Complaint against seizure notice declared inadmissible

15.1999.123Übriges Gericht13.08.1999Inadmissible

Zusammenfassung

In debt-enforcement supervisory proceedings, the complainant challenged a seizure notice, claiming the creditor had already been paid CHF 60,000. The supervisory chamber held that the enforcement office had correctly proceeded under Arts. 89 and 90 SchKG after continuation of enforcement had been requested on the basis of a final judgment. The debtor's objections related solely to the merits of the claim and were therefore outside the supervisory authority's cognizance. The complaint was declared inadmissible. No costs were charged and no indemnity was awarded.

Regest

Art. 17, 89, 90 SchKG; complaint against a seizure notice in debt-enforcement proceedings; the supervisory authority reviews only procedural defects in the enforcement office's conduct and not objections going to the existence or extent of the underlying claim. Once continuation has been requested, the office must proceed without delay to seizure and notify the debtor at least one day in advance. Merits-based objections, including alleged prior payment, are not cognizable in supervisory complaint proceedings. Cost-free proceedings and no compensation follow from the cited federal cost rules.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.123

Data decisione, Autorità: 13.08.1999, CEF

Incarto n. 15.99.00123

Lugano 13 agosto 1999 /FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 luglio 1999 di


contro

l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da


richiamata l’ordinanza presidenziale 15 luglio 1999, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 11 agosto dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha notificato al debitore l’avviso di pignoramento, previsto per il 27 agosto 1999;

che con ricorso 7 luglio 1999 ____________________ si è aggravato contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa da __________, sostenendo che il creditore avrebbe già ricevuto l’importo di fr. 60’000 e quindi la richiesta avanzata con l’esecuzione in oggetto sarebbe assurda;

che con osservazioni 11 agosto 1999 l’UE di Lugano ribadisce la correttezza del proprio operato e chiede la reiezione del gravame;

che per l’art. 89LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio di esecuzione ricevuta la domanda di continuazione procede senza indugio al pignoramento;

che il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima (art. 90 LEF);

che nel caso di specie il creditore ha richiesto il 14 giugno 1999 il proseguimento dell’esecuzione n. __________ sulla base della sentenza 1° giugno 1999 della Pretura di Lugano, cresciuta in giudicato;

che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha fissato il pignoramento per il 27 agosto 1999 dandone avviso al debitore;

che in concreto nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’Ufficio di esecuzione, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF;

che le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono unicamente questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza;

che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile;

che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 89 e 90 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 7 luglio 1999 __________, è irricevibile.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all’UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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