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Numero d'incarto:
15.1999.12
Data decisione, Autorità:
29.01.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00012
Lugano
29 gennaio 1999
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 19 gennaio 1999 di
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e meglio contro l’avviso d’incanto unico 18 gennaio
1999 relativo alla part. __________ RFD di __________ nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti del ricorrente da
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che
il 18 gennaio 1999 è stato notificato a __________ l’avviso d’incanto unico relativo
alla part. __________ RFD di __________;
che
con ricorso 19 gennaio 1999 __________ si aggrava contro l’avviso d’incanto
chiedendone l’annullamento, in quanto lo stesso sarebbe erroneamente
riferimento all’elenco oneri del 19 febbraio 1996, modificato a seguito di
contestazione;
che
inoltre il ricorrente contesta l’ammontare e la fondatezza del credito vantato
da __________;
che
per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul
merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che
nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di
chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
che
nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 22 gennaio
1999 per la decisione sull’effetto sospensivo;
che
__________ non ha interposto opposizione al precetto esecutivo n. __________
UEF di Bellinzona fatto spiccare da __________ nei suoi confronti;
che
le censure sollevate dal ricorrente non sono in grado d’invalidare la procedura
esecutiva, essendo entrambi gli elenchi oneri 19 febbraio 1996 e 28 maggio
1997, relativi alla part. __________ RFD di __________, cresciuti in giudicato;
che
le ulteriori contestazioni concernono questioni di merito sottratte al potere
di cognizione di questa Autorità di vigilanza;
che
s’impone quindi la reiezione del gravame senza la necessità di atti istruttori;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
138 LEF e 9 LPR
pronuncia: 1. Il
ricorso 19 gennaio 1999 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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