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Numero d'incarto:
15.1999.199
Data decisione, Autorità:
11.07.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00199
Lugano
11 luglio
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 6 dicembre 1999 di
rappr.
dallo St. leg. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Mendrisio nell’esecuzione n. __________
– e meglio contro l’avviso di pignoramento 15 novembre 1999 – promossa da
viste le
osservazioni 3 gennaio 2000 dell’UEF di Mendrisio,
esaminati gli atti e
i documenti;
ritenuto
in fatto:
A.
Su richiesta della __________ (di seguito: __________), in data 16
dicembre 1998 l’UEF di Mendrisio ha inviato a __________ il precetto esecutivo
__________, per un credito di fr. 30'751.25 oltre interessi al 6.5% dal 14 novembre
1998 e spese di esecuzione; in data 17 dicembre 1998, __________ ha interposto
opposizione al PE.
B. La __________ e __________ sono comparsi dinanzi il Giudice di Pace
di __________ in data 28 ottobre 1999 su istanza dell’__________. In questa sede
è stata sottoscritta una transazione dal seguente tenore:
“In Aufhebung des gegen die Betreibung Nr.
__________ erhobenen Rechtsvorschlages anerkennt die Beklagschaft einen Betrag von
total Fr. 4'700.--. Dieser Betrag wird der Klägerschaft wie folgt bezahlt:
Bis spätestens zum 5. November
1999. (…)
Sollte diese
Zahlungsvereinbarung nicht eingehalten werden, kann die Betreibung sofort über den
reduzierten Forderungsbetrag von Fr. 20'168.03 zuzüglich Zins und Kosten fortgesetzt
werden.”
C. La __________ ha chiesto in data 9 novembre 1999 il proseguimento
dell’esecuzione.
D. L’UEF ha provveduto a fissare il pignoramento per il 27 gennaio
2000, dandone comunicazione a __________ il 15 novembre 1999.
E. Con tempestivo ricorso 29 novembre 1999, __________ sostiene che
l’accordo sottoscritto dinanzi al Giudice di Pace di __________ non prevede un
incondizionato ritiro dell’opposizione per fr. 20'168.03 oltre interessi e
spese, se egli non avesse versato l’importo di fr. 4'700.-- alla precettante
entro il 5 novembre 1999. In conclusione postula l’annullamento dell’avviso di
pignoramento 15 novembre 1999, poiché il PE sarebbe tuttora gravato da
opposizione totale.
F. Con osservazioni 3 gennaio 2000 l’UEF conferma la propria
interpretazione della convenzione 28 ottobre 1999, rimettendosi tuttavia al
giudizio di questa Camera.
Considerato
in diritto:
- Giusta l’art. 88 cpv. 1 LEF, se l’esecuzione non è stata sospesa
in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, il creditore può
chiederne la continuazione trascorsi venti giorni dalla notifica del precetto.
Al contrario, se l’opposizione non viene rigettata giudizialmente o
ritirata dal debitore, l’esecuzione resta sospesa (art. 78 cpv. 1 LEF).
- Il ritiro dell’opposizione è un atto irrevocabile del debitore, con
il quale dichiara all’Ufficio di esecuzione la sua volontà di accondiscendere
in parte o integralmente al proseguimento dell’esecuzione nei suoi confronti
(DTF 81 III 94; Bessenich B., in:
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea
1998, n° 5 ad art. 78 LEF).
Dal
momento che vizi di volontà in questa comunicazione possono unicamente essere
fatti valere con azione di ripetizione per pagamento indebito (art. 86 LEF; DTF
75 III 40, Bessenich B., op.
cit., n° 5 ad art. 78 LEF), il ritiro dell’opposizione deve essere chiaro e
facilmente riconoscibile.
- Nel caso in esame, la transazione 28 novembre 1999 sottoscritta dal
ricorrente e dalla creditrice dinanzi al Giudice di pace di __________ è
contraddittoria.
In
effetti essa sembrerebbe lasciare al ricorrente una prima scelta: se egli avesse
pagato fr. 4'700.-- entro il 5 novembre 1999, il pagamento sarebbe equivalso a
“Aufhebung des gegen die Betreibung Nr. __________ erhobenen Rechtsvorschlages”,
ossia al ritiro dell’opposizione al PE qui in esame. A mente di questa Camera,
l’accordo doveva con tutta probabilità prevedere il ritiro da parte della
creditrice dell’esecuzione e non il ritiro dell’opposizione da parte del debitore,
che così facendo avrebbe aperto la strada al creditore per proseguire
l’esecuzione per la rimanenza. Di tale contraddizione si deve essere reso conto
il ricorrente, che ha così lasciato trascorrere il termine per il pagamento,
onde evitare – in caso di dubbio – di dover pagare l’intero credito posto in
esecuzione dedotti fr. 4'700.--.
- Nonostante ciò, occorre rilevare che il doc. C è in sostanza un
verbale di udienza che incorpora una transazione giudiziale e non una
dichiarazione di ritiro dell’esecuzione o una sentenza di rigetto
dell’opposizione per fr. 20'168.03, la cui mancata attestazione di crescita in
giudicato avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dall’UEF prima di inviare
l’avviso di pignoramento.
Di
conseguenza la creditrice non può direttamente domandare il proseguimento
dell’esecuzione (art. 88 LEF), ma deve istare per il rigetto dell’opposizione.
Di
conseguenza va confermata l’opposizione interposta dal ricorrente, mentre l’UEF
di Mendrisio cancellerà dal registro delle esecuzioni le registrazioni relative
alla domanda di pignoramento e alla data prevista per lo stesso.
- Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la
gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in
cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag.
- – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art.
78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e cpv. 2 cifra 1, 86, 88 cpv. 1 LEF,
pronuncia:
- Il ricorso 29 novembre 1999 di __________ è accolto.
1.1. Di conseguenza è accertato che l’opposizione al PE __________ dell’UEF
di Mendrisio non è stata né ritirata né rigettata.
1.2. La
notifica dell’avviso di pignoramento del 15 novembre 1999 è dichiarata nulla.
1.3. L’UEF di Mendrisio cancellerà le iscrizioni relative alla domanda di
pignoramento e atti successivi nell’esecuzione n° __________ dal registro delle
esecuzioni.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
all'UEF di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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