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Numero d'incarto:
15.1999.64
Data decisione, Autorità:
10.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00064
15.99.00085
Lugano
10 agosto 1999
FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui
ricorsi 14 aprile e 10 maggio 1999 di
patr. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario 26 marzo
1999 nelle esecuzioni n. , n. e n. __________ promosse nei
confronti della ricorrente da
e da
(patr.
richiamata
l’ordinanza presidenziale 16 aprile 1999, con la quale al ricorso è stato concesso
l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
–
20 maggio 1999 di __________
–
26 maggio 1999 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso
dei propri crediti.
B. Il
26 marzo 1998 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento presso la ditta
__________ della quota salario percepito dall’escussa eccedente il minimo
vitale, determinato sulla base del seguente calcolo:
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1’025.–
locazione
fr. 1’120.–
trasferte fr. 200.–
pasti
fuori domicilio fr. 180.–
ass.
diverse fr. 100.–
totale fr. 2’625.–
C. Con
ricorso 14 aprile 1999 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario
sostenendo che il calcolo eseguito dall’UEF di Bellinzona non avrebbe considerato
l’importo di fr. 245.80 relativo al premio della cassa malati, nonché l’importo
di fr. 249.40 a titolo di canone leasing. L’Ufficio avrebbe inoltre proceduto
al pignoramento di salario senza considerare che l’escussa è retribuita ad ore
e che nel salario orario sarebbe compresa anche la percentuale di salario
afferente le vacanze. La quota di salario impignorabile andrebbe di conseguenza
aumentata della percentuale dell’8.33% oltre ad una percentuale del 2,5 % per
giorni festivi non retribuiti. La ricorrente postula quindi la determinazione
del minimo di esistenza in fr. 3’502.–.
D. Il
29 aprile 1999 l’UEF di Bellinzona ha proceduto ad un nuovo calcolo del minimo
di esistenza:
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1’025.–
locazione
fr. 1’120.–
cassa
malati fr. 245.80
trasferte fr. 200.–
pasti
fuori domicilio fr. 180.–
ass.
diverse fr. 100.–
totale fr.
2’870.80
Contro
tale calcolo si è nuovamente aggravata __________ il 10 maggio 1999 sollevando
le medesime censure di cui al ricorso 14 aprile 1999, differendo il calcolo del
minimo di esistenza unicamente per l’importo relativo al premio della cassa malati.
E. Delle
osservazioni di __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. I
ricorsi 14 aprile 1999 e 10 maggio 1999 di __________ sono entrambi diretti contro
l’operato dell’UEF di __________. Sono motivati in sostanza allo stesso modo e
si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la
congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.99.64. e inc. 15.99.85. Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep.
1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto
ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su
reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere
operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame l’escussa ha preteso il riconoscimento di fr. 1’120.– a
titolo di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da sola
a __________.
E’
di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escussa, ed il relativo
canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive
esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’120.– non può essere
riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo
il primo termine utile di disdetta. Pertanto alla debitrice va ricordato che
nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo
contratto di locazione le verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo
mensile di fr. 600.– al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un
appartamento compatibile con i suoi limiti di reddito e le sue condizioni
personali a __________ o in un comune viciniore.
- Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento
delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza
solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III
16).
Nel
caso di specie la ricorrente ha dimostrato di aver conferito il 6 aprile 1999
alla __________ un ordine di pagamento permanente di fr. 245.80 a favore della
cassa malati __________ di __________. Orbene, considerato che possono essere
posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr.
DTF 121 III 20) e ritenuto che malgrado dal verbale di pignoramento risulti che
fra i creditori vi sia la cassa __________, avendo la debitrice dimostrato di
pagare l’importo di fr. 245.80 relativo al premio della cassa malati, tale voce
di spesa deve essere inserita nel calcolo del minimo di esistenza, come del
resto effettuato dall’UEF di Bellinzona.
- E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3
LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua
professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/
Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I,
Zurigo 1984, § 24 n..60).
In
casu la debitrice esercita la propria attività lucrativa a Lugano e per recarsi
al lavoro fa capo al veicolo privato. Come risulta dagli atti tale veicolo è
stato sostituito nel mese di marzo 1999, a seguito di un guasto che ne ha reso
antieconomica la riparazione, con un nuovo veicolo, il cui canone leasing
mensile ammonta fr. 249.40. La ricorrente esercita l’attività di impiegata a
__________o e vive a __________. Orbene le due città in questione sono
regolarmente servite da mezzi pubblici, segnatamente dal treno e dall’autopostale,
a cui la debitrice può far capo.
-
La
ricorrente sostiene che l’Ufficio non avrebbe calcolato correttamente il
reddito dell’escussa, essendo quest’ultima retribuita ad ore ed essendo
compresa nel salario orario anche una quota afferente le vacanze. Orbene dal
verbale di pignoramento non risulta il reddito percepito dall’escussa, ragione
per cui s’impone la retrocessione degli atti all’UEF di __________, affinché proceda,
sulla base delle considerazioni precedenti, ad un nuovo calcolo del minimo
vitale e dell’eccedenza pignorabile a carico della debitrice.
-
Ne
consegue il parziale accoglimento dei gravami.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Le
procedure inc. 15.99.64. e inc. 15.99.85. sono dichiarate congiunte.
Il ricorso 14 aprile 1999 di __________, è parzialmente accolto.
2.1 Gli
atti sono retrocessi all’UEF di Bellinzona, affinché abbia a determinarsi come
al considerando 7 di questa sentenza.
2.2 Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
2.3 Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
- Il
ricorso 10 maggio 1999 __________, è parzialmente accolto.
3.1 Gli
atti sono retrocessi all’UEF __________, affinché abbia a determinarsi come al
considerando 7 di questa sentenza.
3.2 Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.3 Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
- Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente:
Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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