AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2000.00191
Data decisione, Autorità:
08.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00191
Lugano
8 gennaio 2001 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso
27 dicembre 2000
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro il
verbale di pignoramento 9 ottobre 2000 allestito a favore del gruppo n.
__________ nell’ambito delle esecuzioni n. __________, e __________ promosse
dai ricorrenti contro
procedure che
concernono anche la
viste le osservazioni 7 dicembre 2000 della __________, nonché 11
dicembre 2000 dell’UEF di Lugano,
esaminati
gli atti ed i documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
base ai decreti di sequestro n. __________, e __________ emanati dall’Ufficio
cantonale di esazione e condoni (divisione delle contribuzioni) il 17 luglio
2000 contro __________ in garanzia dei crediti del Comune di __________ (fr.
76'000.-- + spese ed interessi), risp. dello __________ (fr. 92'500.-- + spese
ed interessi) e della __________ (fr. 31'500.-- + spese ed interessi), l’UE di
Lugano ha proceduto il giorno seguente al sequestro presso la __________ di
“tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di
ogni tipo, che si trovino su conti, depositi, relazioni bancarie, “tesori”,
oppure cassette di sicurezza, dei quali il debitore sia titolare, comunque
nulla escluso intestato e/o appartenente al debitore, in particolare i conti
__________ intestati alla __________, di cui il nostro debitore risulta
l’avente diritto economico” nonché “i beni immobili di proprietà del
contribuente, siti in territorio del Comune di __________ Part. n. __________”.
La __________, ha accertato di aver preso nota delle usuali diffide di
accertare l’eventuale esistenza dei beni descritti nel decreto di sequestro e
di non disporne senza l’esplicito consenso scritto dell’UE.
B. Con
raccomandata 2 agosto 2000, la __________ ha comunicato all’UE che “presso la
[sua] sede di __________ ” i tre sequestri avevano avuto esito quanto alla
relazione n. __________ intestata a __________, che risultava però presentare
un saldo negativo, nonché quanto alla cassetta di sicurezza n. __________ C, il
cui contenuto non era noto alla banca e che era già stata posta sotto sequestro
penale il 26 gennaio 2000.
C. Nell’ambito
delle esecuzioni di convalida dei sequestri promosse dai tre ricorrenti, l’UE
di Lugano ha proceduto, il 9 ottobre 2000, all’esecuzione del pignoramento
presso la __________, __________. La cassetta di sicurezza è risultata essere
completamente vuota. Un rappresentante della banca, avv. __________, ha inoltre
dichiarato, come risulta del resto del verbale di pignoramento, che, per quanto
riguarda la sede della __________, non esisteva nessun altro bene appartenente
al debitore o di cui egli fosse titolare, in particolare che i conti citati nel
decreto di sequestro non esistevano presso la sede della __________.
D. Con
il ricorso in esame, i ricorrenti chiedono che venga ordinato “il sequestro del
credito di fr. 200'000.-- + interessi e spese nei confronti della __________ di
cui ai decreti di sequestro”. Dalla motivazione poco chiara dei ricorrenti
sembra emergere che presso la __________, costituita quale succursale della
__________, esista un conto (probabilmente il conto n. __________, compresi i sottoconti
n. ____________________ enumerati nei decreti di sequestro, cfr. doc. allegati
al ricorso) intestato alla società __________ __________, di cui l’escusso
sarebbe avente diritto economico. Al 31 marzo 2000, il saldo attivo del conto
228’459.01 era di fr. 222'649.--.
