AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1999.00058
Data decisione, Autorità:
25.05.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00058
Lugano
25 maggio 1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso __________ di
contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti del Distretto di Mendrisio, e meglio contro la notifica
del precetto esecutivo n. __________ nell’esecuzione a convalida
dell’inventario di ritenzione n. ____________ promossa nei confronti della
ricorrente da
viste le osservazioni __________ di __________
__________ e __________ dell’UEF di Mendrisio;
esaminati atti e documenti;
Ritenuto
in fatto:
A. Il
__________ è stato concluso tra __________ __________ e la __________, un
contratto di locazione avente per oggetto il piano terra dello stabile
__________ di cui al mappale __________ RFD Mendrisio, in via __________
__________ __________ __________, per una pigione annua di Fr. 263’040.-- per
una durata indeterminata, con inizio il 1° novembre 1996.
B. Con
domanda __________ ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio
l’erezione di un inventario dei beni negli spazi in via __________. occupati
dalla __________, a garanzia di un diritto di ritenzione per le pigioni scadute
(dal 1° novembre 1998 al 28 febbraio 1999 per complessivi Fr. 87’680.--) e per
quelle in corso (dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999 per complessivi Fr.
131’520).
C. Il
__________, previo avviso __________, l’UEF di Mendrisio ha proceduto
all’erezione dell’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione
n. __________.
D. Su
domanda di __________ , il __________ __________ __________ l’UEF di Mendrisio
ha notificato all’escussa, e meglio al suo amministratore unico __________
__________ di , il precetto esecutivo n. del __________
__________ __________ in via di realizzazione d’un pegno manuale per l’importo
di Fr. 21’920.-- oltre accessori, al quale è stata interposta immediata
opposizione. Sul precetto è indicato quale titolo di credito “Affitto marzo
1999. Esecuzione a convalida dell’inventario n. del ” e quale
pegno “Come verbale d’inventario n. del __________”.
E. Con
ricorso __________ postula l’annullamento del citato precetto, con protesta di
spese, tasse e ripetibili, atteso:
-
che
la sede sociale dell’escussa è a __________, dove per l’art.46 cpv.2 LEF si
trova il foro esecutivo ordinario, di modo che il precetto esecutivo impugnato
avrebbe dovuto essere spiccato dall’Ufficio __________ competente;
-
che
l’unico verbale d’inventario esistente, del 15 febbraio 19__________9, sarebbe
relativo a un’esecuzione n., mentre il precetto impugnato è relativo
all’esecuzione n.;
-
che
__________ difetterebbe della legittimazione ad escutere la ricorrente, in
quanto i crediti da pigione derivanti dal contratto di locazione concluso tra
__________ du __________ e __________, inclusi quelli per i quali procede,
sarebbero stati ceduti alla __________ già a far tempo dal __________;
-
che
infine il contratto di locazione sarebbe stato disdetto con effetto immediato
il 19 gennaio 1999, per cui in ogni caso a __________ non spetterebbe alcuna
pretesa a titolo di pigione per il mese di marzo 1999.
F. Delle
osservazioni delle altre parti si dirà , se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
a) Per l’art. 268 cpv. 1
CO il locatore di locali commerciali beneficia di un diritto di ritenzione
sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento e che
siffatto diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale scaduta e
a quella del semestre in corso.
In materia di esecuzione
per pigioni e affitti l’art. 283 cpv. 1 LEF stabilisce che il locatore di
locali commerciali può, anche prima di iniziare l’esecuzione, domandare
l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la tutela provvisoria del suo diritto
di ritenzione. La formazione d’inventario presuppone l’esistenza di un
contratto di locazione, così come di un credito derivante da tale contratto.
Inoltre il locatore può chiedere l’erezione di un inventario per garantire un
canone locatizio non ancora scaduto al momento della richiesta soltanto se
rende verosimile l’esistenza di un pericolo reale e immediato per il suo
diritto di ritenzione (DTF 83 III 114 cons.2, 97 III 45 cons.2; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Bern 1997, §34 n.11, p.274;
Weber/Zihlmann in: Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht
I, 2. ed., Basel/Frankfurt a.M. 1996, n.12 ad art. 268-268b CO; Schnyder/Wiede,
in: Basler Kommentar zum SchKG, Basel/Genf/München 1998, n.53 ad art. 283 LEF).
b) L’ufficio esecuzione
può rifiutare, per ragioni di diritto materiale, di erigere l’inventario degli
oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se
l’inesistenza di questo diritto è manifesta ed inequivocabile (DTF 103 III 41
s. con rif., 97 III 45; Ernest Brand, Dispositions particulières sur les loyers
et fermages I, in: FJS/SJK n.1092, p.4; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zürich, §63, p.520); l’ufficio esecuzione,
e su ricorso l’autorità di vigilanza, può infatti procedere a un esame solo
sommario, in via pregiudiziale, dei suoi presupposti (cfr. DTF 109 III 43),
mentre l’esame di merito sull’esistenza ed estensione del diritto di
ritenzione, così come sull’esistenza e ammontare del credito preteso garantito,
è demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura di rigetto
dell’opposizione, rispettivamente, in assenza di titolo idoneo di rigetto,
nell’ambito della necessaria causa ordinaria (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §34
n.18s., p.275 s.).
c) L’allestimento
dell’inventario di ritenzione concretizza in sostanza su determinati beni il
(latente) diritto di ritenzione del locatore e assicura in questo modo il
substrato esecutivo nella successiva esecuzione (a convalida). Data la natura
del diritto di ritenzione, dal profilo esecutivo equiparabile a un diritto di
pegno manuale (art. 37 cpv.2 LEF), l’esecuzione a convalida dell’inventario di
ritenzione dev’essere introdotta in via di realizzazione del pegno (art. 283
cpv.3 LEF; cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §34 n.28ss., p.277; Fritzsche/Walder, op.cit.,
§63, n.8 p.517 e n.28ss.p.528ss.).
