AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2000.00200
Data decisione, Autorità:
06.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00200
Lugano
6 marzo 2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1° dicembre 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno, e meglio avverso il verbale di pignoramento 20 novembre 2000
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa a carico del ricorrente da:
patr. dall'avv. __________
viste le
osservazioni 15 dicembre 2000 di __________ e 18 dicembre 2000 dell’UEF di
Locarno,
ritenuto
in
fatto:
A. Il
25 agosto 2000, l’UEF di Locarno ha pignorato il reddito del ricorrente a
favore dell’esecuzione n. __________ promossa da __________ per un credito di
fr. 302'910.--, calcolando in fr. 1'109.-- la trattenuta mensile da operare,
tenuto conto di un canone di locazione e di spese di riscaldamento mensili di
complessivi fr. 3'650.--, da ripartire tra l’escusso e sua moglie in
proporzione dei loro rispettivi redditi, ossia 46,5% per l’uno e 53,5% per
l’altra (cfr. doc. C).
B. Contro
questa decisione __________ ha interposto ricorso, evaso dall’UEF di Locarno
con decisione di riconsiderazione del 20 novembre 2000, nel senso che
l’eccedenza pignorabile è stata fissata in fr. 1'969.-- a partire da marzo 2001
(tenuto conto di un canone di locazione e di spese di riscaldamento mensili di
complessivi fr. 1'800.--, come richiesto dall’escutente), essendo peraltro
confermata la precedente trattenuta di fr. 1'109.--, fino a febbraio 2001 (cfr.
doc. A).
C. Con il ricorso in oggetto, __________ contesta quest’ultima
decisione, facendo valere una violazione del diritto di essere sentito in
quanto non ha potuto partecipare alla precedente pratica ricorsuale. Il
ricorrente allega inoltre di trovarsi nell’impossibilità giuridica di
sciogliere il contratto di locazione prima del primo termine di disdetta utile,
scadente solo il 31 ottobre 2007. __________ sottolinea inoltre come al momento
della sottoscrizione del contratto di locazione né lui né sua moglie avrebbero
saputo, né tantomeno potuto presumere, visti i 22 anni trascorsi dalla firma
del riconoscimento del debito posto in esecuzione, che l’escutente avrebbe
potuto iniziare una pratica esecutiva.
D. Nelle
sue osservazioni, __________ rileva come il diritto di essere sentito
dell’escusso sia rispettato in quanto egli ha potuto far valere le proprie
ragioni con ricorso contro la decisione di riconsiderazione. Secondo il
resistente, il termine di disdetta contrattuale non sarebbe d’altronde
determinante, bensì quello legale di tre mesi previsto all’art. 266b CO, atteso
che si potrebbe ravvisare nel sostanziale peggioramento della situazione
finanziaria del conduttore, asseritamente non prevedibile al momento della
stipula del contratto di locazione, un motivo grave giustificante una disdetta
straordinaria ai sensi dell’art. 266g CO. Il resistente sostiene inoltre che,
in alternativa, l’escusso potrebbe trovare da subito un subentrante solvibile
in conformità dell’art. 264 CO. __________ assevera infine che il mantenimento
del contratto di locazione fino all’anno 2007 lederebbe il principio della
buona fede e che l’abitazione dei coniugi __________ non sarebbe necessaria
alla loro attività professionale, poiché la moglie dispone di sufficienti spazi
di rappresentanza nelle diverse gallerie d’arte ad __________, di cui ella
risulterebbe essere titolare o contitolare.
E. L’UEF
di Locarno ritiene di confermare integralmente il verbale di pignoramento
impugnato.
Considerando
in diritto:
-
Giusta
l’art. 17 cpv. 4 LEF, l’Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato
fino all’invio della sua risposta. In tal caso l’Ufficio deve emanare una nuova
decisione, notificandola senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza.
In casu, l’emanazione e la notifica del verbale di pignoramento sostitutivo
datato 20 novembre 2000 (doc. A) sono pertanto formalmente corrette.
-
Il diritto di essere sentito, le cui esigenze minime sono fissate
all’art. 29 cpv. 2 Cost., è un diritto di natura essenzialmente formale, la cui
violazione determina l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 125 I 118, cons. 3;
122 II 469, cons. 4a; 121 III 334, cons. 3c; 120 Ib 383, cons. 3a, con rif.),
alla condizione tuttavia che l’esercizio del diritto di essere sentito sia di
natura tale da influire sulla decisione da emanare (cfr. DTF 122 II 469,
cons. 4a, con rif.; 122 I 53, cons. 4a, con rif.). Il diritto di assumere prove
non impedisce in particolare al giudice di procedere ad un apprezzamento
anticipato della concludenza delle prove che gli sono offerte, se egli ha
peraltro acquisito la certezza che esse non potrebbero comunque indurlo a
modificare la propria opinione (cfr. DTF 122 II 469, cons. 4a; 120 Ib
229 cons. 2b, con rif.).