E. Nelle
sue osservazioni, la __________, contesta preliminarmente la legittimità ricorsuale
del Comune di __________ e cautelativamente la tempestività del ricorso. Sul
merito, la banca osserva che il sequestro può vertere solo su beni di proprietà
dell’escusso, il formulario A relativo ad una determinata relazione bancaria
non essendo a questo proposito decisivo. La resistente ritiene inoltre il
ricorso tardivo in quanto gli escutenti non hanno contestato la comunicazione 2
agosto 2000 sull’esito del sequestro, che peraltro sarebbe stata corretta poiché
limitata ai beni indicati nel decreto di sequestro presso la __________ ”,
quindi nel raggio di competenza territoriale dell’UE. Orbene, il conto a cui
fanno riferimento i ricorrenti, il cui saldo è del resto conosciuto (fr.
324'666.--), esiste presso la __________, che è una succursale estera dotata
quindi di indipendenza, che risulterebbe essere sola competente per verificare
le firme apposte dagli aventi diritti, la sede di __________ fungendo da
semplice intermediario.
F. Nelle
sue osservazioni, l’UE di Lugano si rimette alla decisione di questa Camera.
__________ non ha presentato osservazioni.
considerando
in diritto: 1. I ricorsi in esame, quand’anche formalmente contenuti in un atto
unico, concernono tre esecuzioni diverse. Essi sono tuttavia tutti diretti
contro l’operato dell’UE di Lugano nell’ambito di procedure parallele promosse
contro lo stesso escusso. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e
sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione
delle tre procedure. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione
delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio
dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato
d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
La
banca resistente contesta innanzitutto la legittimazione ricorsuale del Comune
di __________, asseverando di non aver ricevuto un avviso di pignoramento per
l’esecuzione promossa da questo ricorrente. Orbene, un tale avviso deve essere
notificato solo all’escusso (art. 90 LEF), il quale, nel caso di specie, non ha
contestato di averlo ricevuto. D’altronde, il pignoramento è stato eseguito
alla presenza del debitore ed a quella del proprio patrocinatore.
-
La
resistente contesta pure, a titolo cautelativo, la tempestività del ricorso. Il
verbale di pignoramento è stato spedito ai ricorrenti il 14 novembre 2000 con
invio semplice. Non vi è però la prova che i ricorrenti ne abbiano avuto
conoscenza prima del 17 novembre 2000. Il ricorso è quindi da considerare
tempestivo. Il fatto poi che i ricorrenti non abbiano ricorso contro
l’esecuzione dei sequestri è ininfluente nella presente causa. Il pignoramento
non è infatti limitato ai beni sequestrati, poiché l’escusso è domiciliato in
Svizzera, di modo che __________ va considerato quale foro generale di
esecuzione ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 LEF.
-
La
censura della resistente relativa al fatto che sarebbero stati sequestrati beni
di un terzo, ossia la società __________ __________, è ampiamente tardiva,
atteso che il sequestro è stato eseguito il 18 luglio 2000; del resto, questa
Camera non è competente su questo punto (cfr. CEF [15.00.166] 2 maggio
2000, cons. 1; Stoffel, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 49 ad art. 271;
Reiser, op. cit., n. 16 ad
art. 275). I sequestri non possono quindi più essere messi in discussione.
4.1. Ci
si potrebbe chiedere se __________ non sia ora preclusa per rivendicare i beni
sequestrati, non avendolo fatto durante la procedura di sequestro (cfr. Walter
Stoffel, Le séquestre, in: La LP révisée, Iynedjian/Rieben [éd.],
CEDIDAC n. 35, Losanna 1997, p. 294-295, ad B, con rif.). La questione, che comunque rileva dalla competenza del giudice
designato all’art. 109 LEF, può essere lasciata aperta. L’Ufficio di esecuzione
è infatti tenuto a pignorare tutti i beni che non risultano incontestabilmente
di proprietà di un terzo, in ogni caso quando il procedente li indica come
appartenenti all’escusso (cfr. DTF 84 III 79 ss; 106 III 88-90; 110 III
26, c. 2; Foëx, op. cit.,
n. 57 ad art. 95; Gilliéron,
Commentaire, n. 74 ad art. 106).Infatti, la decisione di non pignorare,
riservata un’eventuale modifica da parte delle autorità di vigilanza adite con
ricorso ex art. 17 ss. LEF, preclude al creditore la possibilità di far valere
i propri diritti nell’unica procedura prevista a questo scopo, ossia quella
degli art. 106 ss. LEF.
