Restitution of deadline for filing opposition denied

15.2000.118Übriges Gericht18.10.2000Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The debtor sought restitution of the deadline to oppose a payment order, alleging that he was abroad on holiday when the debt collection documents were served. The supervisory chamber found the service valid, noted that the ten-day opposition period had expired on 17 August 2000, and held that the debtor had not proved any impediment justifying restitution. His failure to appear for formal questioning and lack of cooperation meant the decision was made on the file alone. The application was dismissed, with no costs and no indemnity awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 33 cpv. 3 LEF; restitution of the time limit for filing opposition requires proof of a legally relevant impediment that actually prevented timely action. A mere assertion of absence abroad, unsupported by evidence, is insufficient. Where the debtor fails to cooperate in proceedings, the authority may decide on the basis of the record and may draw adverse inferences from the refusal or failure to attend. Valid service of the payment order and expiry of the ten-day opposition period preclude restitution absent substantiated contrary proof.

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2000.118

Data decisione, Autorità: 18.10.2000, CEF

Incarto n. 15.2000.00118

Lugano 18 ottobre 2000 /FP/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 25 agosto 2000 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF di


Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da


ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 7 agosto 2000, per l’incasso di un credito di fr. 7'912.20;

che con atto 25 agosto 2000 __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione dichiarando di essere stato assente all’estero in vacanza;

che citato per essere interrogato formalmente il 5 ottobre 2000, l’escusso non è comparso;

che per l’art 19 cpv. 4 LPR va tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti;

che se una parte rifiuta di compiere un atto istruttorio che le è richiesto in applicazione della LPR o di norma di grado superiore, in mancanza di mezzo coercitivo congruo, all’autorità giudicante non resterà altro che interpretare il rifiuto nell’ambito della valutazione delle prove;

che l’onere di collaborazione delle parti ha quale conseguenza che l’omissione ingiustificata di un atto o la mancata comparsa a un’udienza hanno effetti preclusivi (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.4.1 ad art. 19, p. 252);

che nel caso di specie __________ citato da questa Camera per essere interrogato formalmente non è comparso, né ha giustificato la sua assenza;

che il presente giudizio viene emanato unicamente sulla base degli elementi agli atti e dei documenti prodotti, avendo il ricorrente disatteso il proprio onere di collaborazione;

che giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;

che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;

che nel caso in esame il PE n. __________ risulta essere stato notificato il 7 agosto 2000;

che secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione;

che giusta l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere, per cui il termine di 10 giorni per interporre opposizione in casu é venuto a scadere giovedì 17 agosto 2000, il giorno 7 agosto 2000 da cui ha cominciato a decorrere non essendo compreso nel termine di 10 giorni;

che il debitore non ha provato l’esistenza di motivi atti ad invalidare la notifica in questione;

che di conseguenza, in mancanza di elementi di segno contrario la stessa deve essere ritenuta valida;

che l’escusso non ha altresì dimostrato in alcun modo di essere stato impedito ad interporre opposizione, limitandosi ad affermare di essere stato assente all’estero, senza peraltro portarne la benché minima prova;

che l’istanza di restituzione del termine va quindi respinta;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 33 cpv. 3 e 74 cpv. 1 LEF

pronuncia:

  1. L'istanza di restituzione del termine 25 agosto 2000 di __________ è respinta.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il Presidente La Segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the debtor was entitled to restitution of the deadline for filing opposition under Art. 33 LEF.

Extrahierter Entscheid

The request was denied because the debtor did not prove any valid impediment preventing him from filing opposition in time.

Extrahierte Begründung

Service of the payment order was deemed valid; the opposition deadline expired on 17 August 2000; the debtor did not substantiate that he was prevented from acting, and his unexplained absence from the formal questioning was assessed against him under the duty of cooperation.

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