AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2000.00170
Data decisione, Autorità:
08.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00170
Lugano
8 gennaio
2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 novembre 2000
contro
l’operato dell’Ufficio ____________________ nelle
esecuzioni n__________ e n. _____ __________ promosse nei confronti dei
ricorrenti da
viste le
osservazioni
17 novembre 2000
17 novembre 2000
dell’UEF _________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ e __________ del 28 ottobre 1996 dell’UEF
________, __________ ___________ ha escusso i coniugi __________ __________
____, risp. __________ ____ __________ ____, per l’incasso, in entrambi i casi,
di fr. 150’000.--, oltre interessi al 6% dal 15 agosto 1996, indicando, in
ciascuna delle esecuzioni, l’altro coniuge come condebitore solidale e quale
titolo di credito: “saldo IV acconto del 7.7.95, dichiarazione del 19.2.96, 3
vaglia cambiari del 15.2.96 da Fr. 50’000.--”.
B. Con
sentenze 30 ottobre 1997, questa Camera ha, in entrambe le esecuzioni (inc.
__________, risp. __________), riformato le decisioni pretorili nel senso
dell’accoglimento dell’istanza e del conseguente rigetto dell’opposizione in
via provvisoria per l’importo di fr. 150’000.--, “senza interessi perché non
richiesto con l'istanza di rigetto” (cfr. cons. 2d i.f.).
C. Il 9
marzo 1998, in ciascuna delle esecuzioni, l’UEF _______ ha pignorato in via
provvisoria a favore __________ per un credito di fr. 152'495.-- (risp. fr.
152'515.--), oltre fr. 320 .-- (risp. fr. 340.--) di spese di pignoramento (cfr.
verbali di pignoramento), cinque immobili, tutti intestati in comproprietà per
metà ad entrambi gli escussi, e meglio le rispettive quote di comproprietà di ½
sulle particelle:
– n.
__________ RFD di __________ (valore di stima dell’ufficio dell’intera
sostanza: fr. 940'300.--; indebitamento ipotecario complessivo: fr.
1'350'000.--);
– n.
__________ RFD di __________ _______ (valore di stima dell’ufficio dell’intera
sostanza: fr. 100'000.--; indebitamento ipotecario complessivo: fr.
2’000'000.--);
– n.
__________ RFD di __________ (valore di stima dell’ufficio dell’intera
sostanza: fr. 1’900'000.--; indebitamento ipotecario complessivo: fr.
2'750'000.--);
– n.
__________ RFD di __________ _______ (valore di stima dell’ufficio dell’intera
sostanza: fr. 360'510.--; indebitamento ipotecario complessivo: fr. 0.--);
– n.
__________ RFD di __________ ________ (valore di stima dell’ufficio dell’intera
sostanza: fr. 2’805'270.--; indebitamento ipotecario complessivo: fr.
2'000'000.--).
Il 4 marzo 1998, l’UEF __________ ha proceduto all’annotazione delle
restrizioni della facoltà di disporre presso l’Ufficio dei registri di
_________.
D. Il
16 febbraio 2000, l’escutente ha chiesto la realizzazione degli immobili di
compendio delle esecuzioni n. __________, indicando alla voce “ammontare del
credito” “fr. 150'000.-- con interesse al 6% dal giorno 15.08.1996”.
E. Con
scritto 19 ottobre 2000, __________ riferendosi ad un atto di costituzione di
diritto di compera da essa rogato, ha chiesto all’UEF _________ lo svincolo
delle particelle __________ e __________ RFD di __________ _____ nonché
l’indicazione dell’importo, da prelevare sul prezzo di fr. 3'200'000.--
pattuito dalle parti, che sarebbe dovuto essere depositato presso l’UE.
F. In
risposta, l’UE, con scritto 20 ottobre 2000, ha acconsentito alla richiesta
dell’avv. __________ __________ a condizione che venisse consegnata una
garanzia bancaria di fr. 250'000.-- (“Capitale + 10 anni interessi al 6% +
garanzia spese giudiziarie”).
G. Con
scritto 30 ottobre 2000, gli escussi hanno chiesto all’UEF ______ lo svincolo
delle particelle __________ e __________ RFD di __________ _____ “senza
ulteriore formalità”, subordinatamente lo svincolo delle medesime dietro
prestazione di una garanzia bancaria di fr. 150'000.--, motivando la richiesta
con il fatto che gli altri immobili pignorati bastavano a coprire il credito in
esecuzione e che la sentenza di rigetto di questa Camera non comprendeva gli
interessi. Con decisioni 30 ottobre e 2 novembre 2000, l’UEF ________ ha
confermato il suo precedente scritto senza motivazione, se non un rinvio
all’art. 277 LEF.
H. Contro
queste decisioni ricorrono gli escussi, ribadendo in sostanza gli argomenti già
presentati all’UEF __________.
I. Nelle
sue osservazioni, l’UEF __________ chiede, nuovamente senza motivazione, la
reiezione del ricorso. Il procedente ritiene l’operato dell’UEF conforme al
diritto.
