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Numero d'incarto:
15.1999.107
Data decisione, Autorità:
20.09.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00107
Lugano
20 settembre 1999 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 10 giugno 1999 di
patr.
dall'avv. __________
contro l’operato dell’UEF
di Locarno
nell'esecuzione n.
__________ promossa contro __________ da
in materia di
notificazione di precetto esecutivo;
viste le
osservazioni 22 giugno 1999 di __________ e 28 giugno 1999 dell'UEF di Locarno;
preso atto della
memoria 2 luglio 1999 della ricorrente;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede contro __________ per fr. 9'906.45.-- oltre accessori per il titolo di
"assuré __________ 01-12/96 + part. 96".
Dal
precetto esecutivo, emesso il 12 giugno 1998, risulta che l'atto è stato
notificato il 4 settembre 1998 a __________, marito dell'escussa.
Al
precetto non è stata interposta opposizione.
B. Il
5 marzo 1999 l'UEF di Locarno ha eseguito il pignoramento alla presenza del
marito dell'escussa (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento,
con il rilievo che l'atto risulta essere stato annullato con l'apposizione di
tratti obliqui).
Il
25 maggio 1999 vi è stato un nuovo pignoramento, presente l'escussa: in questa
circostanza __________ ha reso noto di non aver ricevuto il precetto esecutivo,
peraltro riferito a debito inesistente.
C. Con
ricorso 10 giugno 1999 e integrazione 2 luglio1999 l'escussa assevera di non
aver ricevuto il precetto esecutivo, di abitare senza altra persona adulta,
ritenuto che il marito - da cui vive separata di fatto dal maggio 1998 - ha
lasciato l'abitazione coniugale il 1. maggio 1998. La corrispondenza essendo
stata deviata al domicilio del marito a __________, non vi è stata corretta
notifica alla moglie non solo del precetto esecutivo ma anche di tutti gli atti
successivi. Come risulta dalla lettera 18 febbraio 1999 dell'Ufficio
circondariale di tassazione di Locarno e dalla convenzione di divorzio 17
giugno 1999, i coniugi __________ e __________ vivono separati di fatto dal 1.
maggio 1998.
D. Con
osservazioni 22 giugno 1999 __________ ha reso noto di essere stata a conoscenza
solo dall'inizio di giugno 1999 della separazione di fatto dei coniugi
__________ e di aver inviato al marito, a __________, tutte le fatture e i
richiami per premi e partecipazioni, come pure le domande d'esecuzione, anche
contro la moglie.
E. Con
osservazioni 28 giugno 1999 l'UEF di Locarno ha ricordato che il 5 marzo 1999
il marito ha sottoscritto un verbale di pignoramento nel quale ha dichiarato di
essere coniugato.
Considerando
in diritto:
- Per
l'art. 72 LEF la notificazione di un precetto esecutivo è fatta dall'ufficiale,
da un impiegato dell'ufficio o per posta (cpv. 1), ritenuto che all'atto della
consegna colui che procede alla notificazione deve attestare, su ambedue gli
originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta (cpv. 2).
Ex
art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non
vi si trovi, la notificazone può essere fatta a persona adulta della sua
famiglia o ad uno dei suoi impiegati: nel caso in cui non si trovi alcuna di
tali persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di
polizia perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF).
a) Mentre
l'art. 64 stabilisce dove e a chi si devono notificare gli atti esecutivi e
come si deve procedere se l'escusso non è reperibile, l'art. 72 LEF disciplina
per mezzo di chi e in quale forma va operata la notifica ordinaria di un
precetto esecutivo (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 72 LEF).
b) Il
precetto esecutivo è suscettibile di notifica anche per mezzo della polizia
comunale o cantonale. In siffatta evenienza gli agenti fungono da ausiliari
dell'organo d'esecuzione, così come capita per il funzionario postale che
compie atti esecutivi (Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 8 ad art. 72 LEF; Paul Angst,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 21 ad art.
64 LEF). Nella scelta dei mezzi per adempiere gli incombenti di notificazione
di un precetto esecutivo, la polizia agisce in modo indipendente dalle autorità
esecutive e sotto la propria esclusiva responsabilità, applicando i principi
che regolano l'attività della polizia come tale (cfr., mutatis mutandis, il
parere della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
del 6 dicembre 1961 all'Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Berna, in:
Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Appendice I, n. 24, p. 317 ss.). Il
debitore può essere portato in forma coatta al posto di polizia per gli incombenti
di notificazione del precetto esecutivo e non valgono i periodi preclusi ex art.
56 LEF a favore dell'escusso (Angst, op. cit., n. 21 ad art. 64 LEF; Cometta,
op. cit., p. 320-323, n. 3-4 per analogia).
c) La
forma qualificata di notificazione -espressamente imposta dal legislatore all'art.
72 cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo (oltre che per la comminatoria di
fallimento, art. 161 cpv. 1 LEF)- esige l'atto formale della consegna dell'atto
esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o
di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la dazione fisica, con
possibilità per il ricevente di interporre immediata opposizione e con
l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli esemplari del
precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 11-13
ad art. 72 LEF). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve aver luogo ad
opera di chi ha effettivamente eseguito la dazione (DTF 120 III 118 s.; Georges
Vonder Mühll, Anmerkung, in: BlSchK 1996, p. 13).
