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Numero d'incarto:
15.1999.117
Data decisione, Autorità:
17.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00117
Lugano
17 agosto 1999/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 6 luglio 1999 di restituzione del termine per interporre
opposizione ex art. 33 cpv. 4 presentata da
nelle
esecuzioni n. __________ e __________ dell’UEF di Locarno promosse contro gli
istanti da
__________;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 14 luglio 1999 con cui è stato concesso effetto
sospensivo;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto
che
__________ procede contro __________ e __________ con PE n.__________ e
__________ dell’UEF di Locarno notificati l’11 giugno 1999;
che
con atto 6 luglio 1999 __________ e __________ hanno chiesto la restituzione
del termine per poter far opposizione;
che
gli istanti hanno motivato la loro istanza sostenendo di non aver potuto
interporre prima opposizione per errore, facendo valere delle contropretese nei
confronti __________, di cui __________ era dipendente, in seguito al
licenziamento per motivi gravi ingiustificati;
che
ex art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito
da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’Autorità di
vigilanza o all’Autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento,
inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto
omesso;
che
la restituzione di un termine è possibile solo se esso non è stato rispettato
per un impedimento non imputabile all’istante (Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 11 n. 28 p. 83);
che
ex art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo
verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro
dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio esecuzione;
che
secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione;
che
in casu non può pertanto essere ritenuto che la mancata opposizione entro il
termine di dieci giorni sia dovuta ad impedimento non imputabile agli istanti,
avendo essi ammesso che si trattava di errore, per cui non può trovare
applicazione l’art. 33 cpv. 4 LEF;
che
l’istanza di restituzione del termine dovrebbe quindi in linea di principio
essere respinta;
che
ex art. 22 LEF sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate
nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel
procedimento; l’Autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche
quando la decisione non sia stata impugnata;
che
nullità è data nel caso di atti esecutivi di chi oppure contro chi non ha la
capacità di essere parte in un’esecuzione (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 13 ad art. 22
LEF);
che
ex art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF la domanda di esecuzione si presenta per iscritto o
verbalmente all’ufficio d’esecuzione e deve enunciare tra l’altro il nome del
creditore;
che
il debitore ha un interesse eminente di conoscere esattamente la persona del
creditore, poiché solo conoscendolo può difendersi dall’esecuzione promossa nei
suoi confronti (Sabine Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco, vol I, n.17 ad art. 67 LEF);
che
un PE sul quale il nome del creditore non è indicato chiaramente e
inequivocabilmente è in linea di principio nullo (Kofmel Ehrenzeller, op. cit.,
n. 17 ad art. 67 LEF);:
che
creditore può essere chi ha personalità giuridica e di conseguenza capacità di
essere parte, ciò che manca ad una comproprietà (Kofmel Ehrenzeller, op. cit.,
n. 18 ad art. 67 LEF);
che
in un’esecuzione comune ciascun creditore deve essere indicato con nome e
domicilio e la domanda di esecuzione deve essere firmata da ciascun creditore
oppure deve essere nominato un rappresentante (Kofmel Ehrenzeller, op. cit. ,
n.19 ad art. 67 LEF);
che
la capacità di essere parte processuale e di conseguenza di essere parte in
un’esecuzione deve essere verificata d’ufficio dall’Ufficio esecuzione (Kofmel Ehrenzeller,
op. cit., n. 18 ad art. 67 LEF);
che
un’esecuzione in cui i creditori sono stati indicati collettivamente è nulla (Kofmel
Ehrenzeller, op. cit., n. 19 ad art. 67 LEF);
che
nel caso di specie sulla domanda di esecuzione e sul PE quale creditore è stato
indicato “__________”;
che
“__________” è una comproprietà, per cui ciascuno dei comproprietari doveva
essere indicato sul PE con il proprio nome e domicilio (cfr. contratto di
locazione 14 ottobre 1997);
che
mancando tali indicazioni i PE n. __________ e __________ vanno dichiarati
nulli d’ufficio;
che
di conseguenza l’istanza ex art. 33 cpv. 4 LEF di __________ e __________ è
divenuta priva d’oggetto e va stralciata dai ruoli;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 22 e 67 cpv. 1 n. 1
LEF
pronuncia:
-
I
PE n. __________ e __________ del 2/11 giugno 1999 emessi dall’UEF di Locarno
contro __________ e __________ sono dichiarati nulli.
-
L’istanza
6 luglio 1999 di __________ e __________ è stralciata dai ruoli nel senso dei considerandi
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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