Considerando
in diritto:
-
I ricorsi 6 novembre 2000 dei coniugi ________, quand’anche
formalmente contenuti in un atto unico, concernono due esecuzioni diverse. Essi
sono tuttavia entrambi diretti contro l’operato dell’UEF __________ nell’ambito
di procedure parallele promosse dal creditore stesso. I gravami si basano sul
medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si
giustifica la congiunzione delle due procedure. Il giudizio di congiunzione,
che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso
nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e
può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la
loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
A titolo principale, i ricorrenti fondano la loro richiesta di
svincolo delle particelle __________ e __________ RFD di __________ _____ sul
fatto che gli altri immobili pignorati basterebbero a coprire il credito posto
in esecuzione.
2.1. Il ricorso si rivela su questo punto ampiamente tardivo, poiché i
ricorrenti avrebbero dovuto presentare la censura già a ricezione del verbale
di pignoramento, spedito ad ognuno di loro il 15 aprile 1998.
2.2. Il
Tribunale federale ha tuttavia giudicato che se, in base all’esito della
procedura di rivendicazione, appare che il valore degli oggetti pignorati
supera notevolmente quanto è necessario ai sensi dell’art. 97 cpv. 2 LEF,
l’escusso può chiedere che il pignoramento sia ridotto, nell’ossequio
dell’ordine prescritto all’art. 95 LEF (DTF 68 III 69 ss.). La richiesta
di svincolo dei ricorrenti è quindi ricevibile.
2.3. Sulla
falsariga della garanzia ex art. 273 LEF, l’UEF ________ ha apparentemente
calcolato l’importo di fr. 250'000.-- che esso esige per consentire allo
svincolo richiesto, tenendo conto degli interessi che matureranno durante la
causa di disconoscimento di debito supposta durare 10 anni nonché delle spese
giudiziarie di questa causa. A torto. Il pignoramento provvisorio deve essere
eseguito per l’ammontare indicato nel precetto esecutivo e per il quale il
rigetto provvisorio è stato concesso (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 23 ad art. 83). In casu, come rettamente evidenziato
dai ricorrenti, il credito __________ per quanto concerne le esecuzioni in
esame, non comprende interessi, dato che non sono stati richiesti nell’istanza
di rigetto (cfr. CEF [14.97.9, risp. 14.97.8] 30 ottobre 1997, cons. 2d
i.f.). Esso ammonta quindi a fr. 152'495.--, oltre fr. 320.-- di spese di
pignoramento, nell’esecuzione contro ________, risp. a fr. 152’515..--, oltre
fr. 340.-- di spese di pignoramento, nell’esecuzione contro __________ ____
__________ ____ (cfr. verbali di pignoramento, rimasti inimpugnati). Le spese e
le ripetibili della procedura di disconoscimento di debito, al contrario di
quelle della procedura di rigetto dell’opposizione, non possono essere aggiunte
all’importo posto in esecuzione (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 99 ad art. 83; Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 69 ad art.
83).
2.4. Il
pignoramento della particella n. __________ RFD di __________ _____, il cui
valore di stima è, secondo l’UEF, di fr. 360'510.--, risulta dunque già
sufficiente ai sensi dell’art. 97 cpv. 2 LEF. Gli altri fondi pignorati
appaiono, a registro, gravati da pegno per un ammontare superiore al valore di
stima dell’UEF; le allegazioni in senso contrario dei ricorrenti non sono state
provate. Sarebbe quindi sembrato giustificato limitare il pignoramento, in
ognuna delle esecuzioni, alla quota di comproprietà gravante la particella n.
__________ RFD di __________ _____. I ricorrenti non fanno però valere un fatto
nuovo giustificante una revisione dei pignoramenti, rimasti inimpugnati. La
loro richiesta va quindi respinta su questo punto.
2.5. Giova
infine precisare che, qualora la situazione si rivelasse mutata dopo la
procedura di insinuazione nell’elenco oneri (cfr. art. 138 LEF), risp. dopo la
procedura di appuramento di quest’elenco (cfr. art. 140 LEF) o dopo
un’eventuale revisione della stima (cfr. art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF), l’UEF
_________ dovrà procedere alla modifica dei pignoramenti in corso,
nell’ossequio del principio di conciliazione degli interessi degli escussi e
del procedente statuito all’art. 95 cpv. 5 LEF. Alle stesse condizioni, rimane
ovviamente sempre la possibilità per i ricorrenti di chiedere una simile
modifica.
- A
titolo subordinato, gli escussi chiedono lo svincolo delle particelle
__________ e __________ RFD di _____ dietro prestazione di una garanzia
bancaria di fr. 150'000.--. Con la decisione impugnata, l’UEF ________ha
ammesso la richiesta, fondandosi sull’art. 277 LEF, alla condizione che la
garanzia ammontasse a fr. 250'000.--.
