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Numero d'incarto:
15.2000.118
Data decisione, Autorità:
18.10.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00118
Lugano
18 ottobre
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 25 agosto 2000 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF
di
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UEF
di Bellinzona, notificato il 7 agosto 2000, per l’incasso di un credito di fr.
7'912.20;
che con atto 25 agosto 2000 __________ ha chiesto la restituzione
del termine per poter far opposizione dichiarando di essere stato assente
all’estero in vacanza;
che citato per essere interrogato formalmente il 5 ottobre 2000,
l’escusso non è comparso;
che
per l’art 19 cpv. 4 LPR va tenuto conto del comportamento processuale delle
parti, ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di
rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti;
che
se una parte rifiuta di compiere un atto istruttorio che le è richiesto in
applicazione della LPR o di norma di grado superiore, in mancanza di mezzo
coercitivo congruo, all’autorità giudicante non resterà altro che interpretare
il rifiuto nell’ambito della valutazione delle prove;
che
l’onere di collaborazione delle parti ha quale conseguenza che l’omissione ingiustificata
di un atto o la mancata comparsa a un’udienza hanno effetti preclusivi (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 4.4.1 ad art. 19, p. 252);
che nel caso di specie __________ citato da questa Camera per
essere interrogato formalmente non è comparso, né ha giustificato la sua
assenza;
che
il presente giudizio viene emanato unicamente sulla base degli elementi agli
atti e dei documenti prodotti, avendo il ricorrente disatteso il proprio onere
di collaborazione;
che
giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella
sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che
quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta
della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;
che
nel caso in esame il PE n. __________ risulta essere stato notificato il 7
agosto 2000;
che secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione,
deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna
il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio
d’esecuzione;
che
giusta l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno
da cui comincia a decorrere, per cui il termine di 10 giorni per interporre
opposizione in casu é venuto a scadere giovedì 17 agosto 2000, il giorno 7
agosto 2000 da cui ha cominciato a decorrere non essendo compreso nel termine
di 10 giorni;
che
il debitore non ha provato l’esistenza di motivi atti ad invalidare la notifica
in questione;
che
di conseguenza, in mancanza di elementi di segno contrario la stessa deve essere
ritenuta valida;
che
l’escusso non ha altresì dimostrato in alcun modo di essere stato impedito ad
interporre opposizione, limitandosi ad affermare di essere stato assente
all’estero, senza peraltro portarne la benché minima prova;
che
l’istanza di restituzione del termine va quindi respinta;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 33 cpv. 3 e 74 cpv. 1 LEF
pronuncia:
-
L'istanza di
restituzione del termine 25 agosto 2000 di __________ è respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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