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Numero d'incarto:
15.2000.105
Data decisione, Autorità:
06.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00105/106
Lugano
6 marzo 2001
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulle
istanze di riconsiderazione (recte: revisione) 7 agosto 2000 di
della sentenza 25
luglio 2000 (inc. 15.98.54) di questa Camera;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 23
febbraio 1994 è stato decretato il fallimento della __________;
che la
prima assemblea dei creditori ha nominato in data 29 settembre 1994 un’amministrazione
speciale nella persona del dott. __________;
che nel
contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori così composta:
che in
data 17 settembre 1993 è deceduto __________;
che avendo
gli eredi rinunciato all’eredità è stata decretata la liquidazione dell’eredità
giacente ex art. 193 LEF, con la nomina in sede di prima assemblea dei
creditori del 29 settembre 1994 del dott. __________ quale amministrazione
speciale e di una delegazione dei creditori composta di :
che
con istanza 17 marzo 1998 il dott. __________ ha chiesto per sé e per la
Delegazione dei creditori il riconoscimento della seguente tariffa oraria per
le prestazioni
effettuate nell’ambito del
fallimento della __________ e della liquidazione dell’eredità giacente:
dott.
__________ fr. 150.--
lic.
oec. __________ fr. 120.--
lic.
oec. __________ fr. 80.--
avv.
__________ fr. 150.--
avv.
__________ fr. 80.-- / 100.--
lic.
oec. __________ fr. 120.-- / 150.--
avv.
__________ fr. 100.-- / 120.--
avv.
__________ fr. 150.--
assistente
avv. __________ fr. 100.-- / 110.--
contabile fr. 100.--
segretariato fr. 50.--
che dopo svariati
solleciti in data 8 giugno 1999 l’amministratore
fallimentare speciale ha
prodotto il conteggio delle ore di lavoro
riferite al periodo dal 29
settembre 1994 al 30 settembre 1998:
Fallimento
esame
incarti 421,2 ore
lavori
amministrativi 370 ore
graduatoria 241 ore
audizione
testi 256 ore
ricerche
attivi 1'261,6 ore
totale 2'549,8 ore
Eredità
giacente __________
esame
incarti 631,8 ore
lavori
amministrativi 556,5 ore
graduatoria 362 ore
audizione
testi 385 ore
ricerche
attivi 1'849,5 ore
totale 3'784,8 ore;
che per il periodo
entrante in linea di conto l’amministrazione
fallimentare speciale e i
membri della delegazione dei creditori
hanno esposto il seguente
resoconto dei costi sostenuti:
Fallimento
parcelle
estere fr. 4'965.58
spese
varie fr. 7'754.15
onorari fr. 328'717.27
parcelle
di terzi fr. 1'279.05
affitti fr. 31'902.50
spese
bancarie e IP fr. 419.45
IVA fr. 10'454.58
totale fr. 385'492.58
Eredità
giacente __________
trasferte fr. 35'306.33 parcelle
estere fr. 28'138.27
stime
immobiliari fr. 8'846.75
autorità
tutorie fr. 9'600.--
Imm.
Fin. __________ fr. 22'174.25
autorità
giudiziarie fr. 7'405.--
spese
varie fr. 7'754.15
onorari fr. 579'668.23
parcelle
di terzi fr. 15'006.15
affitti fr. 6'702.44
spese
bancarie e IP fr. 6'180.13
IVA
fr. 15'681.87
totale fr. 742'463.57;
che con
sentenza 25 luglio 2000 di questa Camera la notula dell’amministrazione
fallimentare speciale e della delegazione dei creditori del fallimento
__________ e dell’eredità giacente __________, veniva accertata in fr.
221'783.11 __________ e fr. 399'125.11 (Eredità giacente __________) a fronte
di pretese cifrate in fr. 385'492.58 __________ e fr. 742'463.57 (Eredità
giacente __________);
che con
istanze di riconsiderazione (recte: revisione) 7 agosto 2000 il dott.
__________, l’avv. __________, l’avv. __________, l’avv. __________ e il lic.
oec. __________, chiedono la modifica della sentenza impugnata con il
riconoscimento integrale delle ore esposte , in quanto la CEF non avrebbe
considerato nel proprio giudizio i recuperi di attivi effettuati
dall’amministrazione fallimentare speciale dopo il 30 settembre 1998;
che
inoltre gli istanti postulano il riconoscimento uniforme della tariffa oraria
di fr. 150.--;
che le
istanze 7 agosto 2000 del dott. __________ e degli avv. __________, __________,
__________, nonché del lic. oec. __________ sono entrambe dirette contro la
sentenza 25 luglio 2000 (inc. 15.98.54) di questa Camera;
che i
gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso
modo;
che di
conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc.
