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Numero d'incarto:
15.2000.00152
Data decisione, Autorità:
12.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00152
Lugano
12 gennaio
2001
/CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 ottobre 2000 di
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione __________
meglio la decisione 25 ottobre 2000 di differimento dell’incanto __________
nelle esecuzioni __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di,
procedura concernente pure:
viste le osservazioni 13 novembre 2000 __________, nonché 14
novembre 2000 __________,
richiamata l’ordinanza presidenziale 30 ottobre 2000 che ha negato
la concessione dell’effetto sospensivo,
esaminati gli atti ed i documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nel
1997, __________ la ricorrente ha, in via di realizzazione del pegno
immobiliare, escusso i __________, solidalmente, per fr. 380'275.--, in base a
quattro mutui ipotecari di un importo nominale di fr. 340'000.--, gravanti, dal
I al III grado, sul mappale f.b. part. __________ del RFD __________, di
proprietà della moglie.
Gli
escussi, all’udienza del 4 novembre 1997, hanno ritirato le opposizioni alle
predette esecuzioni.
B. Ricevuta
la domanda di realizzazione del 24 novembre 1997, __________ ha depositato
l’elenco oneri e le condizioni di asta, prevedendo in un primo tempo l’incanto
per il 17 ottobre 2000, poi rinviato all’8 settembre 2000.
C. Con
decisione 25 ottobre 2000, __________, preso atto delle azioni di contestazione
dell’elenco oneri presentate dagli escussi contro le pretese della ricorrente,
__________, ha differito l’incanto __________ fino a conclusione delle liti in
applicazione dell’art. 141 LEF.
D. Contro
tale decisione si aggrava __________, sostenendo che, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 118 III 22), l’escusso che ha visto la sua
opposizione rigettata o che, come nel caso di specie, l’ha ritirata, non è
legittimato a contestare il credito del procedente in sede di appuramento
dell’elenco oneri. D’altra parte, le contestazioni riferite alle pretese dei
creditori di rango posteriore __________ non avrebbero alcun effetto sul piede
d’asta. L’art. 141 LEF risulterebbe quindi inapplicabile, di modo che la
decisione di differimento dell’asta dovrebbe essere annullata.
E. Nelle
loro osservazioni, gli escussi si rifanno all’art. 109 cpv. 5 LEF, che
considera l’inoltro di un’azione in rivendicazione o in contestazione di
rivendicazione un ostacolo all’esecuzione della una domanda di realizzazione
del diritto patrimoniale che ne è l’oggetto, ragione per la quale il Pretore di
Lugano, adito per le contestazioni dell’elenco oneri, avrebbe dichiarato irricevibile
un’istanza cautelare intesa a sospendere la realizzazione. L’eccezione di
mancanza di legittimazione degli escussi sollevata dalla ricorrente sarebbe
quindi dovuta essere fatta valere davanti al giudice della contestazione e non
in questa sede. È anche davanti a tale giudice che potrebbe essere chiesta
l’adozione di misure cautelari tendenti a revocare la sospensione dell’incanto.
Così come richiesti con ordinanza presidenziale del 20 dicembre 2000__________
hanno tempestivamente prodotto le petizioni di contestazione dell’elenco oneri
e le relative decisioni sulle istanze supercautelari e cautelari.
F. Nelle
sue osservazioni, l’UE di Lugano ha comunicato di aver differito l’incanto
previsto sino alle decisioni delle tre cause di contestazione di elenco oneri
in corso e concluso per la reiezione del ricorso.
