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Numero d'incarto:
15.1998.57
Data decisione, Autorità:
22.05.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00057
Lugano
22 maggio 1998
FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 29 marzo 1998 di
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro
l'aggiudicazione di un credito contestato a
patr.
dall'avv. __________
in diverse
esecuzioni promosse da diversi creditori contro la ricorrente
richiamata
l’ordinanza presidenziale 30 marzo 1998, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori hanno promosso una procedura esecutiva in via di pignoramento nei
confronti di __________. Sono stati formati 10 gruppi ex art. 110 cpv. 2 LEF.
Per ogni gruppo l'UEF di Locarno ha provveduto a pignorare l'unico bene
dell'escussa: un credito contestato nei confronti __________
B. Con
lettera raccomandata 5 febbraio 1998 l'UEF ha dato avviso a __________, tra gli
altri, che l'incanto del credito contestato sarebbe avvenuto il successivo 24
febbraio.
La
raccomandata non è stata ritirata dalla destinataria e, dopo l'usuale periodo
di giacenza, è stata ritornata all'UEF il 17 febbraio 1997.
C. In
data 24 febbraio 1998 l'UEF di Locarno ha aggiudicato il credito contestato per
fr. 1.-- __________.
D. Con
ricorso 29 marzo 1997 __________ postula l'annullamento dell'incanto 24
febbraio 1998. Dello stesso avrebbe preso conoscenza unicamente il 20 marzo
1998 a seguito di una comunicazione della Pretura di Locarno-Città. Argomenta
che l'UEF sapeva che non era stata avvertita dell'incanto ritenuto che la
raccomandata gli era stata ritornata. Esso avrebbe dovuto intimarle l'avviso di
incanto tramite polizia. L'aggiudicazione poi non avrebbe dovuto avvenire visto
che, sulla base della stima del valore del credito, non era possibile coprire
nemmeno le spese. L'incarto relativo alla causa pendente in Pretura poi non era
a disposizione dei potenziali aggiudicatari.
E. Con
osservazioni 6 aprile 1998 __________ si oppone all'accoglimento del ricorso. L'art.
125 cpv. 3 LEF prescrive che l'avviso d'incanto sia eseguito tramite lettera
semplice, alla notifica è quindi tolto il carattere di atto impugnabile. La
ricorrente poi non giustifica il mancato ritiro della raccomandata. La
susseguente lettera semplice spedita dall'UEF è comunque giunta a
____________________ in tempo utile. Da ultimo il ricorso sarebbe ampiamente
tardivo.
F. Il
16 aprile 1998 l'UEF di Locarno osserva che, a seguito del ritorno dell'avviso
di incanto per raccomandata, quest'ultimo è stato spedito in busta semplice,
posta A, il 17 febbraio 1998.
Considerando
in diritto: 1. A
norma dell'art. 8 cpv. 1 LPR il ricorso deve essere presentato entro dieci
giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. In
concreto la ricorrente sostiene di aver saputo della vendita all'asta solo il
20 marzo 1998. Dalla documentazione prodotta risulta però che l'ordinanza della
Pretura è stata ricevuta il giorno 18 marzo, allegata alla stessa vi era pure
il verbale di incanto. Non risulta dall'incarto che __________ abbia saputo
prima dell'esito dell'aggiudicazione, ininfluente è invece la data di ricezione
dell'avviso di incanto. L'ultimo giorno utile per ricorrere contro
l'aggiudicazione era quindi il 28 marzo 1998, sabato, posticipato al 30 marzo (art.
31 cpv. 3 LEF). Dal timbro della busta contenente il ricorso si rileva la
consegna alla posta il 29 marzo 1998. Ne discende la tempestività del gravame.
2.a) All'incanto
in esame, i cui preparativi sono iniziati nel febbraio 1998, sono applicabili i
nuovi art. 125 ss. LEF (cfr. art. 2 Disposizioni finali della modificazione del
16 dicembre 1994).
"Quando
il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora
conosciuta o un rappresentante, l'ufficio d'esecuzione li avvisa con lettera
semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo
dell'incanto" (cfr. 125 cpv. 2 LEF).
La
novella legislativa che non prescrive più l'invio raccomandato per l'avviso di
incanto al debitore costituisce un'eccezione all'art. 34 LEF e gli sottrae il
carattere di comunicazione suscettibile di ricorso. L'omissione dell'avviso al
debitore non implica più l'annullamento dell'aggiudicazione (cfr. Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997,
n. 28 ad art. 125 LEF).
b) In
casu quindi la presunta mancata ricezione dell'avviso di pignoramento non
pregiudica la regolarità dell'aggiudicazione del credito __________. A titolo abbondanziale
va comunque indicato che un atto spedito per raccomandata si reputa notificato
il settimo giorno di deposito presso l'ufficio postale se il relativo avviso di
ritiro è stato lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale
del destinatario (cfr. DTF 97 III 10; 100 III 3). __________ non ha lamentato
l'assenza dell'avviso di ritiro concernente la raccomandata dell'UEF e nemmeno
ha giustificato il mancato ritiro; l'avviso di incanto è stato quindi
regolarmente notificato.
-
In
applicazione analogica dell'art. 127 LEF l'UEF può, se appare evidente che
l'offerta non sarà sufficiente a coprire le spese di realizzazione, rinunciare
all'incanto (cfr. DTF 83 III 134; 88 III 106). Nel caso specifico il valore del
credito era stato stimato in maniera prudenziale (fr. 1.--) ritenuto che si
trattava di una pretesa contestata, ciò non escludeva però a priori
un'aggiudicazione ad un prezzo più elevato atto a coprire almeno le (contenute)
spese dell'ufficio. Correttamente l'UEF di Locarno ha quindi proceduto
all'incanto. Nessuna norma prevede poi che l'incarto giudiziario relativo al
credito da realizzare sia messo a disposizione dei potenziali aggiudicatari a
questo stadio di procedura. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente
il credito non è certo incorporato nell'incarto.
-
Il
ricorso 29 marzo 1998 di __________, deve quindi essere respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 31, 34, 125 e
127 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 marzo 1998 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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