2.1. In
casu non risulta dall’incarto – e non lo sostiene l’ufficio nelle sue
osservazioni – che l’escusso sia stato sentito prima dell’emanazione della
decisione impugnata.
2.2. La
violazione del diritto di essere sentito può tuttavia essere sanata quando la
parte lesa ha potuto esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso
con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto
il diritto di essere sentito (cfr. DTF 124 V 392, cons. 5a, con rif.;
124 II 138-139, cons. 2d), ciò che risulta essere il caso dell’autorità di
vigilanza in materia LEF (cfr. art. 20a cpv. 2 n. 2 e 3 LEF; Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 4.1.1 lett. f ad parte generale, p. 17). La censura del
ricorrente si rivela quindi infondata.
2.3. Malgrado
ciò, tale deroga alla garanzia costituzionale dell’art. 29 cpv. 2 Cost. ha
carattere eccezionale e non deve essere intesa quale autorizzazione sistematica
a misconoscere i diritti procedurali delle parti (cfr. DTF 124 V 392,
cons. 5a, con rif.; 124 II 139, cons. 2d; Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, n. 1320). Va quindi
ricordato all’Ufficio il proprio dovere di dare l’occasione alle parti, e
segnatamente all’escusso, di pronunciarsi sui ricorsi interposti contro le sue
decisioni prima di emanare una decisione di riconsiderazione e di comunque
esaminare attentamente gli argomenti e documenti prodotti dalla parte
ricorrente che non è stata sentita in precedenza, valutando l’opportunità di un
complemento d’istruzione e di un’eventuale (nuova) riconsiderazione della
decisione impugnata.
- Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12,
106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3.1. Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8
aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4
agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in: Rep 1971 pag. 117).
L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF
16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare
un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF
16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
3.2. Nel
caso in esame occorre rilevare, che il canone di locazione (comprese le spese
di riscaldamento) corrisposto dall’escusso e dalla moglie (fr. 3'650.--) eccede
nettamente ciò che può essere ritenuto un canone adeguato nella regione di
__________ per un appartamento ad uso di due persone, anche messo in relazione
con gli introiti mensili comuni (fr. 8'156.--).L’importo di fr. 1'800.--
ritenuto nell’ambito della riconsiderazione operata dall’UEF di Locarno non è
certo inferiore al canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del
quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze
concrete.
3.3. Il
ricorrente asserisce tuttavia che il suo appartamento “svolge un’importante
funzione di rappresentanza e contribuisce alla formazione del loro [dei
coniugi] reddito”, di modo che l’elevato canone locatizio attualmente pagato
dovrebbe essere considerato come una spesa necessaria e non eccessiva.
a) Certo,
secondo giurisprudenza (cfr. DTF 112 III 18, cons. 4) e dottrina (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad
art. 93), le spese di affitto di un locale commerciale indispensabile
all’attività professionale dell’escusso, qualora essa sia razionale e
concorrenziale (cfr. Vonder Mühll,
op. cit., loc. cit. e il rinvio al n. 18 ad art. 92), sono da considerare
necessarie ai sensi dell’art. 93 LEF (cfr. pure gli autori citati da Paul Marville [Exécution forcée,
responsabilité patrimoniale et protection de la personnalité, tesi Losanna
1992, n. 326], che tutti considerano tra i bisogni di base protetti ai sensi
dell’art. 93 LEF quello riferito all’esercizio di un’attività lucrativa).
Quand’anche la Tabella dei minimi di esistenza del diritto esecutivo federale
(cfr. circolare n. 17/2000 emanata il 27 dicembre 2000 da questa Camera), che
comunque non è esaustiva (cfr. n. VII), non preveda tale posta, essa va
ammessa, poiché l’escutente stesso ha ovviamente anche interesse a che
l’escusso possa disporre dei mezzi indispensabili ad esercitare un’attività
lucrativa, quando con quest’ultima egli consegue un reddito superiore alle
spese professionali avute. La suddetta Tabella prende del resto in
considerazione alcune spese professionali determinate (oneri sociali, esigenze
accresciute di vitto, spese per pasti fuori casa, per abbigliamento e pulizia,
per trasferte, cfr. n. 3 e 4 ad II). Alle sufferite condizioni, le spese per
locali professionali sono di conseguenza da considerare come costi da
aggiungere al minimo di esistenza dell’escusso.
b) Si
rivela tuttavia inutile istruire, a questo stadio della procedura, l’asserzione
del ricorrente, per il seguente motivo.
