AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.58
Data decisione, Autorità:
06.05.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00058
Lugano
6 maggio 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 16 marzo 1998 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio e
meglio contro la notifica al solo avv. __________ del PE n. __________ fatto
spiccare dal __________ nei confronti della CE fu __________;
viste le osservazioni 3
aprile 1998 del __________ e 8 aprile dell'UEF di Mendrisio;
esaminati gli atti e i
documenti di causa;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
il 28 novembre 1997 l'UEF di Mendrisio ha notificato, su domanda di __________,
il PE n. __________ in via di realizzazione di pegno immobiliare all'avv.
__________. Il debitore escusso è la comunione ereditaria fu __________. L'avv.
__________ ha interposto opposizione;
che
__________, componente con i fratelli __________ __________ la citata comunione
ereditaria, ha interposto ricorso contro la notifica dell'atto al solo avv.
__________ chiedendone l'intimazione pure a lei e a Ida __________, inquilina
dell'immobile oggetto di pegno; a mente della ricorrente era noto all'escutente
che l'avv. __________ non rappresentava tutta la comunione ereditaria, si
imponeva quindi di notificare il PE anche agli altri membri. A suo parere anche
Ida __________, in qualità di inquilina dell'immobile avrebbe dovuto vedersi
notificare il citato precetto;
che
con osservazioni 3 aprile 1998 __________ ha rilevato che, non risultando un
unico rappresentante della successione, è applicabile l'art. 65 cpv. 3 LEF che
prevede la notifica ad uno degli eredi, ciò che in effetti l'UEF ha fatto;
che
l'art. 65 cpv. 3 LEF prevede che "se l'esecuzione è diretta contro
un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o
se questi non è conosciuto ad uno degli eredi";
che
in concreto è chiaramente indicato dalla stessa ricorrente che la comunione non
dispone di un unico rappresentante, l'UEF di Mendrisio ha quindi notificato il
precetto esecutivo ad uno degli eredi, la scelta è caduta sull'avv. __________,
cognito di diritto e rappresentante di un altro erede. Tale modo di agire non
presta il fianco a nessuna critica ed è del tutto corretto;
che
non è previsto dal diritto esecutivo, in particolare dall'art. 153 LEF, l'obbligo
della notifica all'inquilino di un immobile oggetto di pegno di un precetto
esecutivo concernente il fondo;
che
pertanto il ricorso va integralmente respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati gli art. 65 e 153 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso 16 marzo 1998 di __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster