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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.27
Data decisione, Autorità:
02.03.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00027
Lugano
2 marzo 1999/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 2 febbraio 1999 di
contro
l’operato
dell’UEF di Mendrisio e meglio contro la notifica del precetto esecutivo 22
gennaio 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa da
(patr. dall’avv.
__________)
nei confronti di
viste le
osservazioni
– 11 febbraio 1999
della __________
– 15 febbraio 1999
dell’UEF di Mendrisio
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.
B. Il
25 gennaio 1999 la creditrice ha fatto notificare a __________ moglie
dell’escusso, il precetto esecutivo n. __________ UEF di Mendrisio.
C. Con
ricorso 2 febbraio 1999 __________ postula l’annullamento del precetto esecutivo,
asseverando di non essere debitrice solidale del marito, di non aver mai stipulato
alcuna convenzione matrimoniale. La ricorrente sostiene quindi che tra i coniugi
vige il regime ordinario della partecipazione agli acquisti.
D. Con
osservazioni 11 febbraio 1999 la __________ ritiene il gravame privo di fondamento
non essendo stata avviata alcuna esecuzione nei confronti della ricorrente.
E. Delle
osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 68a cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione
di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere
notificati anche all’altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale viene
fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l’ufficio provvede senza
indugio alle notificazioni omesse. Se il creditore o il debitore sostengono
l’esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni, l’ufficio, prima
di notificare il precetto esecutivo deve verificare la fondatezza di tale
presupposto (DTF 113 III 55; Sabine Kofmel
Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998,
n. 11 ad art. 68a). Se tra i coniugi vige il regime ordinario della
partecipazione agli acquisti o il regime straordinario della separazione dei
beni, l’esecuzione di un terzo non crea particolari problemi, eccetto nel caso
in cui il bene immobile oggetto della procedura esecutiva sia l’abitazione
familiare ai sensi dell’art. 169 CC (cfr. Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 21 n.9-10, p.
145).
-
Nel
caso di specie la ricorrente ha affermato di non aver mai stipulato alcuna convenzione
matrimoniale e di vivere quindi nel regime ordinario della partecipazione agli
acquisti. Neppure la creditrice nella domanda di esecuzione ha indicato
l’esistenza di tale regime dei beni, limitandosi a far notificare a __________
il precetto esecutivo in qualità di coniuge dell’escusso __________. Si impone
quindi l’annullamento dell’atto impugnato, in quanto l’art. 68a LEF non risulta
applicabile alla fattispecie in esame. L’UEF di Mendrisio dovrà quindi
annullare il precetto esecutivo n. __________, limitatamente alla copia fatta
notificare il 25 gennaio 1999 a __________ dalla __________ comunque pienamente
operante l’esecuzione n. __________ nei confronti di __________.
-
Ne
consegue l’accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
17 e 68a LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 febbraio 1999 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine all’UEF di Mendrisio di determinarsi come al
considerando 2. di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
all’UEF di Mendrisio.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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