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Numero d'incarto:
15.2000.00199
Data decisione, Autorità:
24.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00199
Lugano
24 gennaio
2001
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani, (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1. dicembre 2000 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione __________, e meglio contro il precetto esecutivo
__________, fatto emettere su domanda delle società:
viste le
osservazioni 18 dicembre 2000 dell’UE di Lugano e le contro-osservazioni 19
dicembre 2000 del ricorrente,
ritenuto
in fatto:
A. Il 21 novembre 2000, su istanze __________ a nome delle società
procedenti, l’UE __________ ha allestito il PE __________ indicando alla voce
del creditore __________ “rappr. da __________ quella del mandatario __________
e a quella del titolo “Quittungen über Einlagen von je fr. 100'000.-- welche
nicht zurückbezahlt worden sind”.
B. Siffatto
precetto esecutivo è stato notificato al ricorrente il 27 novembre 2000, il
quale ha scritto nell’apposita casella “Ich erhebe Rechtsvorschlag”.
C. Con ricorso 1
dicembre 2000, __________ chiede l’annullamento del precetto esecutivo, a
motivo che la causa del credito è scritta in lingua tedesca e che i due
asseriti rappresentanti delle società procedenti non risultano a registro di
commercio avere diritto di firma per nessuna delle due società.
D. Nelle sue
osservazioni, l’UE di Lugano chiede la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto:
-
La censura del ricorrente riguardante l’indicazione in lingua
tedesca della causa del credito lede il principio della buona fede in quanto
l’escusso (si comparino le firme della procura, doc. A, e sul precetto
esecutivo, doc. B) ha interposto opposizione nella medesima lingua.
-
L’ufficio di esecuzione non deve esaminare d’ufficio se le persone
che hanno firmato una domanda di esecuzione a nome del creditore possiedono
veramente l’asserito potere di rappresentanza. Le contestazioni su questo punto
devono essere fatte valere con ricorso ex art. 17 ss. LEF e non con
opposizione, poiché esse non concernono né il credito in sé né il potere del
procedente di farlo valere in esecuzione, bensì una questione puramente
procedurale e quindi di competenza delle autorità di vigilanza (cfr. DTF 84
III 74, cons. 1; Sabine Kofmel Ehrenzeller,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 23 ad art.
67; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I., Losanna 1999, n. 31 ad art. 67). Il ricorso,
tempestivo, è quindi ricevibile.
-
Per giudicare chi può rappresentare una società anonima, le
autorità di esecuzione devono attenersi di massima alle iscrizioni figuranti
nel registro di commercio (cfr. DTF 84 III 74, cons. 2). Nel caso di
specie, risulta che __________ non è amministratore __________ (cfr. doc. C,
così come estratto dal registro di commercio __________ stato al 12 gennaio
2001, assunto d’ufficio e “online” da questa Camera) e non vi é agli atti
alcuna procura a suo favore. __________ risulta invece amministratore unico
della società __________ (cfr. doc. D, così come estratto dal registro di
commercio __________, stato al 15 gennaio 2001, assunto d’ufficio e “online” da
questa Camera). L’esecuzione __________ deve quindi essere annullata per quanto
concerne la società __________ e mantenuta a favore della società ___________.
Il registro delle esecuzioni sarà corretto in tal senso.
-
Il ricorso
va quindi parzialmente accolto, nel senso del considerando 3.
Sulle tasse
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17
LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 67 e 69 LEF, nonché 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
- Il ricorso 1 dicembre 2000 __________, è parzialmente accolto nel
senso del considerando 3.
1.1. Di
conseguenza, all’Ufficio di esecuzione di Lugano è ordinato la cancellazione
dal registro delle esecuzioni dell’indicazione __________ alla voce creditore
nell’esecuzione __________
-
Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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