4.2. In casu, i ricorrenti chiedono il pignoramento del credito di
__________ contro la __________ relativamente ai conti enumerati nei decreti di
sequestro e la titolarità apparente della società panamense non appare
indiscutibile. Infatti, non solo i decreti di sequestro sono rimasti inimpugnati,
ma dagli atti risulta che __________ è il cosiddetto “avente diritto economico”
del conto (cfr. formulario A relativo al conto sequestrato n. __________), che
la società è domiciliata presso la sede __________ della __________ e che il
conto è stato sequestrato penalmente nell’ambito di una procedura avviata
contro l’escusso. Visti i legittimi dubbi che l’escusso faccia abusivamente uso
della società panamense per nascondere i propri attivi, occorre che l’UE di
Lugano pignori i conti come se fossero dell’escusso, ritenuto comunque che di
fronte alla precisa contestazione dell’applicabilità della teoria della
trasparenza (“Durchgriff”) al caso di specie, l’UE di Lugano dovrà menzionarla
nel verbale di pignoramento e fissare ai procedenti il termine di cui agli art.
106 ss. LEF.
-
La
resistente fa valere che debitrice nella relazione bancaria relativa ai conti
sequestrati è la __________ succursale dotata d’indipendenza e con sede
all’estero, di modo che i conti in questione non potrebbero essere pignorati
presso la sede di __________. A torto. Essendo il vero creditore – a
prescindere dalla costruzione giuridica apparentemente abusiva facente capo
alla società __________ – domiciliato in Svizzera, il credito, il cui importo
non è peraltro contestato, può essere pignorato dall’UE di Lugano, senza
preoccuparsi, a questo stadio della procedura, dell’identità del debitore. Se
la __________, sede di __________, dovesse poi rifiutare di versare l’importo
dei conti sequestrati sul conto dell’Ufficio, il credito, una volta risolta la
questione della rivendicazione, potrà se del caso essere assegnato ai
procedenti alle condizioni dell’art. 131 LEF.
-
A
titolo abbondanziale, va rilevato che, secondo le stesse affermazioni della
resistente, nonché dal proprio organigramma prodotto dai ricorrenti, appare che
la sede di __________ sia una succursale della __________ e non una filiale. Orbene,
contrariamente a quest’ultima, la succursale non dispone di una personalità
giuridica propria ma solo di un'indipendenza economica (cfr. Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berna
1999, n. 2228) irrilevante dal punto di vista giuridico. Debitrice dei conti
sequestrati appare quindi essere la __________, con sede principale a
__________. In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. BlSchK
2000, p. 142 ss.) e zurighese (cfr. Peter Breitschmid, Übersicht zur Arrestwilligungspraxis nach revidiertem SchKG,
AJP 1999, p. 1011-1012 ad 2.2.2), possono essere sequestrate presso la sede
principale, e quindi pignorate, tutte le relazioni ovunque siano registrate.
-
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art.
81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17,
46, 95 cpv. 3, 108 e 131 LEF, 2 CC, nonché 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso 27 novembre 2000 del Comune di
__________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza, è ordinato all’Ufficio di esecuzione di Lugano il pignoramento del
credito relativo ai conti n. __________, __________ __________ intestati alla
Il ricorso 27 novembre 2000 dello __________ è
accolto.
2.1. Di
conseguenza, è ordinato all’Ufficio di esecuzione di Lugano il pignoramento del
credito relativo ai conti n. __________ __________ intestati alla __________
Il ricorso 27 novembre 2000 della __________ è accolto.
3.1. Di
conseguenza, è ordinato all’Ufficio di esecuzione di Lugano il pignoramento del
credito relativo ai conti n. __________ __________ intestati alla __________,
-
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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