ufficiali fatte in virtù della LEF o di
altri atti legislativi federali (ad es. ex RFF), soltanto le tasse e le
indennità previste nella OTLEF.
-
Con il provvedimento impugnato l’UE di Lugano ha chiesto alla
reclamante il versamento di complessivi Fr. 1'830.-- nell’ambito delle tre
procedure di sequestro.
Dagli
atti di causa, segnatamente dall’incarto UE, risulta che l’Ufficio ha
conteggiato le seguenti spese e competenze, per ogni procedura:
-
“9.6.97 tassa decisione + fotocopie fr.
30.--
-
26.6.97 lettere x 2 fr.
26.--
-
10.10.00 art. 26 OTLEF
x custodia fideiussione fr. 500.--
lettera
__________ + copia alle parti fr. 30.--
lettera
x rimborso fideiussione a __________ racc. fr. 13.--
div.
- Ex art.
9 cpv. 1 lit. a OTLEF la tassa per la stesura di un atto non espressamente
previsto nell’OTLEF è di fr. 8.-- per ogni pagina , fino a un massimo di 20
esemplari. Se una tassa deve essere calcolata secondo il numero delle pagine,
ogni pagina scritta anche parzialmente, equivale a una pagina intera (art. 5
cpv. 1 OTLEF ). L’Ufficio può riscuotere una tassa di fr. 2.--per ogni
fotocopia di atti esistenti (art. 9 cpv. 3 OTLEF). Tutte le spese, come le
spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione devono essere
rimborsate (art. 13 cpv. 1 OTLEF).
a. Il
provvedimento 9 giugno 1997 consta di 2 pagine ed è stato inviato a creditore e
debitore di ogni procedura di sequestro, cosicché l’Ufficio ha anche dovuto
allestire due fotocopie. Oltre a ciò devono essere rifuse le spese dell’invio
raccomandato per complessivi fr. 10.--. L’importo conteggiato di fr. 30.-- [ = (fr. 8.-- x
2) + fr. 4.-- + fr. 10.-- ] è quindi corretto.
b. Le
comunicazioni raccomandate 26 giugno 1997 dell’UE di Lugano a __________ e alla
__________ constano di una pagina originale ciascuna e sono state trasmesse
anche all’avv. __________ quale rappresentante del debitore : in base ai
combinati disposti art. 9 cpv. 1 lit. a, 9 cpv. 3 e 13 cpv. 1 OTLEF l’importo
conteggiato di fr. 26.-- è quindi addirittura inferiore alle spese effettivamente
sostenute.
c. L’UE
di Lugano ha poi ancora conteggiato, oltre a fr. 500.-- quale tassa di custodia
di cui si dirà in seguito, complessivi fr. 54.-- (cfr. sub 3). Il 10 ottobre
2000 l’Ufficio ha allestito una lettera di due pagine da trasmettere, non
appena incassato l’importo di fr. 1’830.-- per spese e competenze, per corriere
raccomandato a __________ per lo svincolo parziale delle fideiussioni.
All’originale da inviare a __________ doveva essere allegata copia della
sentenza 6 ottobre 2000 del Pretore di Lugano di due pagine. Lo scritto 10
ottobre 2000 sarebbe poi stato trasmesso in copia per conoscenza agli avvocati
__________, __________ e __________. Prima di portare a termine le proprie
incombenze, l’Ufficio avrebbe poi dovuto ancora retrocedere a mezzo
raccomandata alla banca, con relativa lettera accompagnatoria, le fideiussioni
prestate il 4 giugno 1997.
In base
ai combinati disposti art. 9 cpv. 1 lit. a, 9 cpv. 3 e 13 cpv. 1 OTLEF, anche
senza considerare le spese diverse e telefoniche per complessivi fr. 11.--,
l’importo conteggiato di fr. 54.-- è quindi inferiore alle spese effettivamente
sostenute e ancora da sostenersi per le menzionate comunicazioni.