- Con il gravame la
ricorrente eccepisce innanzitutto l’incompetenza dell’UEF di Mendrisio a dare
seguito alla domanda di esecuzione di __________ __________, il foro esecutivo
potendo essere a suo dire unicamente il luogo della sede dell’escussa, dunque
__________.
Orbene, la domanda di
esecuzione in esame concerne il credito da pigione relativo al mese di marzo 1999,
credito a garanzia del quale è stato chiesto e allestito l’inventario di
ritenzione n.__________ del __________. Si tratta pertanto di esecuzione a
convalida dell’inventario di ritenzione - così come del resto è stato
giustamente inteso dall’UEF ed esplicitamente confermato dal creditore
(osservazioni 29 marzo 1999, p.1). Siffatta esecuzione, che come visto
dev’essere promossa in via di realizzazione del pegno, può senz’altro essere
introdotta al luogo in cui si trova l’ente locato al quale si riferisce
l’inventario di ritenzione (cfr. DTF 52 III 39, in cui tuttavia è lasciata
indecisa la questione se il luogo dell’ente locato sia da ritenere foro
esclusivo dell’esecuzione a convalida della ritenzione oppure alternativo al
foro ordinario; a favore della prima soluzione Schnyder/Wiede, op.cit., n.74 ad
art. 283 LEF; a favore della seconda, in analogia al foro alternativo del luogo
del sequestro ex art. 52 LEF, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. I, Losanna 1999, n. 4 ad art.
51 LEF). In concreto l’ente locato si trova appunto in via __________ a
__________, per cui è data la competenza dell’UEF di Mendrisio. Su questo
punto il ricorso si rivela pertanto infondato.
- La ricorrente rileva
inoltre che l’inventario n.__________ del si riferisce all’esecuzione
n., così come indicato sulla prima pagina del medesimo, e non (anche)
a quella per la quale è stato spiccato il precetto esecutivo impugnato
(n.). A torto. Come riportato in narrativa l’inventario __________ è
stato chiesto a tutela sia di un credito per pigioni scadute dal 1° novembre
1998 al 28 febbraio 1999 di Fr. 87’680.-- che per un credito per pigioni in
corso dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999 di Fr. 131’520.--, per complessivi
Fr. 219’200.--. Ora l’esecuzione n. __________ cui fa cenno la ricorrente si
riferisce appunto al credito di Fr. 87’680.-- per le pigioni dal 1° novembre
1998 al 28 febbraio 1999. Con la nuova domanda di esecuzione __________ ha posto
in esecuzione il credito di Fr. 21’920.-- riferito alla pigione del mese di
marzo 1999, pigione che al momento dell’allestimento dell’inventario __________
non era ancora scaduta. Ora, come esposto al cons.1a, a determinate condizioni
- qui non oggetto di esame - il locatore può chiedere l’erezione di un
inventario anche per garantire un canone locatizio non ancora scaduto al
momento della richiesta di allestimento d’inventario. In tal caso l’esecuzione
a convalida dell’inventario riferita a quel credito dovrà essere promossa -
separatamente - alla scadenza del medesimo (cfr. Schnyder/Wiede, op.cit., n.77
ad art. 283 LEF; Fritzsche/Walder, op.cit., §63 n.28 p.528s.), senza
evidentemente necessità di allestire un nuovo inventario. Anche su questo punto
va quindi respinto il gravame, l’inventario n.__________ del __________
riferendosi sia all’esecuzione n.__________ che alla successiva esecuzione
n.__________.
-
Da ultimo la
ricorrente contesta nuovamente - come già aveva fatto in un precedente ricorso
diretto contro l’erezione dell’inventario - sia la titolarità di __________ che
l’esistenza del credito per il quale è stata promossa l’esecuzione. In
particolare riguardo alla titolarità del credito da pigione, la ricorrente ha
prodotto copia dello scritto __________ di __________ alla conduttrice, in cui
la banca si dichiara cessionaria dei crediti da pigione derivanti dal contratto
di locazione __________ di __________ (doc.5), nonché copia della dichiarazione
__________ di __________ secondo cui “gli affitti derivanti dal succitato
contratto” le sarebbero stati “regolarmente ceduti a valere dal
”(doc.6). Con riferimento invece alla contestata esistenza di un
credito di __________ per la pigione di marzo 1999, la ricorrente ha prodotto
copia della disdetta “con effetto immediato” da lei stessa formulata il 19
gennaio 1999 (doc.3). Come statuito nella decisione sul precedente ricorso
(sentenza CEF 26 marzo 1999 su ricorso __________ di __________
inc.) sia la questione della titolarità del credito (e dunque della
validità della pretesa cessione) che quella dell’esistenza e ammontare dello
stesso (e dunque della validità e degli effetti della disdetta) rappresentano
all’evidenza questioni di merito sulle quali è tenuto ad esprimersi il giudice
competente per la causa di convalida rispettivamente il giudice del rigetto
dell’opposizione nell’esecuzione a convalida della ritenzione, mentre sfuggono
manifestamente al ristretto potere di cognizione dell’autorità di vigilanza. Ne
consegue che anche su questi punti il gravame va senz’altro respinto.
-
Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 283 LEF, 268 ss.CO
pronuncia: 1. Il ricorso __________ di
__________, è respinto.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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