AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.49
Data decisione, Autorità:
11.10.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00049
Lugano
11 ottobre 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 marzo 1999 di
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e
meglio contro la decisione 12 marzo 1999
nelle diverse esecuzioni promosse nei
confronti di
richiamata
l’ordinanza vicepresidenziale 25 marzo 1999, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 30 aprile 1999 dell’UEF
di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il
garage __________ ha eseguito diversi lavori sull’autovettura __________
targata __________ di proprietà dell’escusso, oltre a prestazioni di posteggio
del veicolo, per un totale complessivo di fr. 14’074.50.
C. Il
13 gennaio 1997 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento della vettura in
oggetto. In data 11 settembre 1997 il Ministero pubblico comunicava all’UEF di
Bellinzona che con ordine 11 marzo 1997 è stata sequestrata la vettura
__________ n. di matricola __________ presso il garage __________ nell’ambito
del procedimento penale aperto nei confronti di __________
D. Avendo
in data 22 ottobre 1998 la Corte delle Assise correzionali di Bellinzona
ordinato il sequestro conservativo dell’autovettura __________ ed avendo
l’escusso interposto ricorso per cassazione contro tale sentenza, il Ministero
pubblico il 23 dicembre 1998 autorizzava l’UEF di Bellinzona a predisporre un
collocamento meno oneroso del veicolo
E. Il
12 marzo 1999 l’UEF di Bellinzona comunicava al garage __________ l’intenzione
di ritirare il veicolo in oggetto. L’Ufficio comunicava altresì al garage che
l’auspicato diritto di ritenzione sul veicolo per le fatture rimaste scoperte
non poteva essere fatto valere, non essendo stata avviata alcuna procedura
esecutiva in merito.
F. Con
ricorso 23 marzo 1999 il __________ si aggrava contro la decisione dell’UEF di
Bellinzona, postulandone l’annullamento. Il ricorrente assevera che la
decisione in questione violerebbe le norme di cui agli art. 895 e ss. CC e
sarebbe frutto di un errore di apprezzamento. Il ricorrente afferma inoltre,
contrariamente a quanto sostenuto dall’UEF di aver avviato il 5 marzo 1999 una
procedura esecutiva in via di realizzazione di un pegno manuale avente per
oggetto il veicolo in questione.
G. Delle
osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto :
-
Giusta
l’art. 106 cpv. 1 LEF se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è
titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto
incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in
proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale
di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle
parti. Oggetto della procedura di cui agli art. 106 ss. LEF può essere anche il
diritto di ritenzione (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea,
Ginevra, Monaco, 1998, n.15 ad art. 106 LEF).
-
Nel
caso di specie il ricorrente fa valere un diritto di ritenzione per fatture
scoperte sul veicolo __________ oggetto del pignoramento a carico di
__________. Tale diritto non figura sul verbale di pignoramento notificato ai
creditori, il quale contiene unicamente l’indicazione che l’autovettura
pignorata si trova presso il garage __________ a __________. L’UEF di
Bellinzona dovrà quindi comunicare alle parti che __________ fa valere un
diritto di ritenzione ex art. 895 ss. CC sul veicolo pignorato, dando così
avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 ss. LEF. Il
provvedimento impugnato viene quindi annullato e gli atti vengono retrocessi all’UEF
di Bellinzona, affinché proceda nei propri incombenti.
-
Ne
consegue l’accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 106 ss. LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 marzo 1999 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 12 marzo 1999 dell’UEF di Bellinzona, emesso
nell’ambito delle procedure esecutive a carico di __________, è annullato.
-
Gli
atti vengono retrocessi all’UEF di Bellinzona affinché abbia a determinarsi
come al considerando 2 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster