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Numero d'incarto:
15.2000.137
Data decisione, Autorità:
17.10.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00137
15.2000.00138
Lugano
17 ottobre
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui
ricorsi 15 settembre 2000 di
rappr. dall’avv.
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni n.
__________ e n. __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da
viste le
osservazioni
- 5 ottobre 2000
dell’UEF di Locarno
completata
l'istruttoria;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. __________
procede nei confronti di __________ e __________ per l’incasso di un credito di
fr. 500'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2000.
B. In
data 28 agosto 2000 l’UEF di Locarno emetteva a carico di __________ e
__________ i precetti esecutivi n. __________ e n. __________. Non essendo più
domiciliati in Svizzera tali precetti esecutivi venivano notificati il 5 settembre
2000 per il tramite dell’Ufficio esecuzioni di Zurigo, circondario 5, a
__________, figlio di __________.
C. Il
15 settembre 2000 __________ e __________ si aggravano contro l’emissione e la
notifica dei precetti esecutivi in oggetto, postulandone l’annullamento. I
riccorenti sostengono infatti di essere domiciliati in Italia, ragione per cui
non potrebbere essere escussi.
D. Nelle
sue osservazioni __________ non contesta il fatto che gli escussi siano
domicilati in Italia, ma Il creditore sostiene che l’esecuzione vada promossa
al domicilio del rappresentante legale dei debitori, in casu Zurigo, dove vive
il figlio di __________.
E. Delle
osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà se necessario in seguito.
Considerando
in diritto:
-
I
ricorsi 15 settembre 2000 di __________ e __________ sono entrambi diretti
contro l’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito delle esecuzioni promosse da
__________ nei confronti dei ricorrenti. I gravami si basano sul medesimo complesso
di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la
congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2000.137. e inc. 15.2000.138.
Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con
una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale,
ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
Per l’art. 46 cpv.1 LEF il debitore dev’essere escusso al suo
domicilio svizzero. Debitori domiciliati all’estero non dispongono di un foro
esecutivo ordinario e possono essere escussi in Svizzera soltanto a un foro
esecutivo speciale ex art. 48 ss. LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
-
ed., Berna 1997, §10 n.12 p.71). Per domicilio si intende il luogo dove una
persona effettivamente risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente
(art. 23 cpv.1 CC; Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Vol I.,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.33ss. ad art. 46 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.8 ad art. 46 LEF). In particolare
l'intenzione di stabilirsi in un determinato luogo deve risultare anche da
circostanze oggettive - riconoscibili da terzi - che permettano di concludere
che l'interessato abbia fatto di quel luogo il centro delle sue relazioni e dei
suoi interessi (DTF 120 III 7 ss.). Nel caso di specie da verifiche
effettuate da questa Camera presso il controllo abitanti di __________ risulta
che effettivamente che __________ e __________ sono residenti in __________, rispettivamente
dal 10 giugno 2000 e dalla fine di agosto 2000. Tale circostanza non è peraltro
contestata dal creditore, il quale si limita ad affermare che i coniugi
__________ non risiederebbero a __________ in __________, ma in un altro comune
della provincia di __________ sempre in __________. Di conseguenza non essendo
domiciliati in __________ __________ e __________ non possono essere escussi,
non costituendo il domicilio di __________, figlio di __________, un foro
speciale ai sensi degli art. 48 e ss. LEF.
-
Le
norme sulla competenza dell'organo d'esecuzione ratione loci sono
imperative e devono essere rispettate in ogni stadio della procedura (DTF 120
III 112; Amonn/ Gasser,
op.cit., §10 n.1 p.69, n.44 p.76; Ernst
F. Schmid, op.cit., n.7 ad art. 46 LEF). Tuttavia quando toccano
unicamente gli interessi delle parti coinvolte nella procedura, gli atti esecutivi
effettuati da un organo territorialmente incompetente sono soltanto annullabili
mediante ricorso ex art. 17 LEF, come è il caso ad esempio di un precetto
esecutivo spiccato da un ufficio incompetente (DTF 96 III 92; Amonn/ Gasser, op.cit., §10 n.46
p.76; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.3 ad art. 46 LEF; Ernst F. Schmid, op.cit., n.29
ad art. 46 LEF). Essi sono invece nulli quando possono pregiudicare interessi
pubblici o interessi di terzi estranei alla procedura, come nel caso dell'esecuzione
di un pignoramento (Amonn/ Gasser,
op.cit., §10 n.45 p.76; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.5 ad art. 46 LEF; Ernst F. Schmid, op.cit., n.28 ad art. 46 LEF).
-
In
concreto __________ e __________ hanno lasciato la Svizzera rispettivamente il
31 agosto 2000 e il 10 giugno 2000, lasciando quale recapito per l’invio della
corrispondenza, l’indirizzo del figlio di __________ a __________, cui sono
stati notificati i due precetti esecutivi il 5 settembre 2000.
Ora,
in siffatte circostanze l'effettiva incompetenza ratione loci dell'UEF
di Locarno, esplicitamente eccepita dagli escussi, ha per conseguenza
l'annullamento delle procedure esecutive n. __________ n. __________ dell’UEF
di Locarno.
- Ne consegue l’accoglimento dei gravami.
Sulle
spese e le ripetibili, entrambe protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a
futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art.
17, 22, 46 LEF
pronuncia:
- Le procedure di cui agli inc. 15.2000.137 e 15.2000.138 sono
dichiarate congiunte.
2 Il
ricorso 15 settembre 2000 __________ è accolto.
2.1.
Di conseguenza è annullata la procedura esecutiva n. __________ dell’UEF di
Locarno promossa nei confronti di __________ da __________.
- Il
ricorso 15 settembre 2000 __________, è accolto.
3.1. Di
conseguenza è annullata la procedura esecutiva n. __________ dell’UEF di
Locarno promossa nei confronti di __________ da __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________;
Comunicazione
all’UEF Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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