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Numero d'incarto:
15.1998.89
Data decisione, Autorità:
06.04.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00089
Lugano
6 aprile 1999
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione
del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 28 maggio 1998 di
(patrocinato
dall’avv. __________)
contro
l’operato
dell’amministrazione speciale del fallimento __________
rappr. dall’avv.
viste le
osservazioni
– 15 marzo 1999
dell’Amministrazione fallimentare speciale
– 26 giugno 1998
della __________
– 26 giugno 1998
dell’avv. __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
17 maggio 1996 la Ia assemblea dei creditori nominava un’amministrazione speciale
per il __________ nelle persone di __________ e __________.
B. La
__________ ( in seguito la Banca) ha insinuato il proprio credito garantito da
due cartelle ipotecarie gravanti le part. __________ e __________ RFD di
__________ di proprietà del fallito.
C. Con
scritto 17 aprile 1998 la Banca si rivolgeva all’amministra-zione speciale fallimentare
chiedendo di essere iscritta in graduatoria tra i creditori garantiti da pegno
manuale, in quanto detentrice in pegno di una cartella ipotecaria gravante la
part. __________ RFD di __________ di proprietà della __________. In caso
contrario tale scritto doveva essere considerato ricorso ex art. 17 LEF contro
la graduatoria fallimentare depositata il 20 aprile 1998.
Con
osservazioni 7 maggio 1998 l’amministrazione fallimentare speciale ribadiva la
correttezza del proprio operato, sostenendo che il credito vantato dalla
ricorrente non va collocato tra i crediti garantiti da pegno manuale, in quanto
la cartella ipotecaria grava la proprietà di un terzo e non del fallito. Con
sentenza 13 maggio 1998 questa Camera dichiarava irricevibile il ricorso della
Banca, concernendo le censure sollevate dalla ricorrente, questioni di diritto
materiale la cui competenza deve essere demandata al giudice del merito. Tale
decisione è stata in seguito confermata dal Tribunale federale il 14 agosto
1998.
D. Con
ricorso 28 maggio 1998, trasmesso a questa Camera solo il 15 marzo 1999, la
Banca si aggrava nuovamente contro l’operato dell’amministrazione fallimentare
speciale sostenendo che quest’ultima avrebbe omesso d’inventariare trai i beni
della massa la cartella ipotecaria al portatore di fr. 380’000.– gravante in I
rango la part. __________ RFD di __________. La ricorrente chiede quindi che
venga ordinato all’amministrazione fallimentare speciale d’inventariare il
titolo ipotecario in oggetto, di ridepositare la graduatoria e di determinarsi
circa il diritto di pegno manuale vantato dalla Banca a garanzia del proprio
credito di fr. 1’240’072.–.
E. Nelle
sue osservazioni 15 marzo 1999 l’amministrazione fallimentare speciale chiede
che il ricorso venga dichiarato irricevibile, in quanto tardivo e concernente
unicamente aspetti di diritto materiale.
F. Delle
osservazioni della __________ e dell’avv. __________ si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. La
graduatoria ed i relativi allegati, segnatamente l’inventario, gli eventuali
elenchi oneri e le notifiche di credito vengono depositati per l’ispezione
presso l’ufficio fallimenti (cfr. Art. 249 cpv. 1 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,
Berna 1997, § 46 n. 28, p. 369).
La
graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF
all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria
giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente
errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., § 46 n. 41-42,
p. 371). Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del
diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in
graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n.45-47, p. 372; DTF 114 III
113, 119 III 84).
- Nel
caso di specie la graduatoria del fallimento __________ ed il relativo
inventario, sono stati depositati il 20 aprile 1998( cfr. doc. 1 e 2). La Banca
era già in grado, in tale occasione di rilevare il mancato inserimento della
cartella ipotecaria tra i beni del fallito. Orbene il termine per interporre
ricorso ex art. 17 LEF contro l’operato dell’amministrazione fallimentare
speciale viene a scadere il 19 maggio 1998. Ne consegue che il gravame 28
maggio 1998 della Banca volto a censurare l’operato dell’ammi-nistrazione
speciale del fallimento __________ nell’allestimento della graduatoria e
dell’inventario, deve essere dichiarato irricevibile, in quanto manifestamente
tardivo.
Abbondanzialmente
va rilevato che il gravame andrebbe inoltre dichiarato irricevibile per gli
stessi motivi di cui al ricorso 17 aprile 1998, in quanto anche in questa sede
la Banca ricorrente solleva questioni di diritto materiale la cui competenza
deve essere demandata al giudice del merito, mediante l’azione di contestazione
della graduatoria ex art. 250 LEF sfuggendo tale esame al potere di cognizione
di questa Camera.
- Ne
consegue l’irricevibilità del ricorso per tardività.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
17, 249 cpv. 1 e 250 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 28 maggio 1998 della __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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