15.2000.105 e 15.2000.106;
che il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
che le
parti nel corso dell’udienza del 14 febbraio 2001 hanno dichiarato di ritirare
l’istanza di tassazione intermedia 17 marzo 1998 (cfr. verbale di udienza, p.
6), entrambe le procedure di liquidazione essendo prossime alla conclusione e
non giustificandosi pertanto un giudizio intermedio di valutazione della
congruità dei dati esposti;
che dalle
domande di revisione e dall'udienza del 14 febbraio 2001 sono emersi vari fatti
nuovi o comunque rilevanti per il giudizio ex art. 26 LPR, nel senso che, ove
fossero stati noti al momento del pregresso giudizio, il suo esito sarebbe
potuto essere diverso;
che
l'istituto di diritto cantonale della revisione trova particolare
giustificazione nel fatto che il diritto esecutivo federale non ha la stessa
nozione di autorità di cosa giudicata del diritto civile (cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. __________, n. 2.1), a prescindere dalla
circostanza che nel caso di specie il pronunciato cantonale nemmeno è cresciuto
in forza di giudicato formale poiché oggetto di ben 5 impugnative, di cui due
di diritto cantonale e tre di diritto federale;
che il
primo fatto rilevante si compendia nel recupero di somme importanti, benché
riferite al periodo successivo al 30 settembre 1998, suscettibile di migliorare
il rapporto costi/benefici in sede di tassazione definitiva degli emolumenti;
che il
secondo fatto rilevante consiste nel prospettato dividendo del 5-10% circa, in
luogo della verosimile perdita totale per i chirografari, sottesa al giudizio
impugnato;
che il
terzo fatto risiede nella ormai prossima conclusione delle due liquidazioni
fallimentari, per cui non si giustifica una tassazione intermedia -per sua
natura provvisoria- a questo stadio di procedura;
che
ulteriore fatto rilevante è poi stato anche il ritiro in data 14 febbraio 2001
delle domande di tassazione sottese a giudizio non ancora cresciuto in
giudicato siccome oggetto di 2 impugnative cantonali e di 3 federali;
che le
peculiarità del caso di specie determinano la riforma del giudizio di
tassazione in termini interlocutori, nel senso che, annullato il pregresso
giudizio, questa Camera dovrà ulteriormente determinarsi in via definitiva al
termine delle due procedure di liquidazione fallimentare rispettivamente di
eredità oberata, conclusioni prospettate per settembre 2001, tenendo conto
delle indicazioni di cui a p. 7 del verbale 14 febbraio 2001;
che ne
consegue l'accoglimento delle due domande di revisione cantonale con
contestuale annullamento della sentenza 25 luglio 2000 [inc. n. 15.1998.54] di questa
Camera;
che
trattandosi di rimedio straordinario di diritto cantonale sulla cui
ammissibilità non vi può essere disputa (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 66 all'art. 17 e n. 48 all'art. 20a),
l'art. 20a cpv. 2 n. 4 seconda proposizione LEF non torna applicabile, la
disciplina cantonale essendo esaustiva;
che sulle
spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret/Suzzette Sandoz-Mondod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisatione judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81,
p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore federale (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a), come pure in materia di revisione dal
legislatore cantonale ticinese (art. 16 cpv. 1 LPR; Cometta, op. cit., p. 237
s., n. 1.1);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 17 LPR);
che un
esemplare di questa sentenza, con l'incarto completo, sarà trasmesso senza
indugio alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale,
in relazione al dispositivo n. 2 del decreto presidenziale 15 agosto 2000 nelle
procedure ricorsuali riferite alle cause __________, __________ e __________;
richiamati gli art. 26 ss. LPR
pronuncia: 1. Le procedure di revisione cantonale di cui agli inc. 15.2000.105
e 15.2000.106 sono dichiarate congiunte.
- Le domande di revisione sono accolte.
2.1 La
sentenza 25 luglio 2000 (inc. 15.98.54) di questa Camera è annullata.
2.2 La
determinazione delle remunerazioni dell'Amministrazione fallimentare speciale e
delle Delegazioni dei creditori della __________ in fallimento e dell'eredità
oberata fu __________ avrà luogo solo al termine delle due liquidazioni.
- Intimazione
a:
Comunicazione:
- Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale,
Losanna, in relazione al decreto presidenziale 15 agosto 2000 nelle procedure ricorsuali
relative alle cause 7B.188/2000, 7B.189/2000 e 7B. 190/2000.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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