- Nel
caso di specie, ritenuto che il marito in fase di divorzio e con domicilio
separato non è legittimato a ritirare un atto esecutivo destinato alla moglie,
le formalità ex art. 72 cpv. 2 LEF della consegna effettiva ad opera del
notificante pur essendo state ossequiate - nella misura in cui il 4 settembre
1998 vi è stata effettiva dazione a __________ del precetto esecutivo destinato
ad __________ - non bastano perché si dia corretta notifica alla precettata. La
carenza può essere sanata - con effetti pregiudizievoli per l'escussa - solo se
vi è agli atti la prova che il marito ha comunque trasmesso alla moglie l'atto
esecutivo.
a) L'attestazione
di notificazione in data 4 settembre 1998 a " __________ x __________
", figurante sul precetto esecutivo, ha funzione probatoria. Ove vi fosse
disputa, come è qui il caso, all'organo d'esecuzione (UEF di Locarno) incombe
l'onere di provare che la dazione del precetto da __________ a __________ ha
avuto effettivamente luogo.
b) Come
pubblico documento ex art. 9 cpv. 1 CC, l'esemplare del precetto esecutivo
costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata
l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 118; 117 III 13). La controprova
non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 1998, p. 171, n. 7.87). Essa deve
essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della
veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell'Autorità
cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, p. 231-233).
c) Nel
caso in esame è verosimile che non vi sia stata la consegna effettiva da parte
del marito separato all'escussa (Angst, op. cit., n.19 ad art. 64 LEF, p. 464),
atteso che comunque ne manca la prova e che la reiterazione dei pignoramenti -
dapprima presente il marito e solo successivamente la moglie - è indizio semmai
di carente notifica, tanto più che l'escussa stessa l'ha affermato in sede di
esecuzione del pignoramento 25 maggio 1999, senza che ciò inducesse il cursore
a determinarsi nel senso di accertare se vi fosse stata corretta notifica del
precetto. Ne consegue che nel caso di specie è stato eseguito un pignoramento,
senza che l'escussa potesse disporre del precetto esecutivo e dei mezzi di
difesa ad esso correlati.
- In
linea di principio la carenza formale di un atto ne determina solo la sua
impugnabilità, la sanzione della nullità entrando in linea di conto solo ove la
gravità del provvedimento e i suoi effetti non consentano altro rimedio (Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4
e 8 s. ad art. 22 LEF).
a) La
violazione dei prescritti imperativi dedotti dai combinati art. 64 cpv. 1 e 72
cpv. 2 LEF non consente la determinazione oggettiva del momento topico della
notificazione in una fase temporale precedente il pignoramento 25 maggio 1999.
In mancanza di altri elementi utili all'accertamento, non resta che situare
dopo il 23 giugno 1999 - ricezione da parte dell'UEF di Locarno delle
osservazioni 22 giugno 1999 della precettante - il momento della conoscenza del
contenuto del precetto esecutivo. Di conseguenza le affermazioni dell'escussa
rese il 25 maggio 1999 in sede di esecuzione del pignoramento, subordinatamente
e nella peggiore delle ipotesi per __________ le allegazioni della sua
patrocinatrice, rese il 10 giugno 1999 e più chiaramente il 2 luglio 1999,
consentono di ritenere che al precetto esecutivo irritualmente notificato il 4
settembre 1998 sia stata interposta tempestiva opposizione al più tardi il 2 luglio
1999 (DTF 112 III 84 s. cons. 2b con rif.; sentenza 21 marzo 1983 dell'Autorità
cantonale di vigilanza del Cantone Berna, in: BlSchK 1987, p. 22 s.; Wüthrich/Schoch,
op. cit., n. 19 ad art. 72 LEF).
b) L'attitudine
dell'escussa è peraltro ben lungi dall'essere costitutiva di abuso di diritto
ex art. 2 CC (sulla nozione nel diritto esecutivo, cfr. Max Baumann, Zürcher Kommentar
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, vol. I/1, Zurigo 1998, n. 33 e 36 ad art.
2 CC), per il fatto che la parte precettata è in grado di comprendere
compiutamente la portata della pretesa dedotta in esecuzione, in linea di
principio, solo dopo aver preso visione del precetto stesso (modulo n. 3). Solo
a quel momento le sono infatti noti tutti i mezzi di difesa a sua disposizione,
partitamente indicati nell'atto esecutivo stesso. Questo è peraltro uno dei
motivi che hanno determinato il legislatore al formalismo che connota l'art. 72
cpv. 1 LEF, in relazione all'art. 64 cpv. 1 LEF.
c) Ne
consegue che, l'opposizione formulata da __________ il 2 luglio 1999 essendo tempestiva
(art. 74 cpv. 1 LEF), l'UEF di Locarno procederà all'iscrizione, nel registro
delle esecuzioni, della data dell'opposizione in conformità dell'art. 10 Rform
(RS 281.31).
- Il
ricorso deve pertanto essere accolto. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1
primo periodo LEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), benché
protestate dalla ricorrente, perché così imposto dal diritto federale in
termini non sempre congrui (Cometta, op. cit., n. 7 ad art. 20a LEF).
Richiamati gli art. 2 e 9 CC; 17, 22,
64, 72 e 74 cpv. 1 LEF; 10 Rform;
PRONUNCIA
- Il
ricorso 10 giugno 1999 di __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n.
__________ dell'UEF di Locarno è dichiarata tempestiva.
1.2. È
fatto ordine all'UEF di Locarno di procedere alle iscrizioni di rito nel senso
del cons. 4c.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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