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Numero d'incarto:
15.1999.90
Data decisione, Autorità:
06.09.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00090
Lugano
6 settembre 1999
B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 2 giugno 1999 di
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento dell’attestato
di carenza di beni emesso il 23 ottobre 1998 nell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
rappr.
da: __________
viste le osservazioni 25
giugno 1999 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. Il
Comune di __________ procede in via esecutiva contro l’avv. __________ per
l’incasso dell’imposta comunale 1988.
B. Su
richiesta di proseguimento dell’esecuzione, il 23 ottobre 1998 l’UE di Lugano
ha emesso un attestato di carenza di beni per fr. __________.
C. Con
ricorso 2 giugno 1999 l’avv. __________ ha chiesto l’annullamento del predetto
attestato di carenza di beni, argomentando che l’importo ivi indicato concerne
l’imposta comunale per l’anno 1988 oltre l’interesse al 5% dal 23 novembre
1993, data del rilascio del primo attestato di carenza di beni, fino al 23
ottobre 1998, giorno dell’emissione dell’attestato in oggetto. Emettendo il PE
con il predetto interesse, l’UE di Lugano ha violato l’art. 149 cpv. 4 LEF,
secondo il quale il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi
su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni. Secondo il
ricorrente l’attestato di carenza di beni in esame è pertanto nullo, in quanto
viola prescrizioni nell’interesse pubblico e nell’interesse di persone che non
sono parte nel presente procedimenti come chiaramente stabilito dall’art. 22
LEF.
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Con
PE n. __________ del 28 novembre 1997 dell’UE di Lugano, il Comune di
__________ ha escusso l’avv. __________ per: 1) fr. 38’309.40 oltre interessi
al 5% dal 1. ottobre 1997, 2) fr. 13’341.60 interessi aggiornati fino al 30
settembre 1997, 3) fr. 20 tassa di diffida, dedotto l’importo di fr. 8’505.65
acconto pagato al creditore il 1. ottobre 1997. L’opposizione interposta
dall’escusso è stata rigettata in via provvisoria dalla Pretore del Distretto
di Lugano con decisione 5 febbraio 1998 per fr. 29’803.75 oltre agli interessi
come indicato sul PE. In seguito alla domanda 29 settembre 1998 del creditore
di proseguire l’esecuzione, in mancanza di beni del ricorrente da sottoporre a
pignoramento, l’UE di Lugano ha operato correttamente emettendo l’attestato di
carenza di beni in esame sia per il capitale che per gli interessi, dovendosi
attenere alla decisione pretorile e non potendo in questa procedura esaminare
il fondamento della pretesa : era infatti dovere dell’escusso tutelarsi
correttamente con l’impugnazione del giudizio pretorile di rigetto tanto più
che il primo giudice ha rigettato l’opposizione in via definitiva sulla base
del titolo di imposta e non sulla base di un attestato di carenza di beni.
-
Va ricordato alle
parti che l’Autorità cantonale di vigilanza, e a maggior ragione all’Ufficio
d’esecuzione, non è consentito l’esame della fondatezza del giudizio pretorile.
Dovesse per avventura l’escusso pagare, a seguito dell’emissione del secondo
ACB, più del dovuto, gli resta riservata, se del caso e ove se ne realizzino i
presupposti, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 86 LEF.
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Il
ricorso 2 giugno 1999 dell’avv. __________ va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 149 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 giugno 1999 dell’avv. __________, é respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
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Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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