- Ex art.
26 cpv. 1 OTLEF la tassa per la custodia di titoli pignorati, sequestrati o
consegnati per la realizzazione del pegno ammonta, per mese, allo 0,3 per mille
del valore quotato in borsa oppure, in mancanza di quest’ultimo, del valore di
stima, ma al massimo a fr. 500.-- complessivamente per ogni deposito.
L’UE di
Lugano ha esposto una tassa di fr. 500.--, nell’ambito di ognuna delle tre
procedure di sequestro, per la custodia delle fideiussioni prestate
da__________ in data 4 giugno 1997.
Questione
controversa in concreto è quella di sapere se i documenti originali delle
fideiussioni devono essere considerati dei titoli ex art. 26 cpv. 1 OTLEF che
legittimano l’Ufficio a percepire una tassa di custodia.
Nelle
fideiussioni è indicato espressamente che le stesse annullano e sostituiscono i
beni sequestrati e che, una volta scadute devono essere ritornate a__________
in originale.
Essendo
quindi le tre fideiussioni solidali atti sostitutivi di beni sequestrati, la
conservazione del loro testo originale necessita di particolare cura e
attenzione parificabile a quella che deve essere riservata a delle cartevalori
vere e proprie. E’ pertanto giustificata l’applicazione della tariffa stabilita
all’art. 26 cpv. 1 OTLEF, ritenuto che la definizione di titolo ex art. 26
OTLEF non corrisponde con quello di cartavalore così come definito dall’art.
965 CO.
L’Ufficio
deve conteggiare una tassa di custodia dello 0.3 per mille per mese
dell’importo massimo garantito dalle fideiussioni, ma al massimo fr. 500.-- per
ogni deposito (art. 26 cpv. 1 OTLEF). Le fideiussioni che ci occupano sono
state prestate dall’UBS il 4 giugno 1997 e quindi il giorno in cui l’UE ha
emanato il provvedimento impugnato erano trascorsi più di quaranta mesi.
Applicando la tariffa percentuale si avrebbe una tassa di custodia di fr.
780.-- per le fideiussioni di fr. 65'000.-- e di fr. 576.-- per la fideiussione
di fr. 48'000.--. Applicando la tariffa massima di fr. 500.--, l’Ufficio ha
correttamente applicato la tassa di custodia a lui dovuta.
Il fatto
poi che l’UE di Lugano non abbia depositato ex art. 9 LEF presso la __________
(art. 29 LALEF) le note fideiussioni è irrilevante, ritenuto che l'applicazione
dell’art. 9 LEF non può in tutta evidenza mutare la valenza giuridica che
caratterizza l’atto di fideiussione solidale.
- Visto
l’esito del gravame anche la richiesta pecuniaria della ricorrente nei
confronti dello Stato risulta essere infondata.
Alla
ricorrente va comunque ricordato che l’accertamento dell’eventuale danno da lei
subito in connessione all’operato dell’Ufficio di esecuzione non rientra nelle
competenze dell’autorità di vigilanza (Rep 1989 p. 216, 1984 p. 175,
1982 p. 402/403). La procedura di ricorso è infatti volta a raggiungere uno
scopo procedurale ben definito e non può servire per precostituirsi una
favorevole base di partenza per la successiva -eventuale- azione di
responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (cfr. art. 21 LEF; Rep 1989 p.
216/217; DTF 81 III 67, 81 III 72 consid. 3, 86
III 109 consid. 1, 91 III 46-47 consid. 7, 105 III
36/37, 110 III 89 consid. 1b; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, p. 115s, n. 2.4).).
Le
pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno
e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice
civile cui la reclamante potrà, se del caso, ricorrere (Rep. 1989 p. 217
e rif. ivi).
- Il
ricorso è quindi respinto.
Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 1 ss, 5, 9, 13, 26
OTLEF, 29 LALEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 ottobre 2000 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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