3.4. La
decurtazione del quantum può, di regola, essere operante solo nel rispetto dei
termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 64 ad § 23, p. 178). La fattispecie è
tuttavia eccezionale in quanto il termine di disdetta (31 ottobre 1997, cfr.
doc. E) è di 10 anni.
a) Orbene,
considerare l’affitto attuale nel calcolo del minimo di esistenza dell’escusso
fino alla scadenza contrattuale conferirebbe al locatore, a scapito
dell’escutente, un privilegio che non gli riconosce la legge. Infatti, perché
si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa
norma di legge in tal senso. Certo, la giurisprudenza del Tribunale federale ha
attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori
sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e
di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla
sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di
locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF
112 III 18). Tuttavia, siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza
l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia
unicamente quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per
soddisfare i bisogni più elementari (Vonder
Mühll, op. cit., n. 33
ad art. 93) e non i desideri di lusso. Nel caso di specie, non occorre quindi
concedere al locatore un qualsiasi privilegio particolare.
b) L’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle
necessità e possibilità dell’escusso gli impone pertanto la disdetta del
contratto di locazione prima della scadenza contrattuale, o in base all’art.
264 cpv. 1 CO (proposta di un subentrante solvibile disposto a riprendere il
contratto alle stesse condizioni) oppure fondandosi sull’art. 266g CO (disdetta
straordinaria per giusto motivo, in casu per sostanziale peggioramento della
situazione finanziaria del conduttore, asseritamente non prevedibile al momento
della stipula del contratto di locazione, cfr. Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2a. ed., Zurigo
1995, n. 1858 con rif.). Nel primo caso, la disdetta può essere data in ogni
tempo, nel secondo va rispettato il termine legale di disdetta di tre mesi
(cfr. art. 266c CO). Tenuto conto sia della difficoltà di trovare un
subentrante nel caso concreto sia del principio dell’uguaglianza, che impone di
non trattare in modo eccessivamente diverso gli escussi tra di loro (cfr. in
particolare DTF 116 III 21, cons. 2d, nella quale il Tribunale federale
non ha ritenuto arbitraria la fissazione di un termine di 6 mesi all’escusso
proprietario della propria abitazione per ridurre le sue spese ipotecarie),
questa Camera ritiene di non poter imporre al ricorrente un termine scadente
prima del 30 settembre 2001 per trovarsi un alloggio consono alla sua
situazione personale. Orbene, il termine annuale del pignoramento di salario eseguito
a favore __________ scade pure a questa data. Il ricorso di __________ è quindi
da accogliere, nel senso che la decisione impugnata sia annullata per quanto
concerne l’esecuzione in corso.
- Per
garantire i legittimi diritti dell’escutente e non svuotare da ogni significato
i sufferiti principi, occorre tuttavia confermare la decisione impugnata nel
suo principio quanto ad eventuali ulteriori esecuzioni contro il ricorrente.
4.1. Di
conseguenza, al ricorrente viene fissato un termine al 30 settembre 2001 per
adattare le proprie spese abitative alla sua situazione reddituale,
professionale e debitoria, con riferimento ai considerandi 3.1. e 3.2. e 3.3.
della presente sentenza, con la comminatoria che dal 1. ottobre 2001, qualora
dovesse eseguire un ulteriore pignoramento contro __________, a favore di
__________ o di un altro procedente, l’UEF di Locarno riconoscerà in ogni caso
un canone locatizio calcolato secondo i principi esposti nella presente
decisione.
4.2. In
particolare, l’UEF di Locarno esaminerà se ed in quale misura l’attività
redditizia del ricorrente richiede un appartamento di rappresentanza, chiedendo
la produzione del contratto di lavoro ed interpellando, se del caso, il datore
di lavoro, richiamato comunque l’onere di collaborazione che grava
sull’escusso.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag.
- – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 29 cpv. 2 Cost. fed.; 17, 93 LEF; 61 e 62 OTLEF; 264, 266g CO
pronuncia:
-
Il
ricorso 1. dicembre 2000 __________, è accolto nel senso dei considerandi.
-
La
decisione 20 novembre 2000 modificante il verbale di pignoramento 25 agosto
2000 è annullata, il canone locatizio potendo essere ammesso nell'importo
complessivo di fr. 3'650.-- solo fino al 30 settembre 2001 .
-
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________;
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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