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Numero d'incarto:
15.2000.132
Data decisione, Autorità:
31.10.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00132
Lugano
31 ottobre
2000/FP/B
/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nel procedimento disciplinare ex art 14
cpv. 2 LEF 25 settembre 2000
promosso d’ufficio nei confronti di
per violazione della circolare n. 7/1996 del 23
gennaio 1996 sulla tempestiva pubblicità
degli avvisi d’incanto mobiliare
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sul
Foglio Ufficiale n. __________ di venerdì __________ veniva pubblicato l’avviso
d’incanto relativo a vari beni mobili di proprietà di __________ ;
che
l’incanto è stato fissato per martedì 26 settembre 2000;
che in
data 23 gennaio 1996 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (CEF) ha emesso la circolare n. 7/1996 sulla tempestiva pubblicità
degli avvisi d’incanto immobiliare;
che tale
circolare prevede la pubblicazione del luogo, giorno e ora della vendita ai
pubblici incanti in modo tale che tutti gli interessati abbiano almeno tre
giorni pieni dal momento della ricezione della pubblicazione (FUC del martedì:
asta non prima del lunedì successivo; FUC del venerdì: asta non prima di
giovedì);
che la
pubblicazione sul FUC è consigliabile, ritenuta la facoltà di estensione anche
ad altre forme di comunicazione;
che nel
caso in esame l’avviso d’incanto è stato pubblicato sul FUC di venerdì
__________ e l’asta è stata indetta per martedì __________ alle ore 10.30;
che vi è
quindi stata una palese violazione della circolare n. 7/1996 della CEF;
che con
ordinanza presidenziale 25 settembre 2000 è stata annullata l’asta in oggetto
con il corollario di una nuova pubblicazione nell’ossequio delle indicazioni
temporali della circolare n. __________
che
l’asta è stata ripubblicata sul FUC n. __________ di venerdì __________;
che
l’incanto è stato fissato per venerdì 6 ottobre 2000;
che con
osservazioni 9 ottobre 2000 la segretaria __________ ha affermato di aver
comunicato alle parti interessate l’avviso d’incanto già il 7 settembre 2000;
che visto
lo scarso valore di stima si è rinunciato inizialmente alla pubblicazione sul
FUC, optando per l’affissione del bando d’incanto all’albo comunale di
__________;
che in
considerazione del notevole interesse suscitato dagli oggetti posti
all’incanto, la segretaria ____________________ ha quindi proceduto alla
pubblicazione sul FUC, dopo averne discusso con il supplente Ufficiale
__________;
che con
osservazioni 10 ottobre 2000 l’Ufficiale __________ ha comunicato trattarsi
del primo caso e di aver sempre rispettato, in passato, la circolare n. 7/1996
della CEF;
che
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità
disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni
disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e
impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro
funzioni istituzionali;
che
la misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con
l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza
esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF ( cfr. Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR);
che
nel caso concreto l’aver ordinato la pubblicazione dell’incanto in oggetto in
tempi così ristretti è in chiaro contrasto con le disposizioni della CEF;
che
dalle osservazioni dell’Ufficiale __________, nonché del supplente Ufficiale
__________ e della segretaria __________, non risulta tuttavia l’esistenza di
una prassi in tal senso, essendo la violazione in esame limitata alla procedura
esecutiva a carico di __________;
che
ciò deve essere comunque considerato una lieve mancanza, trattandosi della
prima volta e avuto riguardo alla notevole mole di lavoro cui devono far fronte
i funzionari UEF;
che
all’Ufficiale __________ e al supplente Ufficiale __________ deve poi essere
imputato di non aver trasmesso alla segretaria __________ la circolare n.
7/1996 della CEF;
che
non vi è però spazio per misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF;
che
l'incontestabile violazione della circolare n. 7/1996 della CEF commessa dal
supplente Ufficiale __________ e dalla segretaria __________ non raggiunge, in
particolare dal profilo soggettivo, una gravità tale da giustificare
l'ammonimento;
che
l'Ufficiale del__________ __________ viene esortato a vigilare maggiormente
sulla corretta applicazione delle direttive della CEF, con particolare
riferimento alla questione emersa nella presente fattispecie.
Richiamato l’art. 14 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. Il procedimento disciplinare promosso d’ufficio nei confronti
del__________ __________ è evaso nel senso che non vi sono i presupposti per
una sanzione disciplinare nei confronti di funzionari del__________. 2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
a:
Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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