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Numero d'incarto:
15.1999.86
Data decisione, Autorità:
10.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00086
Lugano
10 agosto 1999
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 21 maggio 1999 di
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro l’atto
di pignoramento 21 aprile 1999 emesso nell’ambito di diverse procedure
esecutive promosse contro il ricorrente da
(rappr. dall’__________)
esec. n.
(rappr. dalla
__________)
esec. n.
esec. n.
(rappr. da:
__________)
esec. n.
__________, __________, __________, __________
esec. n.
(rappr. da
__________)
esec. n.
__________, __________
esec. n.
viste le
osservazioni:
– 9 giugno 1999
della __________
– 16 giugno 1999
della __________
– 1. luglio 1999 dell’UEF
di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono contro __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Con
provvedimento 21 aprile 1999 l’UEF di Bellinzona ha pignorato al ricorrente tra
l’altro l’importo di fr. 3’200.– al mese più l’intera tredicesima sulla base
del seguente computo:
Introiti
fr. 5’999.–
Minimo
di esistenza
–
importo base fr. 1’025.–
–
affitto fr. 1’200.–
–
riscaldamento fr. 100.–
–
cassa malati fr. 224.–
–
spese per cure mediche fr. 150.–
–
assicurazioni diverse fr. 100.–
totale fr. 2’799.–
Eccedenza
mensile pignorabile: fr. 3’200.–
C. Contro
siffatta determinazione si è aggravato __________ sostenendo che l’UEF di
Bellinzona gli pignora completamente la sua rendita d’invalidità proveniente
dalla previdenza professionale, allorquando secondo le disposizioni legali
questo reddito è pignorabile solo parzialmente e per la durata di 12 mesi al massimo.
D. Il
Comune di __________ e la __________ non hanno presentato osservazioni, mentre
delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il
ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art.. 17 cpv. 2
LEF).
Nel
caso in esame __________, con ricorso 21 maggio 1999, si è aggravato contro
l’atto di pignoramento 21 aprile 1999. Ritenuto che ex art. 22 cpv. 1 LEF
l’Autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisione
non sia stata impugnata, si può prescindere dal verificare la tempestività del
ricorso 21 maggio 1999.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Ammonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive
modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame
del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
a) Ex
art. 93 cpv. 2 LEF i redditi limitatamente pignorabili ex art. 93 cpv. 1 LEF
possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell’esecuzione del
pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre
dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione.
Secondo
l’art. 110 LEF i creditori che presentano domanda di continuazione
dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano
a questo. L’Ufficio d’esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto
sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo. I creditori che
presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione solo dopo lo scadere del
termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento
separato. I beni pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo
pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai
creditori che precedettero al pignoramento anteriore.
b) Dalle
precedenti disposizioni di legge emerge che decorso il termine di 12 mesi dal
primo pignoramento, i beni pignorati possono essere di nuovo oggetto di un
successivo pignoramento, per cui l’UEF di Bellinzona ha operato correttamente
nell’emettere, trascorsi i primi 12 mesi, un nuovo provvedimento a favore di
altri creditori, in cui non é stato riconosciuto il supplemento per la figlia
maggiorenne agli studi, come formulato nella sentenza di questa Camera (inc.
15.98.142), emessa il 22 gennaio 1999.
- a) Ex
art. 92 cpv 1 n. 9a LEF la rendita giusta l’art. 20 della Legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è impignorabile.
b) Le
prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili – come nel caso
di specie –, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art.
93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia,
decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate
nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore dalla
sua cassa pensione è quindi pignorabile ex art. 93 LEF come il salario che
sostituisce (Ammonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p. 174).
c) Nel
quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del
debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF, che quelli limitatamente
pignorabili ex art. 93 LEF (Ammonn/Gasser,
op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito dal
debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino
a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole,
l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può
essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora
beneficiare del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già sia
coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1).
d) Dalle
precedenti considerazioni emerge che l’UEF di Bellinzona ha operato
correttamente, computando nel calcolo degli introiti del debitore, oltre alla
rendita versata dalla __________ di fr. 3’412.– al mese anche la rendita AI di
fr. 2’587.–. L’importo pignorato è pertanto coperto dalla rendita versata dalla
Cassa pensione __________, che come si deduce dalla precedenti considerazioni è
limitatamente pignorabile ex art. 93 LEF, mentre non vi è pignoramento della
rendita AI.
- Il
ricorso 21 maggio 1999 di __________ va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
17, 92 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 21 maggio 1999 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione:
–
per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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