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Numero d'incarto:
15.2000.149
Data decisione, Autorità:
03.11.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00149
Lugano
3 novembre
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2000 di
contro
l’operato dell’Amministratore del suo fallimento
e meglio
contro la circolare 12 ottobre 2000 con la quale l’amministratore del
fallimento ha ceduto un diritto di abitazione a favore del fallito e un diritto
di ricupera entrambi sulla part. __________ di __________ intestata alla ex-moglie
__________,
esaminati gli atti e
i documenti,
ritenuto
in fatto:
A.
In data 14 novembre 1995 __________ è stato
nominato dall’assemblea dei creditori quale amministratore speciale del
fallimento __________
B.
In data 12 ottobre 2000 __________ ha
inviato a tutti i creditori ammessi in graduatoria una circolare con la quale informava
delle difficoltà sorte nel Canton Lucerna per far iscrivere a Registro
Fondiario la massa del fallimento quale beneficiaria del diritto d’abitazione e
del diritto di ricupera a favore del fallito sul mapp. __________ di
__________, intestato alla ex-moglie del fallito. Egli ha posto le seguenti
domande:
“Autorizzazione a stare in giudizio: a
dipendenza delle scarse disponibilità finanziarie lo scrivente Ufficio ha
deciso di rinunciare a avviare a nome e per conto della massa le relative
procedure per il riconoscimento delle pretese sopra riferite. Vi preghiamo di
voler prendere atto che se la maggioranza dei creditori non si opporrà per
iscritto allo scrivente Ufficio entro il termine del 24 ottobre 2000, la nostra
proposta di rinuncia ad esercitare tali diritti sarà considerata come
tacitamente approvata.
Cessione
dei diritti: nel caso in cui la proposta di cui sopra venisse accettata, vi
assegniamo già sin d’ora giusta l’art. 260 LEF un ulteriore termine perentorio
dal 24 ottobre 2000 al 3 novembre 2000 per chiedere la cessione dei diritti ai
quali la massa abbia preventivamente rinunciato a far valere.
Realizzazione
del diritto: infine, conformemente all’art. 260 cpv. 3 LEF, vi comunichiamo che
in caso di mancata cessione, i diritti in parola saranno venduti ai pubblici
incanti in data 8 novembre 2000 alle ore 11.00 presso l’aula n. 57 del Pretorio
di Locarno”.
C.
Con ricorso 18 ottobre 2000 __________
chiede che la circolare 12 ottobre 2000 venga annullata e che __________ convochi
un’assemblea dei creditori unicamente dopo la fine della procedura ricorsuale
nel Canton Lucerna.
D. Con scritto
26 ottobre 2000 __________ chiede che al suo ricorso 18 ottobre 2000 venga
concesso effetto sospensivo.
considerato
in diritto:
Giusta l’art. 260 cpv.1 LEF ogni creditore
ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa
dei creditori. Ove sia controverso se un diritto appartenga alla massa,
l’amministrazione del fallimento deve attenersi alle indicazioni dei creditori
e inventariare il diritto tra i beni della massa (DTF 104 III 23). La
decisione concernente l’opportunità di far valere, a nome della massa,
eventuali pretese, spetta ai creditori e non all’amministrazione del fallimento
(E. Brugger, SchKG, schweizerische
Gerichtspraxis 1946 - 1984, Adligenswil 1984, ad art. 260 LEF n. 50). La
cessione o l’offerta di cessione di pretese della massa deve essere preceduta
da una decisione della massa sulla sua rinuncia di farle valere, in modo da
consentire a tutti i creditori di esprimersi in merito ( cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs - und Konkursrecht, Berna 1997, § 47 n.44, p.385 ).
Contro il rifiuto dell’amministrazione del fallimento d’inventariare un bene, o
un diritto, è data ai creditori la facoltà di ricorrere all’autorità di
vigilanza (cfr. DTF 114 III 22; DTF 64 III 36). Se una pretesa
della massa viene scoperta successivamente può essere avviata una nuova
procedura di cessione ex art. 260 LEF, e ciò anche dopo la chiusura del fallimento
(cfr. Amonn/Gasser, op.
cit., § 47 n. 47, p. 385 e § 50 n.9, p.403; art. 269 LEF).
-
Per l’art.
255a cpv. 1 LEF nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una
delle assemblee dei creditori, l’amministrazione del fallimento può sottoporre
proposte ai creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando
la maggioranza dei creditori la approva esplicitamente o tacitamente entro il
termine impartito.
