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Numero d'incarto:
15.2000.134
Data decisione, Autorità:
17.10.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00134
Lugano
17 ottobre
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 agosto 2000 di
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione
__________- e meglio contro l’avviso di pignoramento 2 agosto 2000 - promossa
da
viste
le osservazioni 21 settembre 2000 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A.
In data 14 giugno 2000 il __________ ha
domandato di proseguire l’esecuzione n. __________ dell’UEF di Bellinzona in
base alla sentenza di rigetto dell’opposizione 8 giugno 2000 del Segretario
assessore della Pretura di Bellinzona.
B. Il 2 agosto 2000 l’UEF di Bellinzona ha fissato il pignoramento per
il 21 agosto 2000.
C. Il
21 agosto 2000 il funzionario dell’UEF non ha trovato l’escusso presso il suo
domicilio; quest’ultimo è pertanto stato diffidato a presentarsi agli sportelli
dell’UEF, dove il pignoramento è stato fatto il 12 settembre successivo.
Secondo il conteggio allestito dall’UEF vi sarebbe un’eccedenza pignorabile di
fr. 1'231.-- mensili.
D. Il 12 settembre 2000, __________ ha inoltrato ricorso contro il
verbale di pignoramento allestito il giorno stesso, sostenendo che la sentenza
del __________, statuente in materia di infrazione alla LCStr per superamento
dei limiti di velocità, sarebbe priva di base legale e che pertanto gli importi
a lui addebitati secondo questa sentenza sarebbero abusivi.
E.
Il __________ non ha formulato osservazioni
al ricorso, mentre l’UEF ne chiede l’integrale reiezione.
considerato
in
diritto:
Dall’incarto relativo alla procedura
esecutiva n. __________ dell’UEF di Bellinzona risulta che il giudice del
rigetto dell’opposizione ha appurato che il titolo di credito vantato dal
creditore procedente è una sentenza cresciuta in giudicato, atteso che
l’escusso ha interposto ricorso fino al Tribunale federale, che ha confermato
la sentenza del Tribunale procedente.
Con
ricorso 12 settembre 2000, __________ ritiene che tale sentenza violi i suoi
diritti sanciti dalla CEDU e che pertanto l’UEF avrebbe dovuto rifiutarsi di
eseguire il pignoramento. Tale posizione non può essere condivisa per due
ragioni:
1.1 Il soggetto di diritto che si ritiene leso da una decisione di
un’autorità elvetica non più soggetta ad alcun ricorso, non può impedire la sua
crescita in giudicato con un ricorso alla Corte dei Diritti dell’Uomo di
Strasburgo; semmai, se questa Corte o il Comitato dei Ministri accerta una
violazione della CEDU nella contestata decisione, l’autorità giudicante elvetica
sarà chiamata a rivedere la propria decisione in virtù dell’art. 139a OG.
Di conseguenza, anche se __________ avesse interposto ricorso in virtù della
CEDU contro la sentenza del Tribunale penale, essa diverrebbe comunque immediatamente
esecutiva. Una sua futura revisione ex art. 139a OG comporterebbe pure la
revisione di tutte le decisioni che ne sono nel frattempo discese.
1.2
Secondariamente, il ricorso che verte
unicamente su questioni di merito non può trovare accoglimento nella procedura
di ricorso dell’art. 17 LEF (DTF 109 III 100 cons. 2; CEF 11 luglio 2000
in re __________ c. __________; Flavio
Cometta, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, ad art. 17 n° 12 ss.); esse semmai
vanno fatte valere nella procedura di rigetto dell’opposizione o in seno ad una
procedura ordinaria civile, amministrativa o penale.
Di
conseguenza, giusta l’art 9 LPR il ricorso deve essere dichiarato irricevibile
senza ulteriori atti istruttori.
- Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag.
- – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 17, 20a LEF, art. 139a OG, art. 61 e 62 OTLEF, art. 9 LPR,
pronuncia:
ll ricorso 12 settembre 2000 __________ è
dichiarato irricevibile.
Non si prelevano tasse, né si assegnano
indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro
dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
di Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione
a: - __________;
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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