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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.77
Data decisione, Autorità:
25.09.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00077
Lugano
25 settembre 1998 /FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 maggio 1998 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di __________ e meglio contro il verbale di sequestro 24 aprile 1998
emesso a carico di
nella procedura promossa dalla ricorrente
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In data 21 aprile
1998 il Pretore di Mendrisio -Sud decretava, su istanza della __________, il
sequestro presso il datore di lavoro __________, del salario di __________ per
l’importo di fr. 8’989.50.
B. Il
23 aprile 1998 il sequestro veniva dichiarato dall’UEF di __________
infruttuoso, in quanto il salario percepito dal debitore sarebbe inferiore al
suo minimo di esistenza applicabile. L’ufficio ha infatti eseguito il seguente
calcolo:
Salario
percepito fr. 2’808.--
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1’370.--
figli
minorenni fr. 1’000.--
locazione
fr. 1’000.--
riscaldamento fr.
71.--
mutua fr.
35.--
trasferte fr.
350.--
trasferte
figli fr. 160.--
libri
scolastici fr. 57.--
Totale fr.
3’943.--
C. Con
ricorso 4 maggio la creditrice __________ si aggrava contro il verbale di
sequestro, sostenendo che l’UEF non avrebbe tenuto in sufficiente
considerazione il fatto che il debitore vive in Italia, dove il costo della
vita è notoriamente inferiore rispetto alla Svizzera. Inoltre l’importo di fr.
1’000.-- per la locazione sarebbe sproporzionato alle circostanze. Chiede
quindi che il calcolo del minimo di esistenza venga riesaminato e adeguato alle
necessità economiche di una famiglia residente in Italia.
D. Nelle
sue osservazioni 15 maggio 1998 __________ ribadisce la correttezza del calcolo
del minimo di esistenza effettuato dall’UEF di __________.
E. Delle
osservazioni dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
- La
tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede un
importo base mensile per coniugi, comprensivo delle spese di sostentamento,
abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici di fr.
1’370.--. Tuttavia il rapporto di cambio di ca. Fr. 8.-- per Lit. 10’000.--
(già comprensivo delle oscillazioni di +/- 10%) giustifica una decurtazione in
linea di principio del 10% sul predetto importo base mensile, ritenuto il minor
costo in Italia dei singoli elementi considerati nel calcolo del minimo vitale.
Pertanto
quale importo base mensile va computato l’importo di fr. 1’233.-- (= fr.
1’370.--./. fr. 137.--).
L’importo
di fr. 1’000.-- per la locazione più fr. 71.-- di spese per una famiglia
composta di due coniugi più due figli di 18 e 16 anni appare invece
giustificato, considerato che i canoni di locazione in Italia nelle grosse
agglomerazioni in prossimità del confine con la Svizzera non sono rilevantemente
inferiori a quelli svizzeri.
- Malgrado
l’adeguamento dell’importo base mensile al minor costo della vita in Italia
non risulta alcuna eccedenza pignorabile. Infatti il calcolo del minimo di
esistenza si presenta come segue:
Salario
percepito fr. 2’808.--
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1’233.--
figli
minorenni fr. 1’000.--
locazione
fr. 1’000.--
riscaldamento fr.
71.--
mutua fr.
35.--
trasferte fr.
350.--
trasferte
figli fr. 160.--
libri
scolastici fr. 57.--
Totale fr.
3’806.--
L’operato
dell’UEF di __________ nell’aver dichiarato infruttuoso il sequestro del
salario a carico del debitore __________ deve quindi essere riconfermato.
- Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 4 maggio 1998 di __________, è
respinto
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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