Nel caso in esame l’amministratore speciale del fallimento ha deciso di proporre
la messa in cessione dei diritti di abitazione e di ricupera, mediante deliberazione
per mezzo di circolare, rifacendosi al contenuto dell’art. 255a LEF. In particolare,
egli teme che il diritto di ricupera (iscritto a RF senza un termine di scadenza)
possa già scadere il 14 novembre 2000, dal momento che un siffatto diritto
poteva essere iscritto per 10 anni al massimo sotto l'imperio del vecchio diritto
(cfr. LF del 4 ottobre 1991, in vigore dal 1° gennaio 1994, RU 1993 1404
e FF 1988 III 821). Tale agire è da ritenersi corretto, atteso inoltre
che è stata data a creditori la facoltà di esprimersi al riguardo, e
considerato inoltre il lungo tempo trascorso dall’apertura del fallimento
(avvenuta 5 anni orsono), la soluzione adottata dall’amministratore del
fallimento rappresenta la soluzione atto a snellire la procedura di
liquidazione, tutelando nel contempo i diritti dei creditori.
Per quanto riguarda le contestazioni del
fallito, esse si rivelano d’acchito defatigatorie e prive di ogni buon fondamento.
Infatti:
a)
la sua contestazione quo al termine minimo
di convocazione di un’assemblea dei creditori si riferisce all’art. 252 cpv. 1
LEF e non all’art. 255a LEF, che come precedentemente considerato è stato
correttamente applicato; la contestazione tende innegabilmente a far sì che il
termine di esercizio del diritto di ricupera (14 novembre 2000) scada
infruttuoso; tale attitudine processuale non solo lederebbe gli interessi dei
creditori, ma pure quelli del ricorrente, poiché in caso di ricupera del fondo
e di successiva rivendita ad un prezzo maggiore, vi potrebbe essere un saldo
positivo in primis a favore del creditore cessionario e in seguito della massa
fallimentare;
b)
il fallito misconosce il chiaro tenore
dell’art. 260 LEF (da lui espressamente citato nel ricorso 18 ottobre 2000),
secondo il cui capoverso 2 “la somma ricavata (ndr: dal creditore
cessionario), dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari
secondo il loro grado rispettivo. L’eccedenza sarà versata alla massa”.
Orbene è nella logica delle cose che il creditore cessionario, che si assume
rischi processuali superiori al creditore rimasto inattivo, debba essere
premiato per i suoi sforzi. Allorquando il ricorrente sostiene che il ricavo
debba andare a beneficio di tutti i creditori rasenta dunque il temerario;
c)
la data scelta dall’amministratore del
fallimento per porre in cessione questi diritti è inspiegabilmente vicina al
termine di perenzione del diritto di ricupera; tuttavia bisogna riconoscere che
l’amministrazione del fallimento, resasi conto del rischio di lasciar
trascorrere questo termine, ha cercato di reagire e di salvaguardare i diritti
dei creditori, in particolare ricorrendo contro la decisione dell’Ufficio dei
registri di Lucerna, che ha rifiutato di iscrivere la massa fallimentare in
luogo e vece del fallito, quale titolare dei diritti di abitazione e ricupera;
il fallito sembra nuovamente misconoscere il chiaro tenore dell’art. 260 LEF,
che come detto pone sulle spalle del creditore cessionario la responsabilità e
i rischi di eventuali procedure giudiziarie;
d)
l’accelerazione della procedura di
fallimento sembra non essere gradita al fallito, che a 5 anni dall’apertura del
suo fallimento non ritiene che sia ancora giunto il momento di chiuderlo;
semmai questo argomento, unito al fatto che l’amministratore del fallimento non
ha sinora ancora inoltrato a questa Camera, quale autorità di vigilanza anche
delle amministrazioni speciali dei fallimenti, nessun rapporto annuale e
nessuna nota intermedia d’onorario (cfr. i combinati art. 270 LEF, art. 1 cpv.
1 e art. 2 OTLEF), lascia temere un danno per i creditori del fallimento.
Alla luce di quanto considerato, il ricorso
va respinto.
Al contempo, ritenuto che la procedura fallimentare non sembra progredire con
la celerità imposta dalla LEF (cfr. art. 270 cpv. 1 LEF), si rende necessario
un intervento ad opera dell’Ispettorato d’esecuzione e fallimento presso gli
uffici dell’amministratore del fallimento.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché
la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédéerale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag.
804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Tuttavia, la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in
mala fede può essere condannata a una multa sino a CHF 1'500.--, nonché al pagamento
di tasse e spese.
Nel caso in esame, come precedentemente considerato, occorre rilevare che lo
scopo del ricorrente – ed in particolare la sua richiesta di ottenere l’effetto
sospensivo - è stato quello di far sì che i diritti posti in cessione si perimessero:
tale agire rasenta come detto il temerario. Si ricorda pertanto al ricorrente,
che in futuro per casi analoghi questa Camera pronuncerà certamente una multa
nei suoi confronti, con carico di tasse e spese.
richiamati gli art.
17, 20a, 252, 255a, 260 e 270 LEF, art. 1, 2, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso 18 ottobre 2000 __________, è
respinto.
È ordinato all’ispettorato d’esecuzione e
fallimenti di procedere come al cons. 4.
Non si prelevano spese, né si assegnano
indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro
dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
di Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione
a: - __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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