3.1. Così come risulta chiaramente dalla sistematica della legge, la
norma dell’art. 277 LEF, che consente al debitore sequestrato di riottenere la
disposizione dei beni sequestrati dietro la prestazione di una garanzia,
disciplina unicamente la procedura di sequestro e non trova applicazione in
materia di esecuzione ordinaria o in realizzazione di pegno.
3.2. È
invece ammissibile modificare un pignoramento esistente, sostituendo il diritto
patrimoniale pignorato con un altro diritto, alla condizione che il valore di
stima dell’oggetto di sostituzione sia sufficiente a coprire interamente tutti
i crediti del gruppo considerato e che il nuovo pignoramento rispetti l’ordine
stabilito all’art. 95 LEF, salvo circostanze particolari o accordo diverso tra
l’escusso e tutti i creditori del gruppo (cfr. art. 95 cpv. 4bis LEF).
3.3. Nel
caso di specie, lo svincolo delle particelle n. __________ e __________ RFD di
__________ potrà avvenire solo qualora gli escussi consegnino all’UEF
__________ un oggetto di sostituzione, più facilmente realizzabile, ai sensi
dell’art. 95 LEF, delle quote di comproprietà, il cui valore basti a coprire il
credito del procedente, equivalente a fr. 152'495.--, oltre fr. 320.--, per
quanto concerne l’esecuzione contro __________ ______ __________ ____, risp. a
fr. 152’515.--, oltre fr. 340.-- in quella contro __________ ____ __________
____ (cfr. sopra cons. 2.3). Quale oggetto di sostituzione è ovviamente
ipotizzabile un deposito di queste somme in contanti sul conto dell’UEF
_________. È anche ammissibile la prestazione di una garanzia bancaria emessa
da un Istituto di credito svizzero di primaria importanza, a condizione che
esso si impegni a versare all’UEF _________, a prima domanda e senza poter
opporre eccezioni tratte dai rapporti interni con gli escussi, le somme al
pagamento delle quali gli escussi dovessero essere condannati nella procedura
di disconoscimento di debito, in virtù di una sentenza cresciuta in giudicato.
3.4. In
ogni ipotesi, l’UEF __________ consentirà allo svincolo della particelle n.
__________ e __________ RFD di __________ _____, alle suddette condizioni,
unicamente mediante provvedimento, notificata anche al procedente.
3.5. Contrariamente
a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, occorre osservare che, quand’anche il
credito fatto valere __________ ____ è uno e solo, egli ha ottenuto, in base al
nesso di solidarietà tra gli escussi, da loro non contestato, la possibilità di
procedere per l’intero credito contro ognuno dei coniugi. Una limitazione dei
dividendi interverrà quindi eventualmente solo nella fase della distribuzione.
Infatti, è ipotizzabile che le due cause di disconoscimento di debito possano
avere un esito diverso l’una dell’altra, di modo che, a tutela degli interessi
del creditore, deve essere pignorato quanto necessario per coprire interamente
ogni credito. Sarebbe quindi stato giusto svincolare i fondi a condizione che
venissero depositati i due importi stabiliti nelle sentenze di rigetto (cfr.
sopra cons. 2.3) oppure fornite due garanzie bancarie di ammontare equivalente.
Vigente però il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), la decisione
dell’UEF ________ deve essere confermata per quanto riguarda l’importo
complessivo (fr. 250'000.--), che va però ripartito tra le due esecuzioni in
proporzione degli importi figuranti nel verbale di pignoramento (fr. 152'495 +
320, risp. fr. 152'515 + 340), ossia fr. 124'983,65 nell’esecuzione contro
__________ ______ __________ ____ e fr. 125'016,35 in quella contro __________ ____
__________ ____.
- I
ricorsi sono quindi evasi nel senso dei considerandi.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 95, 97 e 277 LEF, nonché
61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
- Il ricorso 6 novembre 2000 __________ ____, _______, è parzialmente
accolto.
1.1. L’Ufficio
___________________ annullerà il pignoramento delle quote di comproprietà
intestate a __________ ______ __________ ____ sui mappali n. __________ e
__________ RFD di __________ _____ e consentirà alla radiazione delle relative
restrizioni della facoltà di disporre a condizione che venga depositato
l’importo di fr. 124'983,65 o prestata una garanzia bancaria di un importo
equivalente, in conformità dei considerandi 3.3 a 3.4 che precedono.
- Il ricorso 6 novembre 2000____, _______, è parzialmente accolto.
2.1. L’Ufficio
____________ annullerà il pignoramento delle quote di comproprietà intestate a
__________ ____ __________ ____ sui mappali n. __________ e __________ RFD di
__________ _____ e consentirà alla radiazione delle relative restrizioni della
facoltà di disporre a condizione che venga depositato l’importo di fr.
125'016,35 o prestata una garanzia bancaria di un importo equivalente, in
conformità dei considerandi 3.3 a 3.4 che precedono.
-
L’UEF
__________ si conformerà alle indicazioni di cui ai considerandi 2.4 e 2.5 in
occasione del riesame della stima imposto dall’art. 140 cpv. 3 LEF.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: ____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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