considerando
in diritto: 1. Contrariamente
a quanto sostenuto dagli escussi e a quanto emerge dalle decisioni 27 ottobre
2000 del Pretore di Lugano, Sezione 5 __________, la sospensione dell’esecuzione
– in particolare della ripartizione – risultante, di regola, dall’inoltro di
un’azione in contestazione dell’elenco oneri (cfr. art. 109 cpv. 4 e 5 LEF, al
quale rinviano gli art. 140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF) non implica senz’altro il
differimento dell’incanto, anche se non vi è urgenza (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. II, Losanna 2000, n. 13-14 ad art. 141). Infatti, se l’ammissione di
un’azione di rivendicazione di un diritto patrimoniale pignorato ha quale
conseguenza di sottrarre tale diritto all’esecuzione, di modo che quest’ultima
va necessariamente sospesa durante la litispendenza, in applicazione diretta
dell’art. 109 cpv. 5 LEF, l’accoglimento di un’azione in contestazione
dell’elenco oneri non è di per sé un ostacolo all’asta. Lo è solo alle
condizioni dell’art. 141 LEF.
- Giusta
l’art. 141 cpv. 1 LEF, se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è
contestato, l’incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite,
sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione
o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.
2.1. Come
rilevato dalla ricorrente, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che
se durante l’esecuzione non è stata interposta opposizione o se questa è stata
rigettata, l’escusso non può rimettere in discussione al momento della
realizzazione l’esistenza e l’ammontare del credito con una contestazione
dell’elenco oneri e che, a quanto pare emergere dalla sentenza federale, l’ufficio
di esecuzione deve pertanto prescindere dal notificare all’escusso il termine
di cui all’art. 39 RFF per inoltrare azione in contestazione di un onere
figurante nell’apposito elenco (cfr. DTF 118 III 22 ss.).
2.2. Orbene,
in casu, la ricorrente ha impugnato solo la decisione dell’UE di Lugano di
differire l’incanto in applicazione dell’art. 141 LEF e non quella con la quale
esso ha fissato agli escussi il termine per inoltrare azione in contestazione
dell’elenco oneri. Va tuttavia concesso alla ricorrente che qualora ci si
trovasse in una situazione nella quale l’UE di Lugano non avrebbe dovuto,
secondo la giurisprudenza federale, fissare agli escussi il termine dell’art.
39 RFF, la decisione di differimento dell’incanto sarebbe contraria all’art. 141
cpv. 1 LEF, nella misura in cui, ovviamente, non sarebbe possibile ammettere
che la lite, irricevibile di primo acchito, possa influire sul prezzo
d’aggiudicazione.
2.3. Dalla
suddetta sentenza del Tribunale federale risulta tuttavia che la fattispecie in
esame era molto particolare, in quanto il ricorrente – l’escusso – aveva
esplicitamente ammesso che egli non avrebbe potuto presentare nuove obiezioni
davanti al giudice competente per dirimere la contestazione dell’elenco oneri,
risp. che egli sarebbe comunque stato soccombente, di modo che il Tribunale
federale ha potuto ritenere che il comportamento del ricorrente rasentava
l’abuso di diritto. È quindi apparentemente per questo motivo che i giudici
federali, nel caso di specie, hanno riconosciuto all’ufficio di esecuzione il
potere di pronunciarsi sulla questione, quand’anche essa fosse di diritto
materiale (cfr. DTF 118 III 24, cons. 2a): con un semplice esame
sommario appariva infatti possibile giungere ad una risposta non seriamente
contestabile. Questa sentenza è da ricollegare alla giurisprudenza relativa
all’abuso di diritto in materia esecutiva, secondo la quale solo l’abuso manifesto
va sanzionato (cfr. art. 2 cpv. 2 CC; DTF 102 III 5, cons. 1b i.f.;
115 III 21, cons. 3b). Sembra addirittura, per quanto concerne la questione
dell’asserita inesistenza del credito posto in esecuzione, che essa debba essere
comprovata (cfr. DTF 105 III 83 cons. 2), perché l’ufficio di
esecuzione, che comunque non è un’autorità giudiziaria, possa dichiarare
l’esecuzione abusiva e quindi nulla.
2.4. Nella
fattispecie sottoposta a questa Camera non vi sono le premesse per, prima
facie, ritenere abusive le contestazioni sollevate dagli escussi, i quali del
resto non pretendono di non avere motivi di opposizione, e nemmeno per
considerare, a questo stadio della procedura, che le azioni di contestazione
dell’elenco oneri siano incontestabilmente irricevibili e quindi irrilevanti
dal punto di vista dell’applicazione dell’art. 141 LEF. Infatti, gli escussi,
nella loro petizione 17 ottobre 2000 di contestazione dell’elenco oneri diretta
contro la ricorrente, fanno in particolare valere l’esistenza di una
convenzione di dilazione, asseritamente scaturita da un colloquio telefonico
tenutosi il 27 aprile 1998, quindi posteriormente all’udienza di rigetto
dell’opposizione (del 4 novembre 1997) in cui gli escussi avevano ritirato le
rispettive opposizioni. __________ anche se si dovesse giungere alla
conclusione che il ritiro dell’opposizione esplichi un effetto simile alla res iudicata,
occorre osservare che tale effetto non impedisce agli escussi di far valere
delle circostanze successive al ritiro, risp. alla decisione, che avessero
modificato il credito posto in esecuzione (cfr. Angelo Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, p. 364). Competente
per giudicare la consistenza della tesi degli escussi è ovviamente il giudice
competente per dirimere le contestazioni dell’elenco oneri.
- Giova
tuttavia notare che la ricorrente è preceduta in rango nell’elenco oneri dal
Municipio __________ (Ufficio contribuzioni), ragione per la quale __________
ha giustamente fissato il piede d’asta in fr. 8'479,35, pari al credito del
Comune. Le liti relative ai crediti garantiti da pegno convenzionale non
possono quindi avere alcun influsso sul piede d’asta.
3.1. L’art.
141 cpv. 1 LEF riserva tuttavia pure non meglio definiti “altri interessi
legittimi”. Orbene, gli escussi hanno, almeno potenzialmente, un interesse alla
sospensione dell’asta. Infatti, qualora la contestazione della pretesa della
ricorrente, in punto alla sua asserita dilazione, dovesse essere accolta,
verrebbe a cadere la realizzazione, in quanto la ricorrente difetterebbe del
diritto di esigerla. D’altronde, gli altri creditori iscritti nell’elenco oneri
non sono procedenti. Non si può neanche rinviare gli escussi a far valere i
propri diritti con l’azione di sospensione dell’esecuzione prevista all’art.
85a LEF, poiché quest’ultima ha un carattere sussidiario (cfr. Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 16 ad art. 85a; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 16 ad § 20), in particolare rispetto
all’azione di contestazione dell’elenco oneri, almeno quando quest’ultima
azione è stata inoltrata anteriormente (litispendenza, cfr. Bernhard Bodmer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco
1998, vol. I, n. 11 ad art. 85a; Luca Tenchio,
Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, tesi Zurigo
1999, p. 59).
3.2. L’esito
delle altre contestazioni __________ invece irrilevante quanto alla questione
dell’asta. Esse non hanno infatti alcun effetto sul piede d'asta né
pregiudicano altri interessi legittimi, ritenuto che il solo interesse dei
creditori ipotecari di essere informati sull’esistenza ed il rango rispettivo
dei diritti di pegno immobiliari per determinare la propria attitudine quale
offerente non è un motivo sufficiente per differire l’asta (cfr. DTF 84
III 93).
3.3. Il
ricorso va quindi parzialmente accolto in quanto l’incanto del mappale
__________ è differito unicamente fino alla conclusione della causa __________
in merito alla sola questione dell’esistenza e della validità, relativamente al
credito fatto valere __________, di una dilazione successiva all’udienza di
rigetto dell’opposizione del 4 novembre 1997.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 109 e 141 LEF, 2 CC, 39 RFF nonché 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 30 ottobre 2000 __________ sulla vita dell’uomo, __________, è
parzialmente accolto nel senso del considerando 3.3.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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