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Numero d'incarto:
15.1999.2
Data decisione, Autorità:
09.02.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00002
Lugano
9 febbraio 1999 FA/fc//fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 gennaio 1999 di
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro la notificazione del precetto esecutivo
16 dicembre 1998
nell’esecuzione n.
__________ promossa da
patr.
dall'avv. __________
nei confronti del ricorrente
richiamata
l’ordinanza presidenziale 8/11 gennaio 1999, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni - 21 gennaio
1999 di __________
22 gennaio 1999 dell'UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Su
domanda di __________ l'UE di Lugano ha emesso, il 2 dicembre 1997, il PE n.
__________ nei confronti di __________, per l'importo di fr. 700'000.-- oltre
interessi. Con provvedimento del 30 gennaio 1998 l'UE ha annullato il citato
PE. Statuendo su ricorso di __________, questa Camera ha fatto ordine
all'ufficio, con sentenza 11 dicembre 1998, intimata il successivo 15 dicembre,
di emettere il PE così come richiesto dall'escutente.
B. Il
16 dicembre 1998 l'UE di Lugano ha emesso il PE n. __________ nei confronti di
__________, sulla base della domanda di esecuzione inoltrata da __________
verso la fine del 1997. L'atto è stato notificato all'escusso il 28 dicembre
1998.
C. Con
ricorso 4 gennaio 1999 __________ insorge contro l'atto di notifica del PE.
Egli chiede di verificare se la sentenza della CEF era già esecutiva il giorno
della sua ricezione da parte degli interessati. Ad ogni modo il PE è stato
notificato in periodo di ferie e andrebbe perciò annullato. L'escutente, poi,
non risiederebbe più a __________.
D. Con
le osservazioni __________ fa valere che un PE notificato durante le ferie non
sarebbe annullabile, semplicemente la decorrenza dei termini verrebbe
procrastinata. L'UE di Lugano fa invece notare di aver emesso il PE il 16
dicembre 1998, prima dell'inizio delle ferie esecutive.
Considerato
in diritto: 1. A
norma dell'art. 24 cpv. 1 LPR "le sentenze dell'autorità di vigilanza sono
esecutive dal giorno successivo a quello della notificazione". In concreto
l'UE ha emanato il PE n. __________, eseguendo l'ordine impartitogli da questa
Camera, nello stesso giorno in cui la sentenza è stata notificata. Ciò non ha
però avuto alcuna influenza pratica sulla procedura esecutiva che non può, per
questo, essere invalidata. Il PE è stato notificato al debitore solo il 28
dicembre 1998. Del tutto ininfluente si rivela quindi la data di emissione del
precetto.
2a). Sette
giorni prima e sette giorni dopo __________ e __________ non si può procedere
ad atti esecutivi (cfr. art. 56 n. 2 LEF). Un precetto esecutivo notificato
all'escusso durante le ferie non è però né nullo né annullabile. L'unica
conseguenza dell'intimazione nel periodo precluso è che i termini per ricorrere
ex art. 17 LEF o per interporre opposizione iniziano a decorrere solamente a
partire dal primo giorno dopo le ferie (cfr. DTF 121 III 284 s.; Thomas Bauer
in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 54 s. ad art. 56 LEF e
giurisprudenza ivi citata).
b) Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale un'inesatta designazione di una parte
su un precetto esecutivo determina la nullità dell'atto soltanto se la mancanza
era atta a far cadere in errore le parti coinvolte. Se l'escusso, in buona
fede, non poteva nutrire dubbi circa l'identità dell'escutente, il vizio è
sanato e il precetto non è nemmeno annullabile (cfr. DTF 120 III 11 ss.; DTF
102 III 65 s.; Wüthrich/Schoch in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n.
31 ad art. 69 LEF e giurisprudenza ivi citata).
c) In
concreto il PE in oggetto, notificato durante le ferie esecutive e con una
menzione del creditore che non ha certo tratto in inganno il ricorrente, si
rivela assolutamente valido e non annullabile.
- Il
ricorso 4 gennaio 1999 di __________ va di conseguenza respinto. Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 56 e 69 LEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 